DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

Numero 140 Anno 2001 GU 21.04.2001 Codice 001G0199

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:19

Preambolo

Titolo I - Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2








Lire






Livello IV




86.000






Livello V




90.000






Livello VI




96.000






Livello VI-bis




100.500






Livello VII




105.000






Livello VII-bis




110.000






Livello VIII




115.000






Livello IX




126.000





2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio
2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:












Lire






Livello IV




32.000






Livello V




34.000






Livello VI




36.000






Livello VI-bis




37.500






Livello VII




39.000






Livello VII-bis




41.000






Livello VIII




43.000






Livello IX




47.000





4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

















Lire






Livello IV




14.551.000






Livello V




15.853.000






Livello VI




17.523.000






Livello VI-bis




18.829.000






Livello VII




20.135.000






Livello VII-bis




21.583.000






Livello VIII




23.031.000






Livello IX




26.363.000





6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254
.(1)((3))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle
seguenti misure mensili lorde:









livello V Euro




30,20






livello VI Euro




32,10






livello VI-bis Euro




33,60






livello VII Euro




35,10






livello VII-bis Euro




36,70






livello VIII Euro




38,40






livello IX Euro




42,20





2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:









livello V Euro




18,90






livello VI Euro




20,00






livello VI-bis Euro




21,00






livello VII Euro




21,90






livello VII-bis Euro




22,90






livello IX Euro




26,30





3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:











livello V Euro




8.776,59






livello VI Euro




9.675,07






livello VI-bis Euro




10.379,57






livello VII Euro




11.082,86






livello VII-bis Euro




11.861,89






livello VIII Euro




12.643,32






livello IX Euro




14.437,35





4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001".


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:















Livelli




Incrementi mensili lordi




Stipendi tabellari annui lordi









(Euro)




(Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95






Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:






Qualifiche







Lire






Vice questore aggiunto




e qualifiche equiparate




1.240.000






Commissario capo




e qualifiche equiparate




1.217.000






Commissario




e qualifiche equiparate




1.206.000






Vice commissario




e qualifiche equiparate




1.157.000






Ispettore superiore S.U.PS.




e qualifiche equiparate




1.178.000






Ispettore capo




e qualifiche equiparate




1.125.000






Ispettore




e qualifiche equiparate




1.090.000






Vice ispettore




e qualifiche equiparate




1.056.000






Sovrintendente capo




e qualifiche equiparate




1.085.000






Sovrintendente




e qualifiche equiparate




1.021.000






Vice sovrintendente




e qualifiche equiparate




1.016.000






Assistente capo




e qualifiche equiparate




914.000






Assistente




e qualifiche equiparate




832.000






Agente scelto




e qualifiche equiparate




761.000






Agente




e qualifiche equiparate




700.000(1)((3))






---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo 4, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:







Qualifiche




Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...




677,60






Commissario capo e qualifiche equiparate ...




665,00






Commissario e qualifiche equiparate ...




659,00






Vice commissario e qualifiche equiparate ...




632,20






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate




643,70






Ispettore capo e qualifiche equiparate ...




614,70






Ispettore e qualifiche equiparate ...




595,60






Vice ispettore e qualifiche equiparate ...




577,00






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...




592,90






Sovrintendente e qualifiche equiparate ...




557,90






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...




555,20






Assistente capo e qualifiche equiparate ...




499,40






Assistente e qualifiche equiparate ...




454,60






Agente scelto e qualifiche equiparate ...




415,80






Agente e qualifiche equiparate ...




382,50





b) dal 1 gennaio 2003:





Qualifiche




Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...




716,00






Commissario capo e qualifiche equiparate ...




702,70






Commissario e qualifiche equiparate ...




696,30






Vice commissario e qualifiche equiparate ...




668,10






Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate




680,20






Ispettore capo e qualifiche equiparate ...




649,60






Ispettore e qualifiche equiparate ...




629,40






Vice ispettore e qualifiche equiparate ...




609,70






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...




626,50






Sovrintendente e qualifiche equiparate ...




589,50






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...




586,60






Assistente capo e qualifiche equiparate ...




527,70






Assistente e qualifiche equiparate ...




480,40






Agente scelto e qualifiche equiparate ...




439,40






Agente e qualifiche equiparate ...




404,20






--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:








Qualifiche




Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




45,30




15,90






Commissario capo e qualifiche equiparate




44,50




15,60






Commissario e qualifiche equiparate




44,10




15,40






Vice commissario e qualifiche equiparate




42,30




14,80






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




43,10




15,10






Ispettore capo e qualifiche equiparate




41,10




14,40






Ispettore e qualifiche equiparate




39,80




14,00






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




38,60




13,50






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




39,70




13,90






Sovrintendente e qualifiche equiparate




37,30




13,10






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




37,10




13,10






Assistente capo e qualifiche equiparate




33,40




11,70






Assistente e qualifiche equiparate




30,40




10,70






Agente scelto e qualifiche equiparate




29,00




10,00






Agente e qualifiche equiparate




28,00




10,00





Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:







Qualifiche




Incrementi dal Dal 1° gennaio 2004 Euro




Incrementi dal Dal 1° gennaio 2005 Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




761,30




777,20






Commissario capo e qualifiche equiparate




747,20




762,80






Commissario e qualifiche equiparate




740,40




755,80






Vice commissario e qualifiche equiparate




710,40




725,20






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




723,30




738,40






Ispettore capo e qualifiche equiparate




690,70




705,10






Ispettore e qualifiche equiparate




669,20




683,20






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




648,30




661,80






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




666,20




680,10






Sovrintendente e qualifiche equiparate




626,80




639,90






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




623,70




636,80






Assistente capo e qualifiche equiparate




561,10




572,80






Assistente e qualifiche equiparate




510,80




521,50






Agente scelto e qualifiche equiparate




468,40




478,40






Agente e qualifiche equiparate




432,20




442,20






Art. 5

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


((


----------------------+----------------------+------------------------
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
----------------------+----------------------+------------------------
Agente e qualifiche | |
equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Ispettore superiore | |
s.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------



))


Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


((


----------------------+----------------------+------------------------
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
----------------------+----------------------+------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
----------------------+----------------------+------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
----------------------+----------------------+------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 2.164,80 | 4.018,80
----------------------+----------------------+------------------------
Vice questore agg.to e| |
qualifiche equiparate | 2.439,60 | 4.018,80
----------------------+----------------------+------------------------


))

((3))


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.


Art. 6

#

Comma 1

Trattamento di missione

Art. 7

#

Comma 1

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.


A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.


All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.


Art. 8

#

Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. (2)


A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno. (3) ((4))


--------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora".


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 6 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 9

#

Comma 1

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.


Art. 10

#

Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:


Lire
-
Attestato A.... 408.000
Attestato B.... 340.000
Attestato C.... 272.000
Attestato D.... 245.000.


A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:


Lire
-
Prima fascia.... 408.000
Seconda fascia.... 340.000
Terza fascia.... 272.000
Quarta fascia.... 245.000.


Art. 11

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto."


--------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00".


Art. 12

#

Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 3

Titolo II - Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 13

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.


Art. 14

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati,
a regime, delle seguenti misure mensili lorde:













Lire






Livello V




90.000






Livello VI




96.000






Livello VI-bis




100.500






Livello VII




105.000






Livello VII-bis




110.000






Livello VIII




115.000






Livello IX




126.000






Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio
2001.


Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:













Lire






Livello V




34.000






Livello VI




36.000






Livello VI-bis




37.500






Livello VII




39.000






Livello VII-bis




41.000






Livello VIII




43.000






Livello IX




47.000






Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:













Lire






Livello V




15.853.000






Livello VI




17.523.000






Livello VI-bis




18.829.000






Livello VII




20.135.000






Livello VII-bis




21.583.000






Livello VIII




23.031.000






Livello IX




26.363.000






Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 42) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:











livello V




Euro 30,20






livello VI




Euro 32,10






livello VI-bis




Euro 33,60






livello VII




Euro 35,10






livello VII-bis




Euro 36,70






livello VIII




Euro 38,40






livello IX




Euro 42,20





2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:











livello V




Euro 18,90






livello VI




Euro 20,00






livello VI-bis




Euro 21,00






livello VII




Euro 21,90






livello VII-bis




Euro 22,90






livello VIII




Euro 24,00






livello IX




Euro 26,30





3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:











livello V




Euro 8.776,59






livello VI




Euro 9.675,07






livello VI-bis




Euro 10.379,57






livello VII




Euro 11.082,86






livello VII-bis




Euro 11.861,89






livello VIII




Euro 12.643,32






livello IX




Euro 14.437,35





Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti
importi lordi:










Livello







Feriale




Festiva o notturna




Notturna festiva






livello V




Euro




9,65




10,91




12,59






livello VI




Euro




10,26




11,60




13,39






livello VI-bis




Euro




10,74




12,14




14,00






livello VII




Euro




11,21




12,67




14,62






livello VII-bis




Euro




11,71




13,24




15,27






livello VIII




Euro




12,27




13,87




16,01






livello IX




Euro




13,48




15,24




17,58






Art. 15

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.


Art. 16

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio
2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:









Gradi




Lire






Tenente colonnello




1.240.000






Maggiore




1.217.000






Capitano




1.206.000






Tenente




1.157.000






Sottotenente




1.123.000






Maresciallo aiutante S.U.P.S e Maresciallo aiutante....




1.178.000






Maresciallo capo




1.125.000






Maresciallo ordinario




1.090.000






Maresciallo




1.056.000






Brigadiere capo




1.085.000






Brigadiere




1.021.000






Vice brigadiere




1.016.000






Appuntato scelto




914.000






Appuntato




832.000






Carabiniere scelto e finanziere scelto




761.000






Carabiniere e finanziere




700.000





(1) ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo 16, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di
seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:









Gradi




Euro






Tenente colonnello e Maggiore ...




677,60






Capitano ...




665,00






Tenente ...




659,00






Sottotenente ...




632,20






Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante




643,70






Maresciallo capo ...




614,70






Maresciallo ordinario ...




595,60






Maresciallo ...




577,00






Brigadiere capo ...




592,90






Brigadiere ...




557,90






Vice Brigadiere ...




555,20






Appuntato scelto ...




499,40






Appuntato ...




454,60






Carabiniere scelto e finanziere scelto ...




415,80






Carabiniere e finanziere ...




382,50





b) dal 1 gennaio 2003:










Gradi




Euro






Tenente colonnello e Maggiore




716,00






Capitano




702,70






Tenente




696,30






Sottotenente




668,10






Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante




680,20






Maresciallo capo




649,60






Maresciallo ordinario




629,40






Maresciallo




609,70






Brigadiere capo




626,50






Brigadiere




589,50






Vice Brigadiere




586,60






Appuntato scelto




527,70






Appuntato




480,40






Carabiniere scelto e finanziere scelto




439,40






Carabiniere e finanziere




404,20






-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate
dei seguenti importi mensili lordi:











Gradi




Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello e Maggiore




45,30




15,90






Capitano




44,50




15,60






Tenente




44,10




15,40






Sottotenente




42,30




14,80






Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante




43,10




15,10






Maresciallo Capo




41,10




14,40






Maresciallo Ordinario




39,80




14,00






Maresciallo




38,60




13,50






Brigadiere Capo




39,70




13,90






Brigadiere




37,30




13,10






Vice Brigadiere




37,10




13,10






Appuntato Scelto




33,40




11,70






Appuntato




30,40




10,70






Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto




29,00




10,00






Carabiniere/ Finanziere




28,00




10,00





Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:












Gradi




Dal 1° gennaio 2004 Euro




Dal 1° gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello e Maggiore




761,30




777,20






Capitano




747,20




762,80






Tenente




740,40




755,80






Sottotenente




710,40




725,20






Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante




723,30




738,40






Maresciallo Capo




690,70




705,10






Maresciallo Ordinario




669,20




683,20






Maresciallo




648,30




661,80






Brigadiere Capo




666,20




680,10






Brigadiere




626,80




639,90






Vice Brigadiere




623,70




636,80






Appuntato Scelto




561,10




572,80






Appuntato




510,80




521,50






Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto




468,40




478,40






Agente e qualifiche equiparate




432,20




442,20






Art. 17

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


((



----------------------+----------------------+-----------------------
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
----------------------+----------------------+-----------------------
Carabiniere e | |
finanziere | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Carabiniere scelto e | |
finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo aiutante | |
s.U.P.S. e Maresciallo| |
aiutante | 1.429,20 | 2.398,8
----------------------+----------------------+-----------------------

))


Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:



((


-------------------+------------------------+-------------------------
Grado |17 anni di servizio euro|29 anni di servizio euro
-------------------+------------------------+-------------------------
Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Tenente | 1.682,40 | 2.524,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Capitano | 2.164,80 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------


))


---------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 (con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.


Art. 18

#

Comma 1

Trattamento di missione

Art. 19

#

Comma 1

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.


A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.


All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.


Art. 20

#

Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. (1)


A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno. (3) ((4))


--------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 21

#

Comma 1

Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.


Art. 22

#

Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:


lire
-
Attestato A .... 408.000
Attestato B .... 340.000
Attestato C .... 272.000
Attestato D .... 245.000.


A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:


lire
-
Prima fascia.... 408.000
Seconda fascia.... 340.000
Terza fascia.... 272.000
Quarta fascia.... 245.000.


Art. 23

#

Comma 1

Efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'articolo 23 del presente provvedimento sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al decreto 164/2002:
"a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto".


Tabella A
Artt. 14 e 53

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00."


Art. 24

#

Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Art. 25

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.


Tabella I Articoli 11 e 23
Anno 2000 Anno 2000
(in milioni) (in milioni)
- -
Polizia di Stato .... 11.150 -
Corpo della polizia penitenziaria .... 3.940 -
Corpo forestale dello Stato .... 820 800
Arma dei carabinieri .... 12.190 18.000
Corpo della guardia di finanza .... 6.990 17.000

Totali 35.090 35.800 ((1))

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello
Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.