La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente art. 3.
((2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilita' per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente))
Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il personale i cui profitti professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti piorita': nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.