Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 5
#Comma 1
"m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363".
10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
11. Le disposizioni contenute
12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.
13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonchè al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.
15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituito dal seguente:
"Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;".
15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero della città" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel centro storico della città"))
Art. 6
#Comma 1
Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.
Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 dei 1981.
"Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.
Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Comma 2
Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine indicato nel presente comma è prorogato 30 giugno 1989.
Comma 3
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 17, comma 48) che il termine previsto al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1988.
Comma 4
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine già previsto al presente comma è prorogato "al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989".
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1989."
Comma 5
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che il termine di cui al presente comma "è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990".
Art. 7
#Comma 1
Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.
Comma 2
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che il termine indicato nel presente comma è differito al 30 giugno 1989.
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1989."
Art. 8
#Comma 1
219 del 1981.
219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma))
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 13
#Comma 1
Art. 13-bis
#Comma 1
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".
536.
L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.
Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo".
Art. 13-ter
#Comma 1
Art. 13-quater
#Comma 1
"5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.
5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.
Art. 4-ter. - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
g) dal 1 luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987".
"divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilità dei provvedimenti di rilascio.
Art. 13-quinquies
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della protezione civile
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1987
Atti di Governo registro n. 63, foglio n. 10