DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 19

Numero 384 Anno 1990 GU 19.12.1990 Codice 090G0315

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I CITTADINO UTENTE

Art. 2

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Comma 1

Rapporti amministrazione-cittadino

Comma 2

Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.


A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.


Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3

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Comma 1

Servizi pubblici essenziali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
1) assistenza sanitaria;
2) igiene pubblica;
3) veterinaria;
4) protezione civile;
5) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessita', distribuzione di energia nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
7) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.


Art. 4

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Comma 1

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Comma 2

Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.


Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.


La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.


In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.


Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 5

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Comma 1

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

Comma 2

I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

Comma 2

La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.


I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".


Art. 7

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Comma 1

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Comma 2

Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni".


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8

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Comma 1

Organizzazione del lavoro

Comma 2

Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.


Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalita'.


Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione e' disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


Nelle Regioni, in cui sia gia' stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 5 e 6, della parte seconda - area medica.


Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti.


In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalita' dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresi', come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificita' del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attivita' professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilita' per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le linee dell'ordinamento comunitario.


Art. 9

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1› ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e' fissato in ore 38 settimanali.


Art. 10

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.


Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.


A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e per assicurare i servizi di pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.


Il limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.


Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.


Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.


Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41, comma 1, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal 1› giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.


La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'

Art. 11

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Comma 1

Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente

Comma 2

L'istituto della mobilita' all'interno dell'Ente concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.


Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' di urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del presidio, servizio o ufficio di assegnazione.


Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.


Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.


I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 12

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Comma 1

Mobilita' tra Enti in ambito regionale

Comma 2

La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.


Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:
A) il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicita', con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unita' Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre Unita' Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicita';
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dall'Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente gia' parte dell'ufficio di Direzione. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalita' definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali;
B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di verifica di esubero:
1) in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza;
2) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna da attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella disciplinata alla lettera A);
3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto proce- dure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate;
4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;
5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se piu' favorevoli, le indennita' sotto indicate:
posizione funzionale V ed inferiori..................L. 2.000.000
posizione funzionale VI..............................L. 2.500.000
posizione funzionale VII.............................L. 3.000.000
posizione funzionale VIII e superiori................L. 3.500.000
Le indennita' di incentivazione alla mobilita' sono corrisposte a
cura dell'Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima delle somme di cui sopra.


Art. 13

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Comma 1

Mobilita' tra Enti in ambito interregionale

Comma 2

La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.


Art. 14

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Comma 1

Mobilita' intercompartimentale

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.


Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.


Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.


Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalita' indicate nell'articolo 53.


Art. 15

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Comma 1

Mobilita' di compensazione

Comma 2

La mobilita' tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2), lettera A), comma 2, dell'articolo 12.


Art. 16

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Comma 1

Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica

Comma 2

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.


A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del Collegio Medico legale dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.


Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attivita' di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, puo' essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.


Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.


La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.


In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.


Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.


Art. 17

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Comma 1

Passaggio ad altro profilo o ruolo

Comma 2

Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell'articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93.


Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.


Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste.


Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo I NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 18

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Comma 1

Trattamento di missione per particolari categorie

Comma 2

Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.


Art. 19

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.


La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.


Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Art. 20

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o ((post-universitari)), sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.


A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.


Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono defi- nite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.


Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.


Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


Art. 21

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

Comma 2

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.


L'Ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.


Art. 22

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Comma 1

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

Comma 2

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.


L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.


Art. 23

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.


I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.


Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.


Art. 24

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Comma 1

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

Comma 2

La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.


Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.


Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonche' di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.


A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al Servizio di Igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.


I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate.
Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.


Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti provvedono all'installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.


Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornala lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti.


Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.


Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.


Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.


Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo II RELAZIONI SINDACALI

Art. 25

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Comma 1

Esercizio dell'attivita' sindacale

Comma 2

I dipendenti degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.


I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.


Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati dipendono.


Art. 26

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Comma 1

Diritto di assemblea

Comma 2

Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.


Art. 27

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Comma 1

Aspettative sindacali

Comma 2

I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.


Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 875 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.


Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale.


Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-blica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate.


La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.


La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.


Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti. ((3))
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AGGIORNAMEMTO (3)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 28

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Comma 1

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

Comma 2

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed all'incentivo della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13. Sono altresi' esclusi i compensi per lavoro straordinario.


I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.


Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalita' dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 29

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Comma 1

Permessi sindacali retribuiti

Comma 2

I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.


I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.


I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 30

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Comma 1

Monte orario complessivo

Comma 2

Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 29 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.


La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.


Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.


Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.


Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 31

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Comma 1

Diritto di affissione

Comma 2

Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.


Art. 32

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Comma 1

Locali per le rappresentanze sindacali

Comma 2

In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura.


Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.


Art. 33

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Comma 1

Patronato sindacale

Comma 2

I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.


Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.


Art. 34

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Comma 1

Garanzie nelle procedure disciplinari

Comma 2

Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.


Art. 35

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Comma 1

Referendum

Comma 2

Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.


Art. 36

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Comma 1

Contributi sindacali

Comma 2

I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.


La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.


Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.


Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.


Art. 37

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Comma 1

Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali

Comma 2

Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.


I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.


Art. 38

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.


Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate.


La ripartizione di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 39

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Comma 1

Tabelle del personale

Art. 40

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Comma 1

Profili professionali

Comma 2

I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati:
- agente tecnico ................................. III
- ausiliario socio sanitario ..................... III
- commesso ....................................... III
- operatori professionali di II categoria
(infermieri generici ed infermieri psichiatrici
con un anno di corso, puericultrici,
massofisioterapisti) ........................... V
- operatore tecnico:
- conduttore di caldaie a vapore ............. V
- autista di autoambulanze ................... V
- cuoco con diploma di scuola
professionale alberghiera ................. V
-((impiantisti elettricisti ed
impiantisti idraulici))
ed
impiantisti manutentori ................... V


I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.


Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, ((previo superamento di un apposito corso)) annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.


Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio.
Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI

Art. 41

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti a regime:


Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.131.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.181.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.181.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.521.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.631.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.631.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.211.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 33.593.000


Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1990.


Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.


Dal 1° ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.


Dal 1° luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 ((competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi)):


Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000


Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


Art. 42

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 270.000
Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290.000
Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000
Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000
Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380.000
Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000
Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000
Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000
Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.000
Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000
Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000


2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.


Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ((ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.))


Art. 43

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II INDENNITA'

Art. 44

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Comma 1

Indennita' di direzione per i direttori amministrativi

Comma 2

Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio e' corrisposta a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e ricorrenti:
Livello IX - vice direttore amministrativo ......... L. 4.650.000
Livello X - direttore amministrativo .............. L. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L. 13.100.000


Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.


Gli Enti devono attivare le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione.


Art. 45

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Comma 1

Indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,professionale e tecnico

Comma 2

A decorrere dal 1› dicembre 1990 al personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti indennita' lorde annue, fisse e ricorrenti:
A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:
Livello IX, indennita' specialistica L. 1.650.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 6.900.000;
Livello X, indennita' specialistica L. 2.160.000, indennita' di dirigenza L. 1.200.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 7.600.000;
Livello XI, indennita' specialistica L. 3.360.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 11.300.000.
B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi:
Livello IX, indennita' tecnico-professionale L. 4.650.000;
Livello X, indennita' tecnico-professionale L. 8.450.000;
Livello XI, indennita' tecnico-professionale L. 13.100.000.


Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1› luglio 1990.


Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.


Art. 46

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Comma 1

Indennita' per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo

Comma 2

Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.


A decorrere dal 1› dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.


Art. 47

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Comma 1

Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale di X livello retributivo

Comma 2

Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, al quale con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un servizio all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dal 1° dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate:
((Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:))
A) Indennita' specialistica ...................... L. 3.360.000.
B) Indennita' di dirigenza........................ L. 3.400.000.
Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
A) Indennita' tecnico professionale............... L. 11.810.000.
Direttori amministrativi:
A) Indennita' di direzione........................ L. 11.810.000.


Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.


L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio correlate con l'organizzazione del lavoro, non puo', comunque, superare per il personale del ruolo sanitario il 20% della dotazione organica complessiva dei relativi posti di posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive dotazioni organiche dei relativi posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.


Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle funzioni da affidare. La valutazione, per la selezione di cui al comma 1, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal Coordinatore Sanitario e, per il personale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo dal Coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.


Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1, e' fissata al 1° dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.


L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che non intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo le procedure previste dalle legge vigenti.


Art. 48

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Comma 1

Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo

Comma 2

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato un'anzianita' di servizio complessiva nella posizione funzionale di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal 1› dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate:
Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori:
A) Indennita' specialistica....................... L. 2.160.000.
B) Indennita' di dirigenza........................ L. 1.200.000.
Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi collaboratori:
A) Indennita' tecnico professionale............... L. 6.330.000.
Vice direttori amministrativi:
A) Indennita' di direzione........................ L. 6.330.000.
Detto beneficio e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione dell'attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.


Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.


Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per i singoli profili professionali interessati, il personale indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.


Art. 49

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Comma 1

Indennita' della professione infermieristica

Comma 2

Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura del 10%.


Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V,VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennita' giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000.


Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.


Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennita' giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere.


L'indennita' di cui al comma 5, maggiarata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresi', al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.


Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5.


Art. 50

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Comma 1

Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi

Comma 2

Al personale gia' appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.


Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L.
65.000.


Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.


Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000:
Ruolo sanitario
- Personale infermieristico (dietiste, podologi)
- Personale tecnico sanitario
- Personale della riabilitazione
- Personale di vigilanza e di ispezione
Ruolo tecnico
- Assistente sociale
- Assistente tecnico
Ruolo amministrativo
- Assistente amministrativo


Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.


Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.


Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.


Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonche' agli operatori professionali dirigenti non ((ricompresi nell'articolo 68, comma 6,)) compete un'indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.


Le indennita' previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.


Art. 51

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Comma 1

Indennita' di turno

Comma 2

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500.


L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1› dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.


Art. 52

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Comma 1

Indennita' per servizio notturno e festivo

Comma 2

Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.


Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' festiva per ogni singolo dipendente.


Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo III NORME PARTICOLARI

Art. 53

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Comma 1

Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello

Comma 2

Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del comparto senza soluzione di continuita' dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio.


La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto Sanita'. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.


Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianita' e' costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.


Art. 54

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Comma 1

Indennita' di rischio da radiazioni

Comma 2

Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.


Le indennita' citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.


L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.


L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuato dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificata: la commissione e' presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale che presta la propria attivita' nelle sale operatorie.


Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.


L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.


Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.


Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.


Art. 55

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Comma 1

Mansioni superiori

Comma 2

Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.


Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.


Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.


Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.


L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di piu' aventi titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.


Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma 5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.


In nessun caso puo' farsi luogo al conferimento di mansioni superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state attivate le procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.


La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.


Art. 56

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Comma 1

Assenze obbligatorie

Comma 2

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'

Art. 57

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Comma 1

Tipologia e finalita' dell'istituto

Comma 2

L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.


Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.


Dalla data del 1› gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.


In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.


Art. 58

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Comma 1

Finanziamento dei fondi di incentivazione

Comma 2

Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, e' determinato annualmente, dal 1° gennaio 1990, per singolo Ente prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.


Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmato per il corrispondente anno.


Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiore esigenza assistenziale, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna - valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto ministeriale 8 agosto 1984 - e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.


Le competenze previste nel tariffario per la categoria.
A) - medici vengono utilizzati come riferimento economico di riparto per il personale della categoria.
B) - personale laureato non medico.


Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non trovano riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.


Le Unita' Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due ore di plus-orario settimanale nonche' un'ora di plus-orario settimanale al restante personale del ruolo sanitario e al personale laureato degli altri ruoli, al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di efficienza del funzionamento delle stesse. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici i relativi acconti al personale interessato ((ai sensi dell'articolo 61,)) comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. I fondi necessari al finanziamento del plus-orario di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.


Dal 1° gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente delle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e Privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15% corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85% al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10% al fondo della categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).


Le Regioni, sulla base della quota parte del fondo Sanitario Nazionale necessario a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati, qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.


Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica ((13 maggio 1987,)) n. 228. La suddivisione della quota oraria spettante alle categorie A) e B) avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.


Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.


L'istituto della produttivita' per obiettivi di cui all'articolo 66, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del medesimo decreto non superiore allo 1,45', determinata in sede di accordo quadro regionale. Lo 0,80 del monte salari viene incrementato dello 0,65 a decorrere dal 1° luglio 1990.


Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 12.


Art. 59

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Comma 1

Valutazione della produttivita'

Comma 2

L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.


Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58, commi 4 e 5, e ripartite con le modalita' previste nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 10. Titolare delle prestazioni specialistiche utili ai fini dell'istituto dell'incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' soltanto il personale delle categorie A) e B).


Ai fini della valutazione economica della produttivita', ferme restando le prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.


Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.


L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 67.


Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.


Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale avente partecipazione agli utili in strutture private.


Art. 60

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Comma 1

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione
di cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57


Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici.
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.
C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.
D) Restante personale.


Il fondo comune e' suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.


La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.


Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.


La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.


Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.


Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.


Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.


Art. 61

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Comma 1

Plus orario e sua determinazione

Comma 2

L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto I, dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.


Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalita' e ambiti di applicazione dell'istituto.


Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo individuale cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.


La misura del plus orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.


Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la misura del valore orario e' rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato al comma 7, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.


Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno stesso.


Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.


Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cedenza mensile.


Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le proce- dure per l'individuazione del plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita' attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sara' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.


In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.


Al personale soggetto al plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.


Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche' al personale in congedo straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.


Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente a personale impegnato in attivita' di plus- orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante personale componente l'equipe.


Art. 62

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Comma 1

Modalita' di determinazione del fondo per il personale della categoria B)

Comma 2

Il fondo del personale della categoria B) e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.


Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del personale della categoria B) affluiscono, altresi', le entrate realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a richiesta di Enti o privati.


Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato da una quota pari al 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonche' per la produzione in proprio di prodotti galenici.


Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma 8.


Il fondo della categoria B) di cui al presente articolo e' prioritariamente garantito e liquidato al personale della categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi delle attivita' connesse. Nel caso che le verifiche semestrali della produttivita' non le giustifichino, esso e', per la parte non utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro regionali.


Art. 63

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Comma 1

Modalita' di determinazione dei fondi di incentivazione per il personale delle categorie C) e D)

Comma 2

Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalita' che vengono definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validita' del presente regolamento.


Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale infermieristico dall'articolo 61, comma 2.


Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano fissate nella quota minima corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.


Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 8, e' ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene portato in diminuzione del fondo medesimo.


Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).


Art. 64

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Comma 1

Valuzione e modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57

Comma 2

I fini, le modalita' operative e la valuzione della produttivita' dell'istituto di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo in ogni caso la possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.


Gli Enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.


Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Le regioni a loro volta, per i fini del sistema informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.


Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.


Art. 65

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Comma 1

Fondo di incentivazione della produttivitadel servizio veterinario esue modalita' di ripartizione

Comma 2

Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli effetti, l'attivazione dell'istituto stesso e' obbligatoria nel servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.


Il personale delle categorie C) e D) operante nel servizio veterinario partecipa alla suddivisione dei relaviti fondi unitamente al restante personale delle categorie predette.


Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui all'art. 64 e' calcolato con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.


Al fine di incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in questione di adeguati incentivi.


Art. 66

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Comma 1

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici.

Comma 2

Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.


Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.


Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.22. La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 60 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione


Le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il personale laureato non medico e per il restante personale di gruppo C) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.


Art. 67

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li definisce entro il 31 dicembre 1990 anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.


Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.


A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttivita' di cui al comma 6 dell'art. 57 non possono essere erogati se non sono state costituite le Commissioni tecnico-scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 69.


Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate e con riferimento all'articolo 54, comma 7, viene demandata al Ministero della Sanita' - Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria - la titolarita' ad attivare nuclei tecnici composti da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita' che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentate designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della Commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta dell'Amministrazione regionale interessata o delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Comma 3

Parte prima - COMPARTO SANITA' Titolo sesto NORME FINALI DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 68

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Comma 1

Disposizioni particolari

Comma 2

Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto il seguente periodo:
Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.


Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.
3. Il comma 3 del'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente."
4. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' cosi' integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761";
b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica";
c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici";
d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione".
5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma".
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1› dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde.
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a decorrere dal 1› dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo.
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1› dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo.
9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, la parola "farmacisti"e' abrogata.


Art. 69

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Comma 1

Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizie delle prestazioni sanitarie

Comma 2

In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.


La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.


La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.


In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.


La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.


La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.


A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.


Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.


Art. 70

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 71

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Il presente regolamento concerne il triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I Cittadino utente

Art. 72

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Comma 1

Rapporti amministrazione-cittadino

Comma 2

Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.


A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione, anche documentale, sui servizi erogati dall'Ente, sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di prestazioni nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.


Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze unitamente alle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Art. 74

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Comma 1

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Comma 2

Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le di- verse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.


Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i contingenti nonche', sulla base di quanto previsto dal comma 1, i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti, unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa.


Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.


In conformita' dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.


L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 75

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Comma 1

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

Comma 2

I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 76

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Comma 1

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

Comma 2

La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dai seguenti:


Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.


La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.


All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.


Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.


Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.


Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.


Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.


Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.


Art. 77

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Comma 1

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Comma 2

Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5 il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 78

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Comma 1

Organizzazione del lavoro

Comma 2

Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.


Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto ((dall'ordinamento)) vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari.


Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990.


Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.


Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' deliberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti.


La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'Ente e,nell'ambito ospedaliero, » aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 » articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita' ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n.595.


In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalita' medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.


Art. 79

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

((In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78,)) al fine di garantire un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonche' del personale veterinario, e' fissato in ore 38 settimanali.


Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro e' fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.


Si conferma l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal presente articolo.


Art. 80

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.


Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.


A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.


I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.


Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.


Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.


Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.


La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.


Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'

Art. 81

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Comma 1

Mobilita' nell'ambito dell'Ente

Comma 2

L'istituto della mobilita', all'interno dell'Ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.


Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.


Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.


Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.


I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 82

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Comma 1

Mobilita' tra Enti in ambito regionale

Comma 2

La mobilita' del personale medico tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.


Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:
A) Il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicita' con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unita' Sanitaria Locale interessata nell'albo della Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre unita' sanitarie locali per analoga forma di pubblicita';
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nella Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dalla Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al curric- ulum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto si riferisce ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,numero dei familiari,distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 81;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
b) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione - con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A);
2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda di cui alla lettera A) con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate;
3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;
4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se piu' favorevole, una indennita' massima pari a L. 3.500.000. Tale indennita' e' corrisposta a cura dell'ente ricevente ed e' rimborsata dallo Stato sino alla concorrenza massima di L. 3.500.000.


Art. 83

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Comma 1

Mobilita' tra Enti in ambito interregionale

Comma 2

La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.


Art. 84

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Comma 1

Mobilita' intercompartimentale

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 81, 82 e 83, e' consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione, profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.


Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale il medico opera funzionalmente.


Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.


Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalita' previste dall'articolo 118.


Art. 85

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Comma 1

Mobilita' di compensazione

Comma 2

La mobilita' tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma 2, dell'articolo 82.


Art. 86

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Comma 1

Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica

Comma 2

Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.


A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del Collegio Medico legale della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.


Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, puo' essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.


Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro puo', a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.


Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.


La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.


In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.


Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo I NORME APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI

Art. 88

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.


La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.


Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Art. 89

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

Comma 2

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.


L'ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.


Art. 90

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Comma 1

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

Comma 2

I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.


L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.


Art. 91

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.


I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.


Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali e dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.


Art. 92

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Comma 1

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

Comma 2

La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.


Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.


Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.


A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al Servizio di Igiene e prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.


I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate.
Per ogni dipendente viene istitutito il libretto sanitario e di rischio individuale,la cui formualzione viene definita d'intesa con Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente.Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.


Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonch» alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti. ontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.


Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.


Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.


Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei medici dipendenti.


Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo II RELAZIONI SINDACALI

Art. 93

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Comma 1

Esercizio dell'attivita' sindacale

Comma 2

Il personale medico dipendente degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirivi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.


I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.


Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.


Art. 94

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Comma 1

Diritto di assemblea

Comma 2

Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il personale medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione nell'unita' in cui presta la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.


Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi cosi' come previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.


Art. 95

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Comma 1

Aspettative sindacali

Comma 2

Il personale medico dipendente delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Organizzazione Sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.


Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 medici dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel Comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale e' fissato in numero 55 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.


Alla ripartizione tra le varie Organizzazione Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali interessate. La ripartizione e' effettuata in modo da garantire a tutte le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni Organizzazione Sindacale, mentre la parte restante e' attribuita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale in base alla normativa di cui sopra.


La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I


La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.


Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 96

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Comma 1

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

Comma 2

Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 95, sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla incentivazione della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni. Sono, altresi', esclusi i compensi per lavoro straordinario.


I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.


Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 25 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 legge 20 maggio 1985, n. 207, e suc- cessive modificazioni. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 97

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Comma 1

Permessi sindacali retribuiti

Comma 2

I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al comma 3 dell'articolo 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli Enti.


I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.


I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 98

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Comma 1

Monte orario complessivo

Comma 2

Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 97 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno.


La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli Organismi rappresentativi indicati nell'articolo 93, comma 3, operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.


Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.


Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 93 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.


Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicante agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.


Art. 99

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Comma 1

Diritto di affissione

Comma 2

Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.


Art. 100

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Comma 1

Locali per le rappresentanze sindacali

Comma 2

In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti » consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura.


Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.


Art. 101

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Comma 1

Patronato sindacale

Comma 2

I medici in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l 'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.


Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.


Art. 102

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Comma 1

Garanzie nelle procedure disciplinari

Comma 2

Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.


Art. 103

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Comma 1

Referendum

Comma 2

Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.


Art. 104

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Comma 1

Contributi sindacali

Comma 2

I medici dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.


La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.


Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali mediche, sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse organizzazioni secondo le modalita' comunicate dalle Organizzazioni Sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.


Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.


Art. 105

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Comma 1

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Comma 2

Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni Sindacali mediche puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.


I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali; conservano ed acquisiscono tutti i diritti derivanti dalla applicazione degli istituti normativi ed economici relativi alla posizione funzionale di appartenenza.


Art. 106

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.


Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, nonche' alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali interessate.


La ripartizione di cui all'articolo 95, comma 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990. Fino a tale ripartizione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 107

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Comma 1

Tabelle del personale

Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI ED INDENNITA'

Art. 108

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti, al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico
Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000,
stipendio a tempo definito .............. L. 13.553.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a
tempo pieno................................ L. 25.211.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 18.908.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
stipendio a tempo pieno ................... L. 33.593.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 25.195.000.
Personale veterinario
Collaboratore, stipendio .............. L. 18.071.000;
Coadiutore,stipendio .................. L. 25.211.000;
Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000.


I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50', computati sul valore dell'ottava classe.


La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.


Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.


Art. 109

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


Art. 110

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Comma 1

Indennita' del personale medico e veterinario

Comma 2

I valori annui lordi delle indennita' previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono cosi' stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000,
dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000;
B) Tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000;
C) Veterinari:
Collaboratore, indennita' medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000;
Coadiutore, indennita' medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000,
dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente, indennita' medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 19.780.000. ((2))


Le indennita' di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennita' di dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.


La determinazione del valore economico della anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico-tabellari per medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,previsto dal presente articolo per le rispettive posizioni funzionali,il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.


Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.


I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrogati, mentre sono confermati i commi 7 e 8 dello stesso articolo. Dal 1 dicembre 1990 al personale di posizione funzionale apicale medico cui non e' corrisposta l'indennita' differenziata primariale e' attribuita una indennita' di dirigenza medica lorda, annua, fissa e ricorrente di L.
3.400.000. Sono, altresi', confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e l'indennita' di cui all'articolo 97 dello stesso decreto e' rideterminata in L.
3.780.000. L'indennita' di pronta disponibilita' erideterminata in L. 40.000 lorde.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche."


Art. 111

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Comma 1

Decorrenze degli stipendi e delle indennita'

Comma 2

Dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale medico e veterinario competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia di lire:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' tempo pieno + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' tempo pieno + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' tempo pieno + L. 1.152, totale + L. 6.460.
B) Tempo definito:
Assistente medico, stipendio + L. 1.788, indennita' medico specialistica - L. 144, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 1.464;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 2.970, indennita' medico specialistica - L. 312, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 2.894;
Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 4.445, indennita' medico specialistica - L. 552, totale + L. 3.893.
C) Veterinari:
Collaboratore, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876;
Coadiutore, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760;
Dirigente, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.152, totale + L. 6.460.


Dal 1› luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti annui lordi in migliaia di lire:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' tempo pieno + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' tempo pieno + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' tempo pieno + L. 2.880, totale + L. 16.152.
B) Tempo definito:
Assistente medico, stipendio + L. 4.472, indennita' medico specialistica - L. 362, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 3.660;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 7.427, indennita' medico specialistica - L. 780, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 7.237;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 11.114, indennita' medico specialistica - L. 1.380, totale + L. 9.734.
C) Veterinari:
Collaboratore, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190;
Coadiutore, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' medico- veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900;
Dirigente, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.880, totale + L. 16.152


Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


Art. 112

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Comma 1

Una tantum

Comma 2

Per il periodo dal 1› luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale medico e veterinario competono i seguenti importi lordi:
Personale medico:
Assistente medico, a tempo pieno ................ L. 600.000,
a tempo definito................................ L. 300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero,a tempo pieno L. 1.000.000,
a tempo definito................................ L. 600.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
a tempo pieno................................... L. 1.400.000,
a tempo definito................................ L. 900.000.
Personale veterinario
Collaboratore............................... L. 600.000;
Coadiutore.................................. L. 1.000.000;
Dirigente................................... L. 1.400.000.


Art. 113

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi ed indennita' sul trattamento di quiescienza

Comma 2

In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal servizio e' rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110, comma 1.


Art. 115

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Comma 1

Indennita' per servizio notturno e festivo

Comma 2

Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.


Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.


I predetti importi decorrono dal 1› dicembre 1990.


Art. 116

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Comma 1

Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia

Comma 2

Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' medico specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno, nonche' per i veterinari che non esercitano la libera attivita' professionale extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000.


Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative in- dicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione dell'Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.


L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale - della dotazione organica del personale di posizione funzionale medico apicale, che non puo', comunque, superare il 50' della dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente. Detta percentuale e' calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3.


Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare,ovvero di un'anzianita' di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'edoneita' primariale nella disciplina.La valutazione per la selezione di cui al comma 1 avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982), con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall'Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l'Ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.


Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.


L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo le proce- dure previste dalle leggi vigenti.


Art. 117

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Comma 1

Qualificazione professionale del personale sanitario medico-assistente e veterinario collaboratore

Comma 2

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma 7, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianita' di servizio complessiva di anni 5, sono attribuite le indennita' medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica sulla indennita' medico-specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o veterinario collaboratore.


Detto beneficio, a regime, e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione della attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.


Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.


Ad integrazione dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione funzionale apicale.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II NORME PARTICOLARI

Art. 118

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Comma 1

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

Comma 2

Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purche' i servizi siano prestati senza soluzione di continuita', l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza.


Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed e', altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto.


Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel Comparto Sanita'.


Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianita' sulle indennita' per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianita' sulle indennita' opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.


Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianita', il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 e' costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianita' in godimento.


Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.


Art. 119

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Comma 1

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno

Comma 2

In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita' nel precedente rapporto di lavoro.


Il criterio di cui al comma 1 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.


Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno senza soluzione di continuita' fra i due servizi, ai fini della determinazione del maturato economico dell'indennita' di tempo pieno sono presi in considerazione anche i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella medesima posizione funzionale ((, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.))


Art. 120

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Comma 1

Indennita' di rischio da radiazioni

Comma 2

Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.


Le indennita' spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.


L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.


L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuata dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificato: la commissione - presieduta dal Coordinatore Sanitario - e' composta dal Responsabile del servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale medico che presta la propria attivita' nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.


Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.


L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.


Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.


Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988,
460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.


In attuazione dell'articolo 92, comma 6, al personale medico anestesista compete, a decorrere dal 1› dicembre 1990, un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica soluzione.


Gli Enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma 10 nell'ambito del servizio di appartenenza.


Art. 121

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Comma 1

Mansioni superiori

Comma 2

Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le procedure concorsuali dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.


Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.


Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente regolamento, dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.


Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.


L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalita' di individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione del personale da sostituire.


L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.


Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma 6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.


La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.


Art. 122

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Comma 1

Assenze obbligatorie

Comma 2

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'

Art. 123

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Comma 1

Tipologia e finalita' dell'istituto

Comma 2

L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.


Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.


Dalla data 1› gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.


In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.


Art. 124

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Comma 1

Finanziamento dei fondi di incentivazione

Comma 2

Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' determinato annualmente dal 1› gennaio 1990, per singolo Ente, prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.


Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1› gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrispondente anno.


Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della Sanita' 8 agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10' del fondo dell'anno precedente.


Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.


Le Unita' Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270,sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanaziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a),dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale medico a tempo pieno due ore di plus- orario settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito,al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno della struttura e delle attivita' di prevenzione. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai sensi dell'articolo 127, comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla Regione. I fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.


Dal 1› gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente dalle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15' corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85' al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10' al fondo della categoria C) e del 5' al fondo della categoria D).


Le Regioni, sulla base della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', qualora in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.


Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, modificata dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie A) e B), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.


Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.


L'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80' del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80', determinata in sede di accordo quadro regionale.


Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 11.


Art. 125

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Comma 1

Valutazione della produttivita'

Comma 2

L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.


Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 124, comma 9. Titolare delle prestazioni specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' soltanto il personale delle categorie A) e B).


Ai fini della valutazione economica della produttivita', fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.


Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.


L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 135.


Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.


Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale medico convenzionato esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale avente partecipazione agli utili in strutture private convenzionate.


Art. 126

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Comma 1

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123

Comma 2

Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H), I), L), M), N), dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento;
D) Restante personale.


L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale medico per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.


La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.


Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedente il tetto retributivo.


La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.


Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.


Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.


Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto stabilito nell'articolo 123, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 8 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.


Art. 127

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Comma 1

Plus orario e sua determinazione

Comma 2

L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui all'articolo 101, comma 6, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.


Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni Sindacali mediche e successivamente deliberato dall'Amministrazione si integra con il normale orario di lavoro. Il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.


La misura del plus-orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.


Fermo restando il disposto di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del presente regolamento, la misura del valore orario e' rapportata per ciascun operatore al 10' del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato nel comma 6, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.


Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo programmato per l'anno stesso.


Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.


Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.


Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.


Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita', attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80' del valore massimo fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto e' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.


In sede di accordo, a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.


Qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze di organico, relativamente al personale impegnato in attivita' di plus- orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il restante personale componente l'equipe.


Art. 128

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Comma 1

Modalita' di determinazione del fondo del personale della categoria A)

Comma 2

Il fondo del personale della categoria A) di cui all'articolo 126 e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale relativamente all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.


Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per il periodo di validita' del presente regolamento, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale e di prevenzione complessivamente resa dalle strutture pubbliche.


Art. 129

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Comma 1

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123

Comma 2

I fini, le modalita' operative e la valutazione della produttivita' dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.


L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.


Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.


Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Le Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.


Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi prefissati.


Art. 130

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Comma 1

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario

Comma 2

Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.


Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale rispettivamente del 10' e del 5' da portare in aumento ai fondi delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.


Al personale medico veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno.


Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' determinato con i criteri del personale medico.


Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.


L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza permanente e profilassi. A tale scopo le Unita' Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attivita' di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanita' per l'attivita' di vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attivita' di assistenza zooiatrica svolte in regime convenzionale.


Art. 131

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Comma 1

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici

Comma 2

Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.


Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.


Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.228.La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione


L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obblicatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di riferimento per l'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi.


Art. 132

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.


Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.


A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti dall'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6 dell'articolo 123, non possono essere erogati se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.


Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate, con riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma 6, viene demandata al Ministero della Sanita' Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarita' ad attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita', che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I. L'attivazione di tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Comma 3

Parte seconda - AREA MEDICA Titolo sesto NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 133

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Comma 1

Norma transitoria per gli ex medici condotti

Comma 2

La validita' della normativa di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.


Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianita' di servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990 il meccanismo di ricostruzione economica gia' previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di inquadramento. vedasi note agli articoli 47 e 116.


Art. 134

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Comma 1

Disposizioni particolari

Comma 2

Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti medici componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del debito orario).


Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".


Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali mediche, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordo decentrato sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente".


Dopo il comma 6 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto il seguente:
"7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.".


Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma.


Art. 135

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Comma 1

Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie

Comma 2

In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.


La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.


Art. 136

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Comma 3

Parte terza - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 137

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento e' valutato in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per l'anno 1991.


Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326.


Art. 138

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.