DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 790

Numero 790 Anno 1981 GU 31.12.1981 Codice 081U0790

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 18:41:04

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, nonchè ad elevare gli attuali limiti relativi agli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Comma 1

Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.
Il secondo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è così modificato:
"L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi".
Le disposizioni di Cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.
L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilità.
I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537))
.
Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

Art. 2

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 24