Ai profili professionali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono apportate le integrazioni e modificazioni di cui all'allegato 1 e le sostituzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
I profili professionali della nona qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato di cui al comma 1, sono individuati secondo la numerazione e la denominazione di cui all'allegato 3; le relative prestazioni lavorative sono identificate nelle attivita' indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con riferimento anche ai contenuti professionali dei corrispondenti profili di ottava qualifica funzionale.
I profili professionali della settima ed ottava qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato 1 di cui al comma 1, ed i relativi contenuti professionali restano quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
Le dotazioni organiche dei profili professionali di nona qualifica funzionale, nelle singole amministrazioni, sono determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, entro i limiti delle dotazioni organiche complessive della nona qualifica funzionale gia' definite nelle amministrazioni medesime ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
Ai fini dell'accesso ai profili della nona qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
La sfera di autonomia nei profili professionali di nona qualifica funzionale, nell'ambito delle norme generali concernenti l'esercizio delle funzioni e la conseguente utilizzazione funzionale del personale addetto, e' piena e diretta, salve le prerogative proprie del personale con qualifiche dirigenziali.
Il grado di responsabilita' del personale con profili professionali ascritti alla nona qualifica funzionale e' relativo alla direzione dei lavori, all'organizzazione del lavoro proprio e dei collaboratori, al risultato conseguito dalla struttura cui e' preposto.
Per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a dare attuazione, per tutti i profili professionali, al disposto di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora entro il detto termine le amministrazioni non abbiano provveduto, si applica, per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, e' considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.
Al personale che e' immesso nei ruoli delle amministrazioni dello Stato previo superamento di corsi-concorsi di reclutamento previsti dalle vigenti disposizioni e' corrisposta, durante la frequenza del corso di reclutamento, una borsa di studio pari al settanta per cento del trattamento economico iniziale della qualifica cui accede.
Nei pubblici concorsi la riserva relativa al personale in servizio dovra' prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni.
Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riservate al personale in servizio, adottando i medesimi criteri definiti per le prove di selezione.
A seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le qualifiche e le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a nuove corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni all'estero.
Il personale che, con atto formale di data certa, e' assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempre che tale profilo offra la necessaria vacanza.
Per le amministrazioni dello Stato si procede, in relazione alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento professionale di cui al presente articolo ed in relazione a nuove esigenze funzionali ed organizzative, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con gli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.