DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad or

Numero 494 Anno 1987 GU 07.12.1987 Codice 087U0494

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Nell'art. 2 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:
"7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.
8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi".


Art. 3

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Comma 1

Nell'art. 6 sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti:
"3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.
4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5".


Art. 4

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Comma 1

Nell'art. 9 e' inserito, tra i commi 3 e 5, il seguente:
"4. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti".


Art. 5

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Comma 1

Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente:
"2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale".


Art. 6

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Comma 1

Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".


Art. 7

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Comma 1

Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".


Art. 8

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Comma 1

Alla fine dell'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:
"6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi".


Art. 9

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Comma 1

(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).


Art. 10

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Comma 1

Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1.
Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".


Art. 11

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Comma 1

Dopo l'art. 36 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 37 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".


Art. 12

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Comma 1

Nell'art. 41 e' inserito il seguente comma:
"1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici".


Art. 13

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Comma 1

Dopo l'art. 46 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.
3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".


Art. 14

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Comma 1

Nell'art. 50, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente:
"2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali".


Art. 15

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Comma 1

Dopo l'art. 53 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".


Comma 2

Titolo II - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)

Art. 16

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Art. 17

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Comma 1

Nell'art. 3 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:
"7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potra' prevedere piu' di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realta' degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.
((8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione)) e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonche' a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e/o variazioni delle dotazioni organiche".


Art. 18

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Comma 1

All'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:
"4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".


Art. 19

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Comma 1

Nell'art. 18 sono inseriti, tra i commi 1 e 5, i seguenti:
"2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".


Art. 20

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Art. 21

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Comma 1

Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 26 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro".


Art. 22

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Comma 1

Dopo l'art. 34 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 35 (Conglobamento delle quote dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.
4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale".


Art. 23

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Comma 1

Dopo l'art. 37 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 38 (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976). - 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria".


Comma 2

Titolo III - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)

Art. 24

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Art. 25

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Comma 1

Il comma 1 dell'art. 4 e' il seguente:
"A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro".


Tra i commi 2 e 6 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti:
"3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93".


Art. 26

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Comma 1

Il testo dell'art. 5 e' il seguente:
"Norme per l'accesso. - 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi;
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, numero 13.
3. Il ricorso alle liste del Collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al comma 3 e' ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8.
9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale e il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali e' richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovra' avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica e' consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalita' di compensazione di cui al comma 10.
13. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso e' composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione e' nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale e' designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.
17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.
18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sara' riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale e' consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.
23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984".


Art. 27

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Comma 1

Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Organizzazione del lavoro. - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione e' demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:
a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 8:
b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";
c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita';
d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;
e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro;
g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".


Art. 28

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Comma 1

Il testo dell'art. 20 e' il seguente:
"Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:
a) settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
b) servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
c) unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione".


Art. 29

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Comma 1

Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti:
"3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale.
5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".


Art. 30

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Comma 1

Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 e' inserito il seguente:
"3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".


Art. 31

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Comma 1

Il testo dell'art. 38 e' il seguente:
"Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".


Art. 32

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Comma 1

Il testo dell'art. 42 e' il seguente:
"Responsabilita' dei dirigenti. - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'.
2. L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata, ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati.
3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale.
4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'".


Art. 33

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Comma 1

Il testo dell'art. 43 e' il seguente:
"Accesso alle qualifiche dirigenziali. - 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.
6. Ai fini del calcolo delle anzianita' per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianita' nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali.
7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilita' e' data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125.
8. Le modalita' per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'.
9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".


Art. 34

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Comma 1

Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
"Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni. - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.
2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".


Art. 35

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Comma 1

Il testo dell'art. 45 e' il seguente:
"Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalita' seguenti:
a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto;
b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverra' con i criteri definiti con il predetto provvedimento".


Art. 36

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Comma 1

Il testo del comma 1 dell'art. 46 e' il seguente:
"1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti:
a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;
b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;
c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".


Art. 37

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Comma 1

Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 e' inserito il seguente:
"4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere".


Art. 38

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Comma 1

Il testo dell'art. 65 e' il seguente:
"Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".


Art. 39

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Comma 1

Il testo dell'art. 72 e' il seguente:
"Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore. - 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".


Comma 2

Titolo IV - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

Art. 40

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Art. 41

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Comma 1

Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:
"2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale:
operatori professionali di 2ª categoria.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".


Art. 42

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Comma 1

Il testo dell'art. 6 e' il seguente;
"Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".


Art. 43

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Comma 1

Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
"Requisiti specifici di ammissione. - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di 2ª categoria:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione.
Operatore tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.
Agente tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria.


Art. 44

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Comma 1

Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Composizione della commissione giudicatrice. - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".


Art. 45

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Comma 1

Il testo dell'art. 9 e' il seguente:
"Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".


Art. 46

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Comma 1

Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Lavoro a tempo parziale. - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale.
5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".


Art. 47

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Comma 1

Il testo dell'art. 35 e' il seguente:
"Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva".


Art. 48

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Comma 1

Il testo dell'art. 39 e' il seguente:
"Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".


Art. 49

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Comma 1

Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
"Istituzione 80 bis. - 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".


Art. 50

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Comma 1

Tra i commi 2 e 6 dell'art. 45 sono inseriti i seguenti:
"3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".


Art. 51

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Comma 1

Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
"Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".


Comma 2

Titolo V - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)

Art. 52

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Art. 53

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Comma 1

Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente:
"2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".


Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti:
"6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".


Art. 54

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Comma 1

Tra gli articoli 33 e 35 e' inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale):
"1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.
2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".


Art. 55

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Comma 1

Nell'art. 47, tra i commi 1 e 5 sono inseriti i seguenti:
"2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".


Art. 56

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Comma 1

Tra gli articoli 49 e 51 e' inserito il seguente art. 50 (Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale):
"1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta e' ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".


Art. 57

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Comma 1

(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).


Art. 58

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Art. 59

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Comma 1

Tra gli articoli 75 e 77 e' inserito il seguente art. 76 (Riserva):
"1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101".


Art. 60

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Comma 1

Tra gli articoli 81 e 83 e' inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza):
"1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima.
2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente".


Art. 61

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Art. 62

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Comma 1

Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente lettera:
"f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti".


Comma 2

Titolo VI - COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)

Art. 63

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Art. 64

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Comma 1

Nell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 4:
"4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".


Art. 65

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Comma 1

Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8 (Indennita' di carica). - 1. Le misure delle indennita' di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita' da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennita' di carica relative agli anni precedenti".


Art. 66

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Comma 1

Nell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".


Art. 67

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Comma 1

Dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".


Art. 68

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Comma 1

Dopo l'art. 26 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 27 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".


Art. 69

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Comma 1

Dopo l'art. 32 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 33 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".


Comma 2

Titolo I - NORME FINALI

Art. 70

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Comma 1

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87.


Art. 71

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.