DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

Numero 395 Anno 1988 GU 09.09.1988 Codice 088G0459

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Art. 2

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Comma 1

Formazione del personale

Comma 2

Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunita'.


Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi.
Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.


Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.


Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, riccorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.


Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.


In sede di contrattazione di comparto o decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.


Art. 3

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.


I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.


Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.


Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.


Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.


In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.


Art. 4

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario e' stabilito per ciascuno anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.


Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinuciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.


Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.


La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.


Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.


Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.


Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio.


La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.


Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, le modalita' di fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.


Art. 5

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.


Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.


Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e moodalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.


Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localite'.


I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato.


Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime dituazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.


Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.


Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.


Art. 6

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

Per il tempo strattamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.


Art. 7

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Comma 1

Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita'

Comma 2

A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lorodo pari a L. 48.400.


Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non competa in misura intera.


Art. 8

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Comma 1

Maggiore rappresentativita'

Comma 2

Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra' il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444.


Art. 9

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Comma 1

Aspettative e permessi sindacali

Comma 2

In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.


Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle provincie, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalla comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle ragioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.


Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver efficacia il presente articolo.


Art. 10

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Comma 1

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.


Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.


La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di scioopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale.


Art. 11

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Comma 1

Assemblea del personale

Comma 2

Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.


Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93,. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.


La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effetuarsi di norma almeno tre giorni prima.


La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative.


Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.


Art. 12

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Comma 1

Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio

Comma 2

I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanera' atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche' alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.


Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.


I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 13

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Comma 1

Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali

Comma 2

Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono le linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.


Art. 14

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Comma 1

Verifiche

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali entro il mese di marzo 1990 procedono alla verifica dei risultati cui sono pervenute le singole amministrazioni pubbliche in ordine alla rilevazione dei carichi funzionali di cui all'art. 12.


Art. 15

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Comma 1

Produttivita'

Comma 2

I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttivita' diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettivita'.


Art. 16

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Comma 1

Parita' uomo-donna

Comma 2

In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parita' uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.


Art. 17

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Comma 1

Area medica

Art. 18

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni pisco-fisiche

Comma 2

In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalta' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.


Art. 19

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Comma 1

Norma di rinvio

Art. 20

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'anno medesimo, all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).


Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 21

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.