DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi.

Numero 316 Anno 2001 GU 04.08.2001 Codice 001G0378

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Decorrenza e durata

Comma 2

Il presente decreto concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici.


Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Tempo di lavoro

Comma 2

Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.


In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.


Per i funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre 2001. Tale data puo' essere prorogata, da parte dell'amministrazione, nei casi di dimostrabile responsabilita' contrattuale per anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario.


Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.


In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' nell'ambito dei principi indicati nell'articolo 14 e sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.


Art. 4

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.


Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.


Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.


Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.


Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.


E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.


In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.


Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.


In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.


Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.


I periodi, di cui ai commi 1 e 2, non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.


Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.


La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.


I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.


Art. 5

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Comma 1

Assenze per malattia e motivi di salute

Comma 2

In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.


Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.


Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro.


I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.


Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nella fase a basso indice di disabilita' specifica, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a).


Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 5 ed agli oneri riflessi relativi.


In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale ricoperta.


In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.


In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.


Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1.
Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole ed il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.


Art. 6

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Comma 1

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

Comma 2

Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.


Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.


Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.


I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5 del presente decreto.


L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.


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E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


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Art. 7

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Comma 1

Congedi parentali

Comma 2

Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'. (( Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. ))


Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.


Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.


Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.


Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.


In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.


Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.


Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.


Art. 8

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Comma 1

Permessi per esigenze personali

Comma 2

Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto.


Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale.


Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.


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Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.


))


Art. 9

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Comma 1

Distacchi sindacali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.


Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.


Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.


Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.


Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.


I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 22.


Art. 10

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Comma 1

Permessi sindacali

Comma 2

Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate annualmente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.((1))


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.


Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1o gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.


Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.


I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.


In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.


Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.


Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.


L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.


I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente: "1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139."


Art. 11

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Comma 1

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

Comma 2

I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire diaspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.


Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.


Ciascuna aspettativa si considera confermata qualora l'organizzazione sindacale interessata non ne richieda la revoca entro il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.


In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.


I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto possono, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.


Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.


Le norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 12

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Comma 1

Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

Comma 2

Ai fini dell'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 10, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.


Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per il versamento del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.


Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.


Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11 sono responsabili personalmente.


Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 13

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Comma 1

Tutela del dirigente sindacale

Comma 2

Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.


Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.


Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.


La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.


Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.


La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 9 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


((


Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


))


I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.


Art. 14

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Comma 1

Accordi decentrati

Comma 2

Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.


L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sara' effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 17

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Comma 1

Stipendio tabellare

Comma 2

A decorrere dal 17 giugno 2000 lo stipendio tabellare e' stabilito, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':


prefetto.... L. 97.379.000.
viceprefetto.... " 51.436.000.
viceprefetto aggiunto... " 32.627.000



A decorrere dal 1o gennaio 2001 lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':


prefetto.... L. 102.381.000.
viceprefetto.... " 61.138.000.
viceprefetto aggiunto... " 45.954.000


Art. 18

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Comma 1

Indennita' integrativa speciale

Comma 2

A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

prefetto.... L. 17.498.000

viceprefetto.... " 16.006.000

viceprefetto aggiunto.... " 12.860.000 ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 74.100,00;
viceprefetto: Euro 47.770,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 79.260,00;
viceprefetto: Euro 51.150,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00.
Gli stipendi tabellari suddetti contengono ed assorbono l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui al presente articolo 18".


Art. 19

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.


La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.


All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4.


A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.


Art. 20

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Comma 1

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

Comma 2

Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.


Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).


Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.


Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
(1) (2) (3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui al presente articolo 20, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 28 novembre 2005, n. 293 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita';
b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita';
c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilita';
b) Euro 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilita';
c) Euro 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilita'".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 23 maggio 2011, n. 105 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici mensilita'".


Art. 21

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Comma 1

Retribuzione di posizione

Comma 2

Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.


A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all'articolo 43, comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121, continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.


Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1o luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.


In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.


Art. 22

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Comma 1

Retribuzione di risultato

Comma 2

((


))


Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.


In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Comma 2

Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde:


prefetto.... L. 16.500.000.
viceprefetto.... " 12.000.000.
viceprefetto aggiunto... " 7.000.000



Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.


Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, al funzionario della carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale, compete, per il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime, un trattamento economico complessivo rapportato percentualmente alla prestazione lavorativa resa nel previgente ordinamento.


La maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.


Art. 24

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Comma 1

Effetti del nuovo trattamento economico

Comma 2

Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 21 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2.


Le misure dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.


Art. 25

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Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
attestato A .... L. 408.000
attestato B .... L. 340.000
attestato C .... L. 272.000
attestato D .... L. 245.000


L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 20, comma 4.


Art. 27

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 34.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 72.290 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, quanto a lire 72.290 milioni, a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.