All'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8 -bis. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e -bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.".
Art. 5
#Comma 1
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.".
Art. 6
#Comma 1
Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "al risanamento" sono sostituite dalle seguenti: "al ripiano".
Art. 8
#Comma 1
All'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.".
Art. 10
#Comma 1
All'articolo 85, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.".
Art. 13
#Comma 1
Al comma 8 dell'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.".
Art. 16
#Comma 1
Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' inserito il seguente:
"Art. 90-bis (Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione all'anzianita' del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.
6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.".
Art. 17
#Comma 1
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di legittimita', di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;".
Art. 18
#Comma 1
Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione e' prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilita' sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
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Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati.
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Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 - bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano ((per quanto compatibili)) anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998. ((2))
I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. E' consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.
((
Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.
))
Per gli enti per i quali e' stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non e' stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.
Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) che al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati".
Art. 19
#Comma 1
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto - legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono abrogati.
Art. 20
#Comma 1
L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' abrogato.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituita dalla seguente: "c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;".