DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 511

Numero 511 Anno 1988 GU 29.11.1988 Codice 088G0595

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:
a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;
b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;
c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;
d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;
e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;
f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;
g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

Art. 4

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Comma 1

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5

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Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (13)


La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio - 15 aprile 2025, n. 43 (in G.U. 1ª s.s. 16/4/2025, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)".

Art. 7

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Comma 1

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.
2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.
3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Art. 8

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Comma 1

1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. All'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1- bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni".
3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.

Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.
((4))
2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.
3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989.(3)
4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.
((4))
5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
'4- bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi entì.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990".

Art. 11

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI