DECRETO-LEGGE

D.L. 283/1981 - DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

Numero 283 Anno 1981 GU 09.06.1981 Codice 081U0283

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-26;283

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-81 relativi al personale civile dei Ministeri e al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè di concedere analoghi miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

Art. 3

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Comma 1


L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.
Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

Art. 4

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Comma 1

La dotazione organica complessiva del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1 febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

Comma 2

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Qualifica Posti numero
=====================================================================
I 300
II-III 3.200
IV 5.500
V 5.300
VI 2.000
VII 1.000
VIII 700

Comma 3

Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui allo art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari nè aumento del numero complessivo dei posti in organico.
In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.
I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.
Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'articolo 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1 luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.

Art. 5

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Comma 1

Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Le disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono così sostituite:
"Alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.
Alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.
Alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.
L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.
Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.
Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui può accedersi per pubblico concorso".
Nell'art. 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dizione "IV qualifica" è sostituita con "IV e V qualifica". Nello stesso art. 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono così sostituite:
"VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111".
Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti:

Comma 2

TABELLA IV


Comma 3


=====================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=====================================================================
I |Aiuto agente
---------------------------------------------------------------------
II |Commesso
|Agente
---------------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
|Agente di produzione
---------------------------------------------------------------------
IV |Agente qualificato
|Agente verificatore
|Assistente
---------------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o
|di lavorazione
|Operatore amministrativo-contabile
|Operatore tecnico
---------------------------------------------------------------------
VI |Agente capo coordinatore
|Collaboratore amministrativo, contabile,
|commerciale
|Collaboratore interprete bilingue
|Collaboratore tecnico
---------------------------------------------------------------------
VII |Collaboratore capo settore amministrativo,
|contabile, commerciale, d'informatica
|Interprete traduttore bilingue
|Collaboratore capo settore tecnico
|Vice dirigente tecnico
|Vice dirigente amministrativo
---------------------------------------------------------------------
VIII |Coordinatore capo dei servizi amministrativi,

Comma 4



|contabili, commerciali, d'informatica
|Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
|Coordinatore capo dei servizi manutenzione
|Vice dirigente coordinatore tecnico
|Vice dirigente coordinatore amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Esperto
|Sperimentatore

Comma 5




TABELLA V
Assunzioni mediante pubblico concorso

Comma 6


=====================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=====================================================================
I |Aiuto agente
---------------------------------------------------------------------
II |Agente
|Commesso
---------------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
---------------------------------------------------------------------
IV |Assistente
---------------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o di
|lavorazione
---------------------------------------------------------------------
VI |Collaboratore amministrativo, contabile,
|commerciale
|Collaboratore tecnico
|Collaboratore interprete bilingue
---------------------------------------------------------------------
VII |Vice dirigente tecnico o amministrativo
---------------------------------------------------------------------
VIII |Vice dirigente coordinatore tecnico o
|amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Sperimentatore
|Esperto

Art. 6

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Comma 1

Il personale in servizio alla data del 1 luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1 febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV
((di cui al precedente articolo 5))
, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1 febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:
di "assistente", gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;
di "agente qualificato", gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;
di "operatore specializzato manutentore o di lavorazione", gli agenti specializzati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla tabella II allegata alla precitata legge n. 312;
di "agente capo coordinatore", gli agenti capo, nonchè gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione della Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento è subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneità con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;
di "collaboratore amministrativo-contabile", di "collaboratore interprete bilingue", di "collaboratore tecnico", gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva - nonchè gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato articolo 101;
di "collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica", di "interprete traduttore bilingue", di "collaboratore capo settore tecnico", i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;
di "coordinatore capo dei servizi amministrativi contabili, commerciali, d'informatica", di "coordinatore capo dei servizi lavorazioni" e di "coordinatore capo dei servizi manutenzione", i capo servizi amministrativi contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;
di "vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo", i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dall'Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7

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Comma 1

In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.
Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione
((di cui al precedente articolo 6, secondo comma))
, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.
In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

Art. 8

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Comma 1


La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1 aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a L. 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

Art. 9

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Comma 1


I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e ridistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.
((10))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6 comma 8) che dalla data di entrata in vigore del decreto 770/1994 il presente articolo cessa di avere efficacia.

Art. 10

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Comma 1


Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonchè dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. (3)
((4))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)
I D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto. Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20. per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Art. 11

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Comma 1


Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario. (3)
((4))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20. per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Art. 11-bis

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Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Art. 11-ter

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Comma 1

((L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1 agosto 1980.
Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1 novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.
L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1 novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.
L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dalla applicazione del precedente comma))
.

Art. 12

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Comma 1

A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 743, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 1982, N. 681, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1982, N. 869))
. (3)
((4))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1982, n. 6 ha disposto (con l'art. 1) che il
trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Art. 20

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Art. 21

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Comma 1


Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. (3) (4)

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Art. 22

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Art. 23

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Comma 1


All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

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Comma 1


Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 24-bis

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Comma 1

((Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi))
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Art. 25

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Comma 1


Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

Art. 26

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Comma 1


Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonchè per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1 luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.
((I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonchè al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene))
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Art. 27

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Comma 1

La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente:
"d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate".
La decorrenza 1 dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.
Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, è elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1982.

Art. 28

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Comma 1


L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente art. 1 per il personale contemplato dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 28-bis

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Comma 1

((Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, è equiparato al personale non smilitarizzato.
La misura dell'indennità prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.
L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti))
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Art. 28-ter

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Comma 1


Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè quelle contemplate da altre leggi speciali.
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
((6))

Art. 29

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 20