Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Decorrenza e durata
Comma 2
Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici.
Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
Art. 3
#Comma 1
Vacanza contrattuale
Comma 2
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 14, comma 2. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Art. 4
#Comma 1
Tempo di lavoro
Comma 2
Nel rispetto delle pecularita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
In considerazione della pecularita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.
Art. 5
#Comma 1
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
Comma 2
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Art. 6
#Comma 1
Congedi parentali
Comma 2
Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».
Art. 7
#Comma 1
Permessi per esigenze personali
Comma 2
Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente:
«5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.».
Art. 8
#Comma 1
Misure a favore della mobilita'
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede.
Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Art. 9
#Comma 1
Reperibilita'
Comma 2
In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.
Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue:
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - per le esigenze di cui al comma 1;
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
Ufficio di Gabinetto;
Segreteria Speciale;
Ufficio-Stampa e Comunicazione;
Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:
Segreteria del Dipartimento - Ufficio Affari generali;
Segreteria del Dipartimento - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;
Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;
Direzione centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;
Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne.
Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2.
I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.
In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.
Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 15.
Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.
Art. 10
#Comma 1
Permessi sindacali
Comma 2
Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Art. 11
#Comma 1
Tutela del dirigente sindacale
Comma 2
All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Art. 12
#Comma 1
Accordi decentrati
Comma 2
Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Art. 13
#Comma 1
Struttura del trattamento economico
Comma 2
Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.
Art. 14
#Comma 1
Stipendio tabellare
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 74.100,00;
viceprefetto: Euro 47.770,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 79.260,00;
viceprefetto: Euro 51.150,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00.
Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Art. 15
#Comma 1
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Comma 2
All'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».
Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 16
#Comma 1
Retribuzione di posizione
Comma 2
Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
incarichi ricompresi nella posizione funzionale A):
Euro 35.079,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale B):
Euro 29.754,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale D):
Euro 22.324,00.
Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Art. 18
#Comma 1
Trattamento economico dei consiglieri
Comma 2
Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Art. 19
#Comma 1
Effetti del nuovo trattamento economico
Comma 2
Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 20
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 21
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.