Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL.
Art. 2
#Comma 1
L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo".
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA