Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane.
Art. 1-bis
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;
5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.
Comma 3
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 12, comma 2, è prorogato al 30 aprile 1989.
Comma 4
Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001 n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 7-bis) che il comma 4 dell'articolo 12 "si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonchè del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
"I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.".
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1 settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno 1987.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2.
L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.
Comma 3
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 16, comma 8-quinquies, è prorogato al 30 aprile 1989.
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
"Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:
====================================================================
Comuni |Fino a | Fino a | Fino a | Fino a
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
====================================================================
Classe I | L. 3.500| L. 8.600| L. 12.200| L. 18.300
Classe II | L. 3.100| L. 7.400| L. 11.600| L. 17.100
Classe III | L. 2.500| L. 6.100| L. 11.000| L. 15.900
Classe IV | L. 2.200| L. 4.800| L. 8.600| L. 13.500
Classe V | L. 1.900| L. 4.500| L. 8.000| L. 12.200
Classe VI | L. 1.700| L. 4.100| L. 6.100| L. 9.800
Classe VII | L. 1.500| L. 3.700| L. 5.500| L. 8.600";
"La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione:
=====================================================================
Comuni | Tariffa | Tariffa per ogni giorno successivo
giorni 5
=====================================================================
Classe I | L. 750 | L. 80
Classe II | L. 700 | L. 75
Classe III | L. 650 | L. 70
Classe IV | L. 600 | L. 65
Classe V | L. 600 | L. 60
ClasseVI | L. 600 | L. 55
Classe VII | L. 600 | L. 50".
"4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:
"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"".
5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.
6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.
6-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
6-ter. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.
6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima.
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 giugno 1994, n. 232 (in G.U 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma "nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 19, comma 4, è prorogato al 30 aprile 1989.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L.10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine di cui all'articolo 21, comma 1, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1989; ha disposto inoltre (con l'art. 22, comma 1) che le disposizioni della suddetta legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il Decreto 27 aprile 1990 (in G.U. 04/05/1990, n. 102) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le quote interessi delle rate semestrali di estinzione delle morosità di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987, aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla metà".
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-6 dicembre 1988 n.1060 (in G.U. 1a s.s. 14/12/1988, n. 50) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi".
Comma 4
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 15 marzo 1994 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1994 n. 13) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 24-bis
#Comma 1
di tesoreria unica).
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonchè i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"))
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
"La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonchè le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura".
Art. 26
#Comma 1
del Congresso mondiale dei poteri locali
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
"I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali".
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.".
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 9