Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 1-bis
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.
Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
secondo i dati dell'ISTAT;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;
2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412,
3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonchè di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione".
lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.29 OTTOBRE 1987 N. 440).
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994 n. 206 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
gennaio 1977, n. 10.) ))
Comma 2
"Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). - 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonchè, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
SCALFARO, Ministro dell'interno
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 16