Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale.
È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale.
È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.
Art. 2
#Comma 1
Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dal deposito doganali e da quelli ad essi assimilati od importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213.
Art. 3
#Comma 1
È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 18 comma 1) che "l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985".
Art. 4
#Comma 1
All'onere di cui al precedente art. 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 del presente decreto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato in Ancona, addì 30 ottobre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - FORMICA - MARCORA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 22
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 22