DECRETO-LEGGE

D.L. 332/1989 - DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Numero 332 Anno 1989 GU 30.09.1989 Codice 89229X01

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni nonchè sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecuniarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). - 1. Fino all'anno antecendente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale.
L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.
2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.
3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esitente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.
4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso
(( effettiva))
. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinqe metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.
5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta.
Dal computo della superficie sono esclusi:
a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio televisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8.
Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.
10. Non sono soggetti all'imposta:
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica;
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.".

Art. 2

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Comma 1

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Variazione dei limiti di reddito). - 1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.
2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1.".

Art. 3

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Comma 1

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Denuncia e versamento dell'imposta). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.
2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato
(( al comune ))
avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.
4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonchè le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.";
(( a-bis) dopo il comma 5- ter è aggiunto il seguente: "5-quater.
Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5- bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2', il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze" ))
b) nel comma 7, le parole "Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:" sono sostituite dalle seguenti: "La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:".
3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.".
4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.
5. Le deliberazioni adottate dai comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

Art. 4

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che l'addizionale erariale di cui al presente articolo è soppressa.

Art. 4-bis

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Comma 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.
((4))
2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.
4. Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-25 maggio 1990, n. 260 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1990, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, primo comma, "nella parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano".

Art. 4-ter

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Comma 1

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.
2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990.
((4))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1990 previsto dal presente articolo è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Inoltre ha disposto che "fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi
anteriormente al 1' gennaio 1991."

Art. 5

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Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.
3. Le lettere E), punto 1, F), punto 1, G) , H) , L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
" E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato 'jet fuel JP4' e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonn. 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):
aliquota per ettolitro . . . . . . . . . . . . . . L. 8.588,10 F) Oli da gas:
1) da usare come combustibili:
aliquota per ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . L. 42.301 G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) 2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 (2) 4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento kg:
a) densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500
b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.415
c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.698
d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 48.377 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di 'fanghì per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1)
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(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 3.780 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.".
4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di L. 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.
6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o anche, sostanze traccianti.
7. Il numero 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.lgs. 17 novembre 1989, n. 372, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, per i seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 85.881 a L. 86.980 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.588,10 a L. 8.698 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

Art. 6

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Comma 1

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000.".
3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila.".
4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Art. 7

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430))
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1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
4. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430))
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5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.
6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1962, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data.

Art. 8

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Comma 1

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.
2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.
3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.
4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.
Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 150.000 a L.
1.500.000. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la
(( sanzione amministrativa ))
da L. 250.000 a L. 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la
(( sanzione amministrativa ))
da L. 500.000 a L. 2.500.000.".

Art. 9

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASALLI