DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Numero 430 Anno 2001 GU 13.12.2001 Codice 001G0490

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;430

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:35

Preambolo

Titolo I - MANIFESTAZIONI A PREMIO

Art. 1

#

Comma 1

Ambito applicativo

Comma 2

I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalita' di cui al presente titolo.


Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.


I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo e' data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.


I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.


La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio e' gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.


Le attivita' relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attivita' connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.


Art. 3

#

Comma 1

Operazioni a premio

Comma 2

Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.


Art. 4

#

Comma 1

P r e m i

Comma 2

I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.


I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.


Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.


Art. 5

#

Comma 1

Soggetti promotori delle manifestazioni a premio

Comma 2

I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di societa' anche cooperative.


I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonche' a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.


In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.


Art. 7

#

Comma 1

Cauzione

Comma 2

Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.


La cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita' produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non e' richiesto dal Ministero delle attivita' produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.


Art. 8

#

Comma 1

Manifestazioni vietate

Comma 2

In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.


Art. 9

#

Comma 1

Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio

Comma 2

Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e' effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale e' affiancato da un esperto che rende apposita perizia.


In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione e' effettuata in conformita' a quanto previsto nel regolamento del concorso.


Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.


Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, e' trasmesso allo stesso Ministero.


Art. 10

#

Comma 1

Adempimenti dei promotori

Comma 2

I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti, la comunicazione e' presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.


Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attivita' produttive.


I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.


In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalita' della promessa originaria o in forme equivalenti.


Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.


Art. 11

#

Comma 1

Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario

Comma 2

Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.


Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non e' accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonche', per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.


Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalita' di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.


Art. 12

#

Comma 1

Controllo delle manifestazioni a premio

Comma 2

Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e' svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.


Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attivita' produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.


Comma 3

Titolo II - MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Art. 13

#

Comma 1

Ambito applicativo

Comma 2

E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.


Art. 14

#

Comma 1

Adempimenti dei promotori e controlli

Comma 2

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.


Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.


I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorita' competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e' indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.


L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita' della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.


Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima dell'estrazione.
L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.


Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.


Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.


Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

#

Comma 1

Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive

Comma 2

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.


Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attivita' produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unita' di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.


Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.


Art. 16

#

Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.


Art. 17

#

Comma 1

Regime transitorio

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonche' alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione e' presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 18

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205