DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Numero 270 Anno 1987 GU 11.07.1987 Codice 087U0270

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270

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Testo vigente

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Preambolo

PARTE PRIMA - TITOLO PRIMO DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI Capo I

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.


Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.


Art. 2

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Comma 1

Materie di contrattazione decentrata

Comma 2

Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
le "pari opportunita'";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.


Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.


Art. 3

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Comma 1

Livelli di contrattazione

Comma 2

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Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.


La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio.


All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.


Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.


Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.


Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.


Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.


Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.


))


Art. 4

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Comma 1

Composizione delle delegazioni

Comma 2

La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.


A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.


Comma 3

TITOLO SECONDO - RAPPORTO DI LAVORO Capo I

Art. 5

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Comma 1

Assunzione per chiamata diretta

Comma 2

L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.


((


L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale:
operatori professionali di 2ª categoria.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.


I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.


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Art. 6

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Comma 1

((Requisiti generali di ammissione. ))

Comma 2

((


Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.


Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.


Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.


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Art. 7

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Comma 1

((Requisiti specifici di ammissione. ))

Comma 2

((


I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di 2ª categoria:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione.
Operatore tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.
Agente tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria.


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Art. 8

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Comma 1

((Composizione della commissione giudicatrice. ))

Comma 2

((


La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.


Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.


In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.


))


Art. 9

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Comma 1

((Prove d'esame e punteggi. ))

Comma 2

((


La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.


I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.


))


Art. 10

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Comma 1

((Lavoro a tempo parziale. ))

Comma 2

((


Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.


L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.


L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.


Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale.


Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).


La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.


In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.


La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.


Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.


Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse.


))


Art. 11

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Comma 1

Progetti finalizzati

Comma 2

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.


I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita':
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.


I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.


I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384))


Art. 14

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Comma 1

Normativa concorsuale

Comma 2

Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.


Comma 3

TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I

Art. 15

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Comma 1

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

Comma 2

L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.


La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.


Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.


Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.


L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.


Art. 16

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverra' con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.


La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.


L'orario di lavoro settimanale e' articolato su sei o cinque giornate.


I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.


Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.


Art. 17

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.


Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.


Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.


Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.


Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.


Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.


La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.


La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.


Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma e' ridotto a 156.


Art. 18

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Comma 1

Servizio di pronta disponibilita'

Comma 2

Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.


Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.


Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.


Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.


Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.


Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.


Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.


Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.


L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.


In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.


Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.


Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura:
((...));
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.


Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.


Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.


Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 19

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Comma 1

Mobilita'

Comma 2

La mobilita' del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalita' di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalita' nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.


La mobilita' del personale e' disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.


Art. 20

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Comma 1

Mobilita' nell'ambito dell'ente

Comma 2

L'istituto della mobilita', all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.


Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non e', pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla localita' sede di assegnazione.


La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B).
A) Mobilita' d'urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilita' ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianita' di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianita' di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.


Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilita' interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.


Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.


La mobilita' di cui al comma precedente, ferma restando la necessita' di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralita' di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo.


I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.


Art. 21

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Comma 1

Mobilita' tra enti in ambito regionale

Comma 2

La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilita' tra unita' sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;
2) mobilita' tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilita' del personale a domanda tra unita' sanitarie locali della stessa regione e' disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unita' sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unita' sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilita' citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unita' sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unita' sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;
in caso di pluralita' di domande, il trasferimento e' disposto dalla unita' sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianita' di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza;
l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvedera' all'individuazione del posto vacante di altra unita' sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilita' di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto e' stato soppresso, sara' ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unita' sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unita' sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.
II) Mobilita' tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali, e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.


Art. 22

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Comma 1

Mobilita' tra enti in ambito interregionale

Comma 2

La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilita' tra unita' sanitarie locali;
2) mobilita' tra enti del comparto.
I) Mobilita' tra unita' sanitarie locali:
La mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e' cosi' disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovra' essere inviata anche alla unita' sanitaria locale e alla regione di appartenenza;
2) la unita' sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unita' sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilita' della domanda, corredata dei nulla-osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui e' richiesta l'assegnazione.
In caso di piu' domande, il trasferimento e' disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianita' vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianita' complessiva di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.
II) Mobilita' tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.


Art. 23

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Comma 1

Mobilita' intercompartimentale

Comma 2

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui ai precedenti articoli, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.


Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' di cui al comma 1.


L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.


In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.


Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' superata presso l'ente di provenienza.


Art. 24

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Comma 1

Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica

Comma 2

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.


Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.


A tali fini il dipendente puo' essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.


La procedura di cui al comma 1 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.


In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovra' essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.


Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non puo' essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.


Comma 3

TITOLO QUARTO - DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I

Art. 25

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali.


Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.


Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unita' sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - cosi' come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli stessi.


Art. 26

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Comma 1

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

Comma 2

L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.


Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.


I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.


Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.


L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.


Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.


Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica))


Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.


Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.


All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.


L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati ((nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici)). Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.


((


In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione


))


Art. 27

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Comma 1

Prestazioni di consulenza

Comma 2

L'attivita' di consulenza e' consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture in cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttivita'.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
le modalita' di compenso, ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.


Art. 28

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Comma 1

Documentazione dello stato di infermita'

Comma 2

Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.


Art. 29

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Comma 1

Visite mediche di controllo

Comma 2

Le visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.


Art. 30

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Comma 1

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

Comma 2

La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.


Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.


Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.


A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attivita' verra' svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unita' sanitaria locale.


Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verra' definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.


Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.


Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della Comunita' economica europea.


Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi.


Art. 31

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Comma 1

Permessi, ritardi e recuperi

Comma 2

Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.


I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.


Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.


Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.


Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. ((Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 1 e 134, comma 1) la modifica del comma 5 del presente articolo.


Art. 32

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Comma 1

Indumenti di lavoro

Comma 2

Al personale cui durante il servizio e' fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.


Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 33

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Comma 1

Mensa

Comma 2

Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.


Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.


Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.


((4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.))


((5))


Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.


Art. 34

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Comma 1

Attivita' sociali, culturali, ricreative

Comma 2

Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.


La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.


((3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.))


((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 3 e 134, comma 3) la modifica del comma 3 del presente articolo.


Art. 35

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Comma 1

((Santo Patrono. ))

Comma 2

((


La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.


))


Art. 36

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Comma 1

Diritti sindacali

Comma 2

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonche' i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente.


I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato.


Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.


Art. 37

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Comma 1

Assemblea del personale

Comma 2

I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili.


Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verra' corrisposta la normale retribuzione.


La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.


La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' operative e comunicata al servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.


Le, modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


Art. 38

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Comma 1

((Diritto all'informazione))

Comma 2

L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.


In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.


Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.


Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.


Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.


In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.


Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.


Art. 39

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Comma 1

((Patronato sindacale. ))

Comma 2

((


I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza.


))


Art. 40

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.


Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.


Art. 41

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Comma 1

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio

Comma 2

L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.


L'ente dovra' esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.


Comma 3

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I

Art. 42

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Comma 1

Aumenti

Comma 2

Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:





Livello




Dal 1 gennaio 1986




Dal 1 gennaio 1987 (Compreso quello del 1986)




Dal 1 gennaio 1988 (compreso quello del 1986-87)









150.000




325.000




500.000









285.000




617.000




950.000









330.000




715.000




1.100.000









345.000




747.500




1.150.000









240.000




520.000




800.000









450.000




975.000




1.500.000









630.000




1.365.000




2.100.000









810.000




1.755.000




2.700.000









1.008.000




2.184.000




3.360.000






10°




810.000




1.755.000




2.700.000






Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati in livello superiore, l'aumento e' determinato per la differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.


In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente decreto.


Art. 43

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono cosi' modificati:





Livello 1°




Personale addetto alle pulizie




L.((6.081.000))






Livello 2°




Commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari




L.((7.131.000))






Livello 3°




Ausiliari socio sanitari specializzat




L.((8.181.000))






Livello 4°




Operatori professionali seconda categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi




L.((9.181.000))






Livello 5°




Operatori tecnici coordinatori




L.((10.521.000))






Livello 6°




Operatori professionali prima categoria collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori, assistenti amministrativi, educatori professionali




L.((11.631.000))






Livello 7°




Operatori professionali prima categoria coordinatori, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi, assistenti religiosi




L.((13.631.000))






Livello 8°




Operatori professionali dirigenti collaboratori amministrativi coordinatori




L.((15.531.000))






Livello 9°




Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo




L.((18.071.000))






Livello 10°




Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore amministrativo




L.((25.211.000))





))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 41,
commi 2, 3, 4, 5 e 6) che "Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1› luglio 1990.
Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al
comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.
Dal 1 ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i
seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.
Dal 1 luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i
seguenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino
alla data del conseguimento di quello successivo".


Art. 44

#

Comma 1

((Istituzione 80 bis. ))

Comma 2

((


E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000
annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.


))


Art. 45

#

Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.


Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennita' per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.


((


In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.


Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.


Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.


))


Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.


Art. 46

#

Comma 1

((Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. ))

Comma 2

((


Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.


Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.


Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.


Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.


))


Art. 47

#

Comma 1

Paga oraria giornaliera

Comma 2

La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.


L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali.


Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.


Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.


L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.


Art. 48

#

Comma 1

Indennita' di direzione per direttori amministrativi

Comma 2

Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennita' di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9° - vice direttore amministrativo . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10° - direttore amministrativo . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio . . L. 8.600.000


Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.


Art. 49

#

Comma 1

Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza

Comma 2

Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.600.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600.000


Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.


Art. 50

#

Comma 1

Indennita' tecnico-professionale

Comma 2

Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennita' tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.600.000


Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.


Art. 51

#

Comma 1

Indennita' biologi, chimici e fisici

Comma 2

Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° competono le seguenti indennita' annue, fisse lorde:
1) Indennita' professionale:

9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000
2) Indennita' specialistica:

9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.300.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000
3) Indennita' di dirigenza:

9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 610.000 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -


Art. 52

#

Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.


Art. 53

#

Comma 1

Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

Comma 2

Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.


L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.


Art. 54

#

Comma 1

Indennita' di coordinamento

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".


Art. 55

#

Comma 1

Indennita' di polizia giudiziaria

Comma 2

Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000. ((5))


---------------


AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n.384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".


Art. 56

#

Comma 1

Indennita' per il personale infermieristico

Comma 2

Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennita' mensile lorda fissa di L. 20.000.


Art. 57

#

Comma 1

Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti

Comma 2

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.


Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.


Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.


Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri ((nelle fattispecie suindicate)), sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.


Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.


Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.


Art. 58

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Comma 1

Indennita' di rischio da radiazioni

Comma 2

Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. ((3))


L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.


L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.


L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.


L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.


Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 27 ottobre 1988, n. 460 ha disposto (con l'art. 1) che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988."


Art. 59

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Comma 1

Indennita' di profilassi antitubercolare

Comma 2

A tutto il personale operante in reparti o unita' operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.


Art. 60

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Comma 1

Indennita' per servizio notturno e festivo

Comma 2

Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.


Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.


Art. 61

#

Comma 1

Norma di primo inquadramento

Comma 2

L'indennita' prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza 1 gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del 30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%.


Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. ((5))


Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1› luglio 1990".


Art. 62

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Comma 1

Decorrenza degli aumenti

Comma 2

Le indennita' di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilita' riferite all'anno solare.


Gli aumenti delle indennita' rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 1 febbraio 1987.


Art. 63

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Comma 1

Equo indennizzo

Comma 2

Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.


L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.


Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverra' capitalizzando la rendita stessa in relazione all'eta' dell'interessato.


Art. 64

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Comma 1

Trattamento di quiescenza

Comma 2

Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.


Art. 65

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Comma 1

Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia

Comma 2

Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia.


In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanera' apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Comma 3

TITOLO SESTO - PRODUTTIVITA' Capo I

Art. 66

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Comma 1

Tipologia e finalita' dell'istituto

Comma 2

L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.


Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.


Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.


Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
II) produttivita' "per obiettivi".


Art. 67

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Comma 1

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

Comma 2

Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanita' e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.


Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.


In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.


In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.


Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.


Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.


L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.


A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.


L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.


Art. 68

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Comma 1

Valutazione della produttivita'

Comma 2

L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.


Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalita' previste nell'art. 70.


Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di di tutti i componenti l'equipe.


I fini, le modalita' operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttivita' dell'istituto sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.


Art. 69

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Comma 1

Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

Comma 2

La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.


La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.


Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.


La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.


In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.


Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico.


Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A).


In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.


Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.


Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:





Fondo equipe B




Fondo comune B






Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).


L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo' essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.


Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo' essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.


Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione, al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.


Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.


Art. 70

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Comma 1

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) I, comma 6, dell'art. 66

Comma 2

Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.


Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:









A




B




C




D




Totale






1) - prestazioni di radiologia




70




-




18




12




100






2) - prestazioni di laboratorio




65




-




23




12




100






3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili




85




-




10




5




100






4) - prestazioni riabilitative




55




-




32




13




100






Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
- all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
- al fondo comune il 55%.


Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:

- assistente e collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto e coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4;
- primario ed equiparati, dirigente. . . . . . . . . . . . . . . 1,8,

mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.


Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1;
- primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2.


Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.


La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.


Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.


La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.


Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.


Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II.


Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).


La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.


Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'equipe stessa.


Art. 71

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Comma 1

Plus orario e sua determinazione

Comma 2

L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.


I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.


Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali.


Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.


Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.


La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.


Il tetto retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.


Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
- indennita' integrativa speciale;
- indennita' annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilita'.


Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.


Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.


Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).


Art. 72

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Comma 1

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66

Comma 2

Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalita' di ripartizione sono definite nell'art. 70.


Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile.


In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.


Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.


Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.


Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.


Art. 73

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Comma 1

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66

Comma 2

Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.


Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.


La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo su scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.


Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.


Comma 3

PARTE II - AREA MEDICA - TITOLO I ACCORDI DECENTRATI Capo I

Art. 74

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Comma 1

Materie di contrattazione decentrata

Comma 2

Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilita', permessi) nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo;
le "pari opportunita'";
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.


Agli accordi decentrati si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.


Art. 75

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Comma 1

Livelli di contrattazione

Comma 2

((


Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.


La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.


All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.


Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.


Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.


Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.


Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.


Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.


))


Art. 76

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Comma 1

Composizione delle delegazioni

Comma 2

La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.


A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.


Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalita' di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Comma 3

TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO Capo I

Art. 77

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Comma 1

Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario

Comma 2

Il rapporto di lavoro del medico puo' essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.


Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennita' integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.


I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.


Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc.


Nel rapporto di lavoro a tempo definito e' prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.


Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attivita' ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessita' di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non puo', in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.


Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facolta' di svolgere l'attivita' libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.


In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.


La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.


Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresi', conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.


La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata.


Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico puo' chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo.


L'orario di lavoro settimanale e' articolato su 6 o 5 giornate.


I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.


Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unita' sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.


I medici ed i veterinari hanno altresi' l'obbligo di prestare l'attivita' per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.


Art. 78

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Comma 1

Commissione regionale

Comma 2

La commissione di cui al comma 1 e' cosi' composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanita'.


La commissione regionale e' integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale e' indicato dal medico interessato.


Art. 79

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Comma 2

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I

Art. 80

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Comma 1

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

Comma 2

La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.


Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.


Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.


Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.


La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' operative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.


Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.


La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.


Art. 81

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.


Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.


Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.


Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.


Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.


Non sono compresi nel tetto ((di cui al comma 3)), le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita'; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.


La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potra' essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.


La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.


Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e' ridotto al 156.


Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.


Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno.


Art. 82

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Comma 1

Servizio di pronta disponibilita'

Comma 2

Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.


I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.


Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.


Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e' organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.


Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa.


Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.


Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.


Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.


L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.


In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.


Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.


Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti.


Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.


Comma 3

TITOLO IV - DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I

Art. 83

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Comma 1

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

Comma 2

L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.


Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.


I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.


A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.


L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.


Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.


Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.


Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica;))


Le attivita' sub b) e e) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.


Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno.


All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.


L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.


((


In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione.


))


Art. 84

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Comma 1

Prestazioni di consulenza e consulti

Comma 2

L'attivita' di consulenza e' consentita al personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della produttivita'.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalita', ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovra' comunque tener conto dei compensi per l'attivita' specialistica prestata in regime di convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni dall'introito; e' fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attivita' libero-professionale anche i consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante l'orario di servizio potra' accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio; l'onorario del consulto dovra' essere versato entro cinque giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvedera', entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di appartenenza.


Le attivita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.


Art. 85

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Comma 1

Libera professione

Comma 2

Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale.


Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresi', i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate.


Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione.


L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.


Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, questi puo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art. 78.


((


In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.


))


Art. 86

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Comma 1

Modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale medica

Comma 2

Lo svolgimento di attivita' libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del medico e delle equipes a garantire la piena funzionalita' dei servizi.


Le modalita' organizzative devono prevedere per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria e divisionale per l'attivita' connessa all'istituto di incentivazione della produttivita'.


Il tempo destinato all'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio dell'istituto di incentivazione della produttivita' e parimenti l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.


L'attivita' libero-professionale in favore di pazienti ricoverati viene svolta dall'intera equipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.


Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale puo' essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sara' sottoposto.


Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovra' sostenere.


Poiche' di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito - d'intesa con le equipes interessate - un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all'impegno richiesto dall'equipe per la predetta attivita'.


Il medico facente parte di una equipe che svolge l'attivita' libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo e' tenuto all'attivita' di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'equipe.


Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non e' possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale, si procedera' in analogia a quanto previsto per l'attivita' in costanza di ricovero quantificando il debito orario da restituire.


Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione non puo' essere assoggettato a regime libero-professionale.


Art. 87

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Comma 1

Tabella di ripartizione dei proventi

Comma 2

La ripartizione dei proventi prodotti dall'attivita' libero-professionale svolta dai medici dipendenti e' disciplinata nel modo seguente:
1) - Attivita' libero-professionale in costanza di ricovero:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue:
1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%;
2) - la restante quota sara' successivamente ripartita con le seguenti modalita':

Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 Assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
3) - Al primario dovra' essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verra' ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2.


I proventi dell'attivita' libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvedera' ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza.


Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si e' svolta la prestazione.


Art. 88

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Comma 1

Attivita' libero professionale dei veterinari

Comma 2

L'attivita' libero-professionale del personale veterinario e' esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita' venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale.


Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.


Art. 90

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Comma 1

Tariffario

Comma 3

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I

Art. 91

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Comma 1

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni

Comma 2

Nel quadro della contestualita' e contemporaneita' fra accordo unico nazionale ex art. 9 della legge n. ((93/1983)) e successive modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.


La definizione di tale riferimento e' prioritaria al rinnovo degli accordi sopra indicati.


Art. 92

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Comma 1

Stipendi ed indennita' (Valori annui lordi in migliaia di lire)

Comma 2

Profilo professionale medici:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384)).


Profilo professionale veterinari:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


A decorrere dal 1 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti gia' in godimento al 31 dicembre 1985.


Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione dell'indennita' di dirigenza medica e dell'indennita' di dirigenza medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe.


L'indennita' specialistica spetta a tutto il personale medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.


L'indennita' medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianita' pregressa sull'indennita' stessa e' valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale per legge o regolamento era inibita l'attivita' libero professionale ed abbia, altresi', formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n.384 (con l'art. 108) ha disposto che "i valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti, al 1› luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico
Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000,
stipendio a tempo definito .............. L. 13.553.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a
tempo pieno................................ L. 25.211.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 18.908.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
stipendio a tempo pieno ................... L. 33.593.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 25.195.000.
Personale veterinario
Collaboratore, stipendio .............. L. 18.071.000;
Coadiutore,stipendio .................. L. 25.211.000;
Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000."
Ha inoltre disposto (con l'art. 110) quanto che "i valori annui lordi delle indennita' previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono cosi' stabiliti, al 1
luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000;
B) Tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000;
C) Veterinari:
Collaboratore, indennita' medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000;
Coadiutore, indennita' medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente, indennita' medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L.
19.780.000."


Art. 93

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Comma 1

Paga oraria giornaliera

Comma 2

La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.


L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.


Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.


Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.


L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.


Art. 94

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Comma 1

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno

Comma 2

In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita', nel rapporto di lavoro a tempo definito.


Art. 95

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Comma 1

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

Comma 2

Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.


Art. 96

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Comma 1

Indennita' differenziata di responsabilita' primariale

Art. 97

#

Comma 1

Indennita' per i direttori degli Istituti zooprofilattici

Art. 98

#

Comma 1

Indennita' di rischio radiologico

Comma 2

L'indennita' di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresi', al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.


Art. 99

#

Comma 1

Erogazione delle indennita'

Comma 2

Le indennita' previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilita' riferite all'anno solare, ad eccezione della indennita' medico-professionale ((di tempo pieno e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilita')).


Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, l'indennita' medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ove non ancora liquidata.


Art. 100

#

Comma 1

Aumenti economici

Comma 2

Gli aumenti annui di stipendio e indennita' derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:
30% dal 1 gennaio 1986;
65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).


Comma 3

TITOLO VI - PRODUTTIVITA' Capo I

Art. 101

#

Comma 1

Tipologia e finalita' dell'istituto

Comma 2

L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.


Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.


Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.


Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di Unita' Sanitarie Locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986.
Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.


Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983;
II) produttivita' "per obiettivi".


Art. 102

#

Comma 1

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

Comma 2

Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.


Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.


In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.


In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.


Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.


Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.


L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.


L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.


Art. 103

#

Comma 1

Valutazione della produttivita'

Comma 2

Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalita' operative ed indici obiettivi di produttivita' che comportino un incremento di impegno dei componenti.


Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.


Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attivita' dell'unita' operativa, tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.


Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.


Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.


Tabella A





Attivita' per interni




Attivita' per esterni




Quota da attribuire al personale






50%




50%




100,00%






49%




51%




98,00%






48%




52%




96,15%






47%




53%




94,33%






46%




54%




92,59%






45%




55%




90,90%






44%




56%




89,28%






43%




57%




87,71%






42%




58%




86,20%






41%




59%




84,74%






40%




60%




83,33%






39%




61%




81,96%






38%




62%




80,64%






37%




63%




79,36%






36%




64%




78,12%






35%




65%




76,92%






34%




66%




75,75%






33%




67%




74,62%






32%




68%




73,52%






31%




69%




72,46%






30%




70%




71,42%






29%




71%




70,42%






28%




72%




69,44%






27%




73%




68,49%






26%




74%




67,56%






25%




75%




66,66%






24%




76%




65,78%






23%




77%




64,93%






22%




78%




64,10%






21%




79%




63,29%






20%




80%




62,50%






19%




81%




61,72%






18%




82%




60,97%






17%




83%




60,24%






16%




84%




59,52%






15%




85%




58,82%






14%




86%




58,13%






13%




87%




57,47%






12%




88%




56,81%






11%




89%




56,17%






10%




90%




55,55%






9%




91%




54,94%






8%




92%




54,34%






7%




93%




53,76%






6%




94%




53,19%






5%




95%




52,63%






4%




96%




52,08%






3%




97%




51,54%






2%




98%




51,02%






1%




99%




50,50%






Art. 104

#

Comma 1

Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

Comma 2

La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A); ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).


Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.


Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita' una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.


La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.


In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.


Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.


Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.


Art. 105

#

Comma 1

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101

Comma 2

Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.


Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:








A




B




C




D




Totale






1) - prestazioni di radiologia




70




-




18




12




100






2) - prestazioni di laboratorio




65




-




23




12




100






3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili




85




-




10




5




100






Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue:
all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.


Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.


Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2.


Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.


La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.


Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.


La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.


Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.


Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.


Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).


La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.


Art. 106

#

Comma 1

Plus-orario e sua determinazione

Comma 2

L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.


I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;


In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.


I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.


Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.


La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.


Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.


Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
indennita' integrativa speciale;
indennita' primariale differenziata;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilita'.


Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.


Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.


Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.


Art. 107

#

Comma 1

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari

Comma 2

Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi alla produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.


Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonche' ((dalla)) quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.


Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104 verra' emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si fara' riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.


Al personale veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.


Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non piu' del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica che le Unita' Sanitarie Locali erogano come attivita' istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.


Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.


L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.


Art. 108

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Comma 1

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101

Comma 2

Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.


Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unita' di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.


La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita' di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.


Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.


A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari((,)) amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.


Comma 3

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO Capo I

Art. 109

#

Comma 1

Norma interpretativa per il personale veterinario

Comma 2

A far data dal 1 giugno 1985 al personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.


La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente all'indennita' di tempo pieno e' attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attivita' libero professionale ed abbiano, altresi', dichiarato di non averla prestata.


Art. 110

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Comma 1

Norma transitoria per gli ex medici condotti

Comma 2

Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.


Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione, per la medicina generale in base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.


Art. 111

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.


- Progetti finalizzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 11 - Mobilita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 19 - Mobilita' nell'ambito dell'ente . . . . . . . . . . . . . art. 20 - Mobilita' tra enti in ambito regionale. . . . . . . . . . art. 21 - Mobilita' tra enti in ambito interregionale . . . . . . . art. 22 - Mobilita' intercompartimentale. . . . . . . . . . . . . . art. 23 - Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica. . . . art. 24 - Documentazione dello stato di infermita'. . . . . . . . . art. 28 - Visite mediche di controllo . . . . . . . . . . . . . . . art. 29 - Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. . art. 30 - Permessi, ritardi, recuperi . . . . . . . . . . . . . . . art. 31 - Indumenti di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 32 - Mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 33 - Attivita' sociali, culturali e ricreative . . . . . . . . art. 34 - Santo patrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 35 - Diritti sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 36 - Assemblea del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 37 - Diritto all'informazione. . . . . . . . . . . . . . . . . art. 38 - Patronato sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 39 - Pari opportunita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 40 - Patrocinio legale del dipendente
per fatti connessi all'espletamento
dei compiti di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 41 - Conglobamento di quota della indennita'
integrativa speciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 46 - Bilinguismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 52 - Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione . . art. 53 - Indennita' di coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . art. 54 - Indennita' di rischio da radiazioni . . . . . . . . . . . art. 58 - Indennita' di profilassi antitubercolare. . . . . . . . . art. 59 - Indennita' per servizio notturno e festivo. . . . . . . . art. 60 - Equo indennizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 63 - Trattamento di quiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . art. 64 - Norma per i dipendenti dell'unita' sanitaria locale
del comune di Campione d'Italia . . . . . . . . . . . . . art. 65 - Procedure di raffreddamento dei conflitti.
estensione dei giudicati amministrativi. . . . . . . . . art. 112 - Verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 113 - Cittadino utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 114 - Norma transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 115 - Particolari casi di inquadramento. . . . . . . . . . . . art. 116 - Norma particolare di primo inquadramento . . . . . . . . art. 117 - Flussi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 118 - Commissioni professionali. . . . . . . . . . . . . . . . art. 119 - Accordo intercompartimentale . . . . . . . . . . . . . . art. 120 - Disposizione finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 121 - Norma finale e di rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . art. 122


Comma 3

PARTE TERZA - TITOLO I RELAZIONI SINDACALI Capo I

Art. 112

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Comma 1

Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi

Comma 2

Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.


L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.


La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.


In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.


La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.


((6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.))


((5))


Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.


Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con gli artt. 7, comma 1 e 77, comma 1) ha disposto la modifica del comma 6 del presente articolo.


Art. 113

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Comma 1

Verifica

Comma 2

Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.


Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.


Art. 114

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Comma 1

Cittadino utente

Comma 2

Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sara' compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttivita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle prestazioni sociosanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignita' e la liberta' della persona umana.


Comma 3

TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I

Art. 115

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovra' concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.


Art. 116

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Comma 1

Particolari casi di inquadramento

Comma 2

In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1 gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adottera' i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 28) che "Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1990."


Art. 118

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Comma 1

Flussi informativi

Comma 2

Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanita'.


I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.


Art. 119

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Comma 1

Commissioni professionali

Comma 2

In ogni regione e' costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attivita' delle strutture pubbliche.


La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.


In ogni ospedale e' costituito, a cura della direzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualita', attivita' di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.


L'attivita' di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni fornite dalla commissione regionale.


Art. 120

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Comma 1

Accordo intercompartimentale

Comma 2

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13ª mensilita' della quota I.I.S. di L. 48.000.


In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.


Art. 121

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unita' sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.


Art. 122

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Art. 123

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.


Art. 124

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.