DECRETO-LEGGE

D.L. 1334/1951 - DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Numero 1334 Anno 1951 GU 15.12.1951 Codice 051U1334

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e di provvedere alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge stessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.
Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio))
).

Art. 2

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Comma 1

((Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi))
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Art. 3

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Comma 1


Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzioni da parte delle stesse.
((Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.
Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento))
. .(2) (3)

Art. 4

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Comma 1

((Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita, una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali Accertamenti))
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Art. 5

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Comma 1


Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.
Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla, ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della, ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827 per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo. (2) (3)
((4))

Art. 6

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Comma 1


La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.
((6))

Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 8 gennaio 1958, n. 6 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, può, in deroga al divieto di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità."

Art. 7

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Comma 1


Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonchè dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
((Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti))
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Art. 7-bis

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Art. 7

Comma 1

Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000.
((11))

La concessione dei contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime.
Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria, e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.(2) (3) (4) (7) (8) (9)

Comma 6

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 9) che "A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis che ai fini della presente legge viene sostituito dal seguente:
"Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potrà essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000".
La concessione del contributo sarà disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.
Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai medesimi."

Comma 7

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 9) che "Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato."

Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

((Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1 gennaio 1961))
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Art. 10

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Comma 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1951

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - CAMPILLI - ZOLI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 88. - FRASCA