Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato allo scopo di promuovere una piu' razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.
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Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali.
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A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita' e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.
A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.
La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita' di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attivita' di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.
A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.
I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario piu' elevato in grado.
Il premio di produttivita' connesso alla realizzazione dei progetti sara' corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalita', di partecipazione, di capacita' di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.
Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.
Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potra' richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.
Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procedera', a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una piu' razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalita' di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.
In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per finalita' analoghe.
A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.
Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sara' compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.