Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Dal computo della superficie sono esclusi:
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 13/3/1991, n. 11) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore".
Comma 4
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 42-ter, comma 8) che al comma 8 dell'articolo 4 del presente decreto, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come modificato dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 13, comma 1 lettera a)) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
"Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI".
"Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi,
"Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abilitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto ( con l'art. 11, comma 4) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per il solo anno 1991.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 18) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per l'anno 1992.
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;
di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
434;
L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo annuo successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.
"fino a dieci anni".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c).
2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.
"In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
provinciali, dei comuni e delle comunità montane
Comma 2
"La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente".
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
alla regione siciliana
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo".
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 30-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro delle
finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI