Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
1988-1990).
1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali eripartito, tra i comuni, le province e le comunità montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle provincie d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNICEM) ))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 30 settembre 1990 ".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:
In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.
Art. 9
#Comma 1
Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
provinciali, dei comuni e delle comunità montane
Comma 2
"1-bis.I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformitaalla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.
1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144'' ))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonchè di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonchè fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali".
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-quater
#Comma 1
Art. 15-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-sexies
#Comma 1
1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sostitutito dal seguente: "Art. 18. - (Disposizione transitoria). - 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632" ))
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri . Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 luglio 1990, n. 382 (in G.U. 1a s.s. 08/08/1990, n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, terzo comma, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L.
12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 16, comma 3)che il termine del 31 dicembre 1991 previsto dal presente articolo è differito al 31 dicembre 1993.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 26-bis
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto che "La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526" e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Libera Università commerciale "Bocconi"
di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.776.000.000
Università cattolica "Sacro Cuore" di
Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.589.000.000
Libera Università degli studi di
Urbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.538.000.000
Libera Università internazionale
degli studi sociali di Roma . . . . . . . . . . . . . . .3.363.000.000
Istituto universitario di lingue
moderne di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.464.000.000
e letterature straniere di Bergamo ))
Libero Istituto universitario di
magistero di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.668.000.000
Libero Istituto universitario
"Maria Santissima Assunta" di Roma . . . . . . . . . . . . 389.000.000
Libero Istituto universitario
pareggiato di magistero "Suor Orsola
Benincasa" di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976.000.000
70.000.000.000
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363. "
Le disposizioni della L. 158/1991 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991.
Art. 30-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
FORMICA, Ministro delle finanze
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali e i problemi
istituzionali
DE LORENZO, Ministro della sanità BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FRACANZANI, Ministro delle
partecipazioni statali
RUBERTI, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI