LEGGE

Interventi correttivi di finanza pubblica.

Numero 537 Anno 1993 GU 28.12.1993 Codice 093G0621

urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:58

Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1

#

Comma 1

Organizzazione della pubblica amministrazione

Comma 2

Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.


Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.


In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.


Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.


Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.


E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.


Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).


Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.


La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.


Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.


Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.


Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.


Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.


Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.


Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.


L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.


E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.


Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.


Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.


Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.


L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.


Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.


Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.


Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.


Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.


Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.


Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.


Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.


Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).


Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.


Art. 2

#

Comma 1

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

Comma 2

Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.


Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.


Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico- scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.


Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.


Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti e' effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti e' esercitato in via consuntiva.


Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.


L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".


Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.


Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti".


Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi".


In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonche' di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.


(( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.


Art. 3

#

Comma 1

Pubblico impiego

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti piu' di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.


Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.


Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994.


Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.(11)(23)


Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.


Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.


Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.


Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.


In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.


Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).


Gli enti locali che, nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all' articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio:

C O M U N I





Fascia demografica




Rapporto medio dipendenti/ popolazione






fino a 999 abitanti




1/95






da 1.000 a 2.999 abitanti




1/100






da 3.000 a 9.999 abitanti




1/105






da 10.000 a 59.999 abitanti




1/95






da 60.000 a 249.999 abitanti




1/80






oltre 249.999 abitanti




1/60





P R O V I N C E





Fascia demografica




Rapporto medio dipendenti/ popolazione






fino a 299.999 abitanti




1/520






da 300.000 a 499.999 abitanti




1/650






da 500.000 a 999.999 abitanti




1/830






da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti




1/770






oltre 2.000.000 abitanti




1/1000





A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.(11)


Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.


In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.


E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.


Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unita'. (13)


Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.(10)


Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.


La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. (11) (33)


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.


Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.


In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.


Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi.


Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.


Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.


In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.


L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso.


Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.


Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni". (48)


I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. (48)


Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". (19) (48)


Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. (48)


Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi. (48)


Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. (12) (48)


Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.


Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.


Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.


Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.


All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".


L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.


Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico e' effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianita' convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianita' convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67))


((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67))


L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato.


Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.


L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.


Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennita' di qualsiasi genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non compete l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. (20)


I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.


L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. (22)



---------------


AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515,convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27agosto 1994.


---------------


AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 1994."


---------------


AGGIORNAMENTO (12)


La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 26) che "Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica."


----------------


AGGIORNAMENTO (13)


Il D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2 del decreto 716/1994.


---------------


AGGIORNAMENTO (19)


Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 15, comma 3)che "Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio."


---------------


AGGIORNAMENTO (20)


Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma."


---------------


AGGIORNAMENTO (23)


La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1(in G.U. 1a s.s. 17/01/1996, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6-bis del presente articolo.


---------------


AGGIORNAMENTO (33)


La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 21) che "Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996."


---------------


AGGIORNAMENTO (42)


La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo, comma 57, si interpreta "nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, e' rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma e' riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma".


---------------


AGGIORNAMENTO (48)


Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera f)) che le disposizioni di cui ai commi da 37 a 41 del presente articolo non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.


---------------


AGGIORNAMENTO (54)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 226) che il comma 57 del presente articolo, si interpreta "nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi".


---------------


AGGIORNAMENTO (67)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 458) che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'".


Art. 4

#

Comma 1

Pubblica istruzione

Comma 2

Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.


Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.


Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.


Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.


Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, e' sostituito dal seguente:
"3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".


Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.


In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.


(( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 )).


E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.


Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonche' della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.


A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.


Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.


Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.


I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.


Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.


A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.


Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di- verse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.


Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.


Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.


Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.


A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastische interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.


Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.


In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.


Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.


Art. 5

#

Comma 1

Universita'

Comma 2

Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.


Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.


Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.


Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.


Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche.


Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).


A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei.


Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.


COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.


COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.


COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.


Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000. (22)


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.


L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306


I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.


Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.


La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (42)


L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.


Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. (22)


Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.


Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.


Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


------------


AGGIORNAMENTO (14)


Il D.l. 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le universita' stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonche' il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551".


------------


AGGIORNAMENTO (22)


La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 19, lettera b)) che "Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall' anno accademico 1996-1997, sono aboliti: [...]
b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente e' ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537."


---------------


AGGIORNAMENTO (42)


La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che alla data di entrata in vigore prevista dall'art. 2, comma 3, primo periodo della L. 370/99, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 del presente articolo.


-------------


AGGIORNAMENTO (58)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 432) che "Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle universita' che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio."


------------


AGGIORNAMENTO (59)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008."


-------------


AGGIORNAMENTO (60)


Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 66, comma 13) che "l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."


--------------


AGGIORNAMENTO (61)


Il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 5, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.


--------------


AGGIORNAMENTO (66)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 274) che "Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro."


-------------


AGGIORNAMENTO (67)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro".


-------------


AGGIORNAMENTO (67a)


La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 172) che "Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 339) che "Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle universita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa".


-------------


AGGIORNAMENTO (68)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 261) che "il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017".


-------------


AGGIORNAMENTO (69)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 265) che "Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".
- (con l'art. 1, comma 266) che la presente modifica non si applica alle universita' non statali, alle universita' telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonche' all'universita' degli studi di Trento.
- (con l'art. 1, comma 293) che "Per le finalita' dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo e' ripartito annualmente tra le universita' tenendo conto delle attivita' organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonche' dei risultati raggiunti".
- (con l'art. 1, comma 303, lettera b)) che "Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 12 milioni di euro".
- (con l'art. 1, comma 314) che "Al fine di incentivare l'attivita' dei dipartimenti delle universita' statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualita' della ricerca e nella progettualita' scientifica, organizzativa e didattica, nonche' con riferimento alle finalita' di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".


-------------


AGGIORNAMENTO (70)


La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 629) che "Al fine di sostenere i bilanci delle universita' per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- (con l'art. 1, comma 631) che "Per le finalita' di cui al comma 629, primo periodo, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";
- (con l'art. 1, comma 633) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca";
-(con l'art. 1, comma 639) che "Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa e' definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".


-------------


AGGIORNAMENTO (71)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 400) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 979) che "La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019".


--------------


AGGIORNAMENTO (72)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 354) che "Per le finalita' del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 861) che "Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".


--------------


AGGIORNAMENTO (73)


Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 6, comma 5-septies) che "Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, che a sua volta modifica l'art. 66, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020".


--------------


AGGIORNAMENTO (75)


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto:
- (con l'art. 236, comma 3) che al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e' incrementato di 165 milioni di euro per l'anno 2020;
- (con l'art. 236, comma 5) che "I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020";
- (con l'art. 238, comma 1) che " Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";
- (con l'art. 238, comma 5) che al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


Art. 6

#

Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))


Art. 7

#

Comma 1

(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori).


Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.


I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".


Art. 8

#

Comma 1

Disposizioni in materia di sanita'

Comma 2

Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1
luglio 1993, e non coperti.


Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo aver esperito le procedure di mobilita' per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita' necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche' al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.


Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non puo' eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412
. (22)


Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonche', ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del
presente articolo.


La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e' sospesa a far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni.


A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.


Restano salve le competenze statutarie della regione Valle
d'Aosta in materia di bilinguismo.


Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197
, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.


A decorrere dal 1 gennaio 1994, e' abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.


La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.


A decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra' avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza.
Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita'
medicinali. (32) (38)


La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.


I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis) , sono a
totale carico dell'assistito.


Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli
importi eccedenti tale limite. (44)


A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. ((Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione e' accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia)).


Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991.


Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.


I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.


Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984.
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382.
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalita' di attuazione.


------------------

AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondidi incentivazione previsti per il comparto della Sanita', si interpretano nel senso che sono applicabili
anche al personale medicoveterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996."


------------------


AGGIORNAMENTO (32)


Il D.L. 18 novembre 1996, n. 583 convertito con modificazioni dalla L. 17 gennaio 1997, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996".
------------------

AGGIORNAMENTO (38)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che
"La disposizione del comma 12 del presente articolo 8, secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita'
europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al CIPE stabilire
anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra valute, basati sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE".

-------------------

AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 85, comma 1) che a decorrere dal 1 luglio 2001, e' soppressa la classe di cui al comma 10, lettera b), del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 3) che " A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' abolita ogni forma di
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale."


---------------


AGGIORNAMENTO (66)


Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' istruita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."


Art. 9

#

Comma 1

(Patrimonio pubblico).


E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (27)


L'uso di beni pubblici puo' essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.


A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e' aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.


Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto- legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.


Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di hand- icap nonche' alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.


Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilita' del personale della Difesa, con priorita' per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.


L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformita' alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita' di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilita' di cui al comma 11.


Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita societa' con rappresentanza paritetica degli enti stessi.


Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.


Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definite le proce- dure per la valutazione dei relative beni immobili.

------------------

AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la modifica alle disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.


Art. 10

#

Comma 1

Prezzi e tariffe

Comma 2

La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilita' vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalita' di recupero dei costi, con criteri di efficienza.
L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento e' effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.


I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita' sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse.


A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva. (57) ((61))


Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento del canone di cui al comma 3.


Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.


Per favorire il processo di dismissioni della Societa' Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della Societa' Autostrade S.p.A.


All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societa' concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo".


Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.


La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.


Esoppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. (48)


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.(48)


La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217
, nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.(48)


I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE.


Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e' determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicita' delle gestioni e dei livelli occupazionali.


Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.
Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.(18)


Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995. (18)


-------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251 convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 1995, n. 351 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537
, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle societa' di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' prorogato al 30 giugno 1996."


------------------


AGGIORNAMENTO (48)


Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio 2008, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n.248 (che ha modificato il comma 10 ed introdotto i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater).


------------------


AGGIORNAMENTO (57)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1020) che "A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari".
-------------

AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1020 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".


Art. 11

#

Comma 1

Previdenza e assistenza

Comma 2

L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.


In attesa di una organica revisione della materia, le unita' sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425 )).


Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e' corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.


La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.


Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.


I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.


Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente".


Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole".


COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.


COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.


COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.


COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.


COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.


Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.


Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.


Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.


E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilita' di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.


I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.


I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.


L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. (5)


La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. (8)


Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.


La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.


In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro".


La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, e' fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67
, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.


Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. (4)


Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.


Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalita' di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione e' esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.


La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 e' integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.


L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.


Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite".


Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e' sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali".


Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.


Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.


-----------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 1994, n. 489
ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537
, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1 ottobre 1993. "


-----------------


AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240
(in G.U. 1a s.s. 15/6/1994, n. 25) dichiara l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui
- nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre
1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata,fino ad assorbimento
negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica".
-----------------

AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988".


Art. 12

#

Comma 1

Trasferimenti alle regioni

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.


Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (( . . . )).


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamenta anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.


(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724 )).


Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese. (9)


A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.


Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.


A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.


A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazini ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (9) ((12))


Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli gia' programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.


Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' suddette.


Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n.
360
, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.


Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.


-----------------


AGGIORNAMENTO (9)


La Corte costituzionale, con la sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355
(G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate
solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'art. 10,
comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
".
------------------

AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli- Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento."


Art. 13

#

Comma 1

Disposizioni varie

Comma 2

Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.


Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.


L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa. ((6))


L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per parenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.


Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalita' di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.


Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.


Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".


Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.


La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunita' montane.


All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".


Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.


A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.


Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia.
La deliberazione, che e' soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

-----------------

AGGIORNAMENTO (6)
IL D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari puo' essere effettuato anche presso le banche gia' incaricate della distribuzione di detti valori".


Comma 3

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 14

#

Comma 1

Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

Comma 2

Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.


Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. ((In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento)). (56)


Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. (65)


I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.


Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite".


Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.


I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.


Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.


All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".


All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale".


Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.


Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.


All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".


Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.


---------------


AGGIORNAMENTO (33)


Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita' dell' imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogato al 31 dicembre 1999."


---------------


AGGIORNAMENTO (43)


La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 9 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2000.


---------------


AGGIORNAMENTO (56)


Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36, comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".


---------------


AGGIORNAMENTO (65)


Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive."


Art. 15

#

Comma 1

(Trattamento tributario dell'abitazione principale).


Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente".


Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.


Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.


Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonche' in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate".


Art. 16

#

Comma 1

Altre norme in materia di entrate

Comma 2

La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.


Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.


Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in- dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.


Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.


A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18;
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non e' dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.


E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.


All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".


Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.


Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a volo.


Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ", scissioni".


In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla societa' scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.


Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.


Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. ((47))


Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. (41)


------------------


AGGIORNAMENTO (41)


La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 8)
che " Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402."
------------------

AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, secondo periodo, del presente art. 16 "nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".


Art. 17

#

Comma 1

(Applicazione della legge)

Comma 2

Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1994.