Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio))
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzioni da parte delle stesse.
Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento))
Comma 2
Comma 3
Art. 4
#Comma 1
La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali Accertamenti))
Art. 5
#Comma 1
Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.
Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla, ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della, ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827 per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo. (2) (3)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 6
#Comma 1
La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.
Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio.
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonchè dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 7-bis
#Art. 7
Comma 1
La concessione dei contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime.
Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria, e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.(2) (3) (4) (7) (8) (9)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
"Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potrà essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000".
La concessione del contributo sarà disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.
Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai medesimi."
Comma 7
Comma 8
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 88. - FRASCA