Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
di personale della Polizia di Stato
"h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.".
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-quater
#Comma 1
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
Comma 2
(6)
Comma 3
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia".
Art. 1-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-sexies
#Comma 1
Comma 2
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, dì concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni".
Art. 2
#Comma 1
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
e del Corpo forestale dello Stato
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia
Comma 2
Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5". ))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.".
Art. 7
#Comma 1
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
Art. 8
#Comma 1
in materia di rapporto d'impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
comparativa e di progressione in carriera per il
personale della carriera prefettizia) ))
Comma 2
5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
Art. 8-ter
#Comma 1
Art. 8-quater
#Comma 1
Art. 8-quinquies
#Comma 1
del fuoco della regione Valle d'Aosta) ))
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli