All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsto dall'articolo 46 della legge n. 142 del 1990" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127".
Art. 3
#Comma 1
L'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' cosi' sostituito:
"Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi). - 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".
All'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 19" sono soppresse.
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed" sono soppresse.
Art. 5
#Comma 1
Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".
Art. 7
#Comma 1
All'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonche' nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.".
Art. 8
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
L'art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti.
L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.".
Art. 13
#Comma 1
Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.