DECRETO-LEGGE

D.L. 36/1981 - DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36

Numero 36 Anno 1981 GU 02.03.1981 Codice 081U0036

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-03;36

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonchè di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al
((30 settembre 1981))
.
La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al
((30 settembre 1981))
.
La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al
((30 settembre 1981))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1981, N. 163))
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((1))

Art. 2

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Comma 1


Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.
Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.
Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.
((2))

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

((La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981))
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Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - CAPRIA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 3