DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Numero 293 Anno 2005 GU 24.01.2006 Codice 006G0020

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-28;293

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Decorrenza e durata

Comma 2

Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.


Art. 3

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Comma 1

Vacanza contrattuale

Comma 2

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.


Art. 4

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Comma 1

Stipendio tabellare

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 81.065,00;
viceprefetto: Euro 53.522,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 38.680,00.


A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 87.094,00;
viceprefetto: Euro 57.174,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 41.144,00.


Art. 5

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Comma 1

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

Comma 2

Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.


Art. 6

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Comma 1

Retribuzione di posizione

Comma 2

Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.


Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
per l'anno 2004:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 35.853,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 30.420,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 23.335,00;
a decorrere dal 1° gennaio 2005:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.451,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.671,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.850,00.


In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al presente articolo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro 38.451,00.


Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.


Art. 7

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Comma 1

Retribuzione di risultato

Art. 8

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Comma 1

Effetti del nuovo trattamento economico

Comma 2

Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali

Art. 10

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.440.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00 per l'anno 2005 ed euro 1.070.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.