Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali
((relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986))
che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni
((in misura pari all'80 per cento))
del loro ammontare.
2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1987 N. 18))
. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2
#Comma 1
((1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62'))
Comma 2
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza
Art. 3
#Comma 1
1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorchè riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
((3))
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonchè quella di cui al nono comma dell'art. 8 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1,comma 310) che "L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorchè riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonchè dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Art. 4
#Comma 1
1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:
"Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda".
"Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda".
Art. 5
#Comma 1
((1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987))
Art. 6
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 23
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 23