DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 299

Numero 299 Anno 1978 GU 27.06.1978 Codice 078U0299

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.
((2))

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo - ove tecnicamente possibile - alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.
Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione.
La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 2

Comma 1


"Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:
dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;
da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;
dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;
da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune".

Art. 3

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Comma 1

((Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti: ))

"La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.
((Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo))
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Art. 4

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Art. 4-bis

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Art. 4

Comma 1

- bis

Comma 2

((1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80))
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Art. 4-ter

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Art. 4

Comma 1

- ter

Art. 4-quater

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Art. 4

Comma 1

- quater

Comma 2

((Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo è, concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178))
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Art. 4-quinquies

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Art. 4

Comma 1

- quinquies

Comma 2

In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.
((Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorchè l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti))
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Art. 4-sexies

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Art. 4

Comma 1

- sexies

Comma 2

((In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.
È consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purchè sita nell'ambito del comune.
È consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato))
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Art. 5

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Comma 1


All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:
"Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo".

Art. 6

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Comma 1


Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((2))

Art. 7

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Comma 1


Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 7-bis

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Art. 7

Comma 1

- bis

Comma 2

Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.
((Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore))
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Art. 8

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Comma 1


Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.
Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere segnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 8-bis

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Art. 8

Comma 1

- bis

Art. 9

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Art. 9-bis

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Art. 9

Comma 1

- bis

Comma 2

((Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo))
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Art. 9-ter

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Art. 9

Comma 1

- ter

Art. 9-quater

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Art. 9

Comma 1

quater

Comma 2

((Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178))
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Art. 10

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Comma 1


All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

Comma 4

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 26