1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonchè dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui all'articolo 1 danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.
Dette provvidenze si applicano anche nel caso di aziende i cui titolari sono imprenditori agricoli non a titolo principale.
((2. Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, si è verificata la totale distruzione dei terreni agricoli la cui coltivabilità non è più ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di esercizio di tale facoltà i terreni passano al demanio comunale.
L'indennizzo è esteso, alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda può essere altresì concessa un'indennità una tantum di cessazione dell'attività agricola, con criteri e modalità da determinarsi dalla regione Lombardia))
((3. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennità di cui sopra viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale con la riduzione del 50 per cento))
5. Per la ricostruzione di fabbricati rurali ed annessi rustici, anche in zone diverse da quelle in cui insistevano i fabbricati e gli annessi medesimi, secondo i programmi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso l'onere per l'eventuale acquisizione dell'area di riedificazione.
6. Per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di dodici mesi, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
7. Lo Stato concorre nelle spese per il ripristino o per la ricostruzione delle infrastrutture agricole, ivi comprese le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico, le opere di regimazione idraulica a tutela della sistemazione produttiva delle aziende agricole, nonchè per il ripristino o per la ricostruzione delle opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma rientrano anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazione si differenzino da quelle preesistenti, nonchè l'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.
((8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato))
9. Per il ripristino o la ricostruzione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, il contributo in conto capitale concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti.
10. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti dei prodotti stessi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-86, riconosciute dal competente organo delle regioni e dette province autonome.
((11. Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonchè le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il 31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni))
12. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti delle aziende agricole con
((perdita della))
produzione superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.
13. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 11.
14. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in forza presso le aziende di cui ai commi 11 e 12 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.
15. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.
16. L'agevolazione di cui al comma 15 può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.
18. Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato
(( . . . ))
della somma di lire 140 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988, di cui 40 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.