Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento))
Art. 3
#Comma 1
per la ricostruzione e la riparazione
Comma 2
"La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo;
relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.
Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia".
8. entro il 31 dicembre 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.
9. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale, sono tenuti, entro la stessa data del 31 dicembre 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni predetti dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 31 dicembre 1984.
11. A decorrere dal 1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376. (2) (3)
Comma 3
Comma 4
Art. 4
#Comma 1
di espropriazione e di occupazione d'urgenza
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S= 9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.
e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
Comma 3
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 7
#Comma 1
proprietario dell'unità immobiliare. ))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
acquisiti al patrimonio comunale
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonchè i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.
Art. 11-bis
#Comma 1
I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 19