DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Numero 348 Anno 2003 GU 24.12.2003 Codice 003G0378

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.


Art. 2

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Agente e qualifiche equiparate




1.448,40




2.168,80






Agente scelto e qualifiche equiparate




1.448,40




2.168,80






Assistente e qualifiche equiparate




1.448,40




2.168,80






Assistente capo e qualifiche equiparate




1.448,40




2.168,80






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




1.800,20




3.018,20






Sovrintendente e qualifiche equiparate




1.800,20




3.018,20






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




1.800,20




3.018,20






Vice ispettore e qualifiche equiparate




1.829,40




3.070,50






Ispettore e qualifiche equiparate




1.829,40




3.070,50






Ispettore capo e qualifiche equiparate




1.829,40




3.070,50






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate




1.829,40




3.070,50





(2)((3))


Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Vice commissario e qualifiche equiparate




2.153,50




3.231,70






Commissario e qualifiche equiparate




2.153,50




3.231,70






Commissario capo e qualifiche equiparate




2.770,90




5.144,10






Vice questore agg.to e qualifiche equiparate




3.122,70




5.144,10





(2)((3))


A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che sono rideterminate per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, nel modificare l'art. 3 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che: "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; .il04; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".


Art. 3

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 3 del presente decreto, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00."
Ha disposto altresi' (con l'art. 7, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 5

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Comma 1

Buoni pasto

Comma 2

I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.


Comma 3

Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 6

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.


Art. 7

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Carabiniere e finanziere




1.448,40




2.168,80






Carabiniere scelto e finanziere scelto




1.448,40




2.168,80






Appuntato




1.448,40




2.168,80






Appuntato scelto




1.448,40




2.168,80






Vice brigadiere




1.800,20




3.018,20






Brigadiere




1.800,20




3.018,20






Brigadiere capo




1.800,20




3.018,20






Maresciallo




1.829,40




3.070,50






Maresciallo ordinario




1.829,40




3.070,50






Maresciallo capo




1.829,40




3.070,50






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante




1.829,40




3.070,50





(2) ((3))


Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Sottotenente s.p.e.




2.153,50




3.231,70






Tenente




2.153,50




3.231,70






Capitano




2.770,90




5.144,10






Maggiore




3.122,70




5.144,10






Tenente colonnello




3.122,70




5.144,10





(2) ((3))


A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che sono rideterminate per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 7 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".


Art. 8

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Comma 1

Efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 8 del presente decreto, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00."
Ha disposto altresi' (con l'art. 14, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 10

#

Comma 1

Buoni pasto

Comma 2

I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 12

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.