DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio

Numero 395 Anno 1995 GU 22.09.1995 Codice 095G0426

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:05

Preambolo

TITOLO I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).

Art. 1

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili
lorde:



Livello III L. 102.000
" IV L. 107.000
" V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000



Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.


Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:



Livello III L. 78.000
" IV " 82.000
" V " 86.000
" VI " 94.000
" VI-bis " 100.000
" VII " 106.000
" VIII " 123.000
" IX " 140.000



Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201
, compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000.


Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:



Livello III L. 9.445.000
" IV L. 10.555.000
" V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000 (2) ((3))




------------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 2) che gli
stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:


"Livello IV . .. L. 179.000
Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII . ..L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.500
Livello VIII . .L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV . .. L. 62.000
Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis .L. 74.000
Livello VII . ..L. 78.000
Livello VII-bis L. 80.500
Livello VIII . .L. 83.000
Livello IX . .. L. 91.000

4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV . .. L. 134.000
Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis .L. 157.000
Livello VII . ..L. 165.000
Livello VII-bis L. 172.000
Livello VIII . .L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello IV . .. L. 12.703.000
Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis .L. 16.663.000
Livello VII . ..L. 17.879.000
Livello VII-bis L. 19.225.000
Livello VIII . .L. 20.571.000
Livello IX . .. L. 23.639.000.

------------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 2 del D.P.R.
10 maggio 1996, n. 359
ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


===================================================================
Livello IV lire 68.000

Livello V lire 71.000

Livello VI lire 77.000

Livello VI-bis lire 80.000

Livello VII lire 83.000

Livello VII-bis lire 86.500

Livello VIII lire 90.000

Livello IX lire 101.000

-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:


===================================================================
Livello IV lire 37.000

Livello V lire 39.000

Livello VI lire 42.000

Livello VI-bis lire 43.500

Livello VII lire 45.000

Livello VII-bis lire 47.000

Livello VIII lire 49.000

Livello IX lire 55.000

-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.


5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi sono:


Livello IV lire 13.519.000

Livello V lire 14.773.000

Livello VI lire 16.371.000

Livello VI-bis lire 17.623.000

Livello VII lire 18.875.000

Livello VII-bis lire 20.263.000

Livello VIII lire 21.651.000

Livello IX lire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.


La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.


A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.


In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:



Qualifiche

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate L. 876.900 Commissario capo " " L. 861.700 Commissario " " L. 846.400 Vice commissario " " L. 815.900 Ispettore Sup.re S. U.PS " " L. 831.100 Ispettore capo " " L. 815.900 Ispettore " " L. 785.300 Vice ispettore " " L. 754.800 Sovrintendente capo " " L. 785.300 Sovrintendente " " L. 724.300 Vice sovrintendente " " L. 724.300 Assistente capo " " L. 632.100 Assistente " " L. 556.400 Agente scelto " " L. 495.300 Agente " " L. 441.900


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)).


Art. 5

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:



19 anni 29 anni di servizio di servizio
Qualifiche lire lire
- - -
Ruolo degli agenti, assistenti
ed equiparati 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovraintendenti ed
equiparati e ruolo degli
ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000



Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. l47, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:



19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche lire lire - - -
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000



Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".


Art. 6

#

Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.


Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.


A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.


Art. 7

#

Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973.


A decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.
100
, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.


La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.


Art. 8

#

Comma 1

Presenza qualificata

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)). (2)

-----------------



AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno."


Art. 9

#

Comma 1

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre l995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4))


Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.


A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4))


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui al suddetto articolo 9, comma 1, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. Inoltre ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al comma 3, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno ".
--------------




AGGIORNANTE (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
Inoltre ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".


Art. 10

#

Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora. (2) ((3))


A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. (2) ((3))


-----------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 8, commi 1
e 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 10 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui allo stesso comma 1 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 3) che "a decorrere dal 1
luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000".
-----------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. "Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000."


Art. 11

#

Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18- bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.


Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l96, e alla tabella allegata all'art.
43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121
.


Art. 12

#

Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore
settimanali.


In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.


Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.


L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro e' determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.


Art. 13

#

Comma 1

F e s t i v i t a'

Comma 2

Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.


Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.


Art. 14

#

Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.


La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi.


I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.


A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.


In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.


Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.


Il congedo ordinario e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.


Il congedo ordinario puo' essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non puo' essere inferiore ai 20 giorni.


Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovra' essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.


Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.


Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.


Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.


In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.


Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. ((3))
((4))


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

--------------

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'".

--------------

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la disciplina di cui al suddetto articolo 14, comma 14, e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Art. 15

#

Comma 1

Congedi straordinari

Comma 2

Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo
straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537
, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.


Art. 16

#

Comma 1

Aspettative per motivi di salute e di famiglia

Comma 2

Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.


Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.


Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.


Art. 17

#

Comma 1

Permessi brevi

Comma 2

Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.


La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.


Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


Art. 18

#

Comma 1

Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro

Comma 2

L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in
condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.


In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del
lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.


Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.
Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresi', le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.


L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in
merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.


Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, puo' essere autorizzato ad usufruire, com patibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.


Art. 19

#

Comma 1

Copertura assicurativa

Art. 20

#

Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono
istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano,
almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai
nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di
rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.


I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.


L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e
di pubblicazione del lavoro dei comitati anche mediante
inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.


I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.


La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 27l, convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433
, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.
((8))


-------------


AGGIORNAMENTO (8)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunita', istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi".


Art. 21

#

Comma 1

Diritto allo studio

Art. 22

#

Comma 1

Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento

Comma 2

L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.


La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con
riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.


I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.


((


Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.


Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3.


))


Art. 23

#

Comma 1

Specializzazione di conduttore di unita' cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.

Comma 2

Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unita' cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.


Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalita' e periodi di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.


Art. 24

#

Comma 1

Gruppi sportivi

Comma 2

Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potra' essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attivita' calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.


Art. 25

#

Comma 1

Relazioni sindacali

Comma 2

Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per
tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.


La corretta applicazione del presente decreto e' assicurata
anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.


Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le
Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.


Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli
uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.


Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.


Art. 26

#

Comma 1

Forme di partecipazione

Comma 2

((


))


Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi' costituita, a
livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario.


Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1
e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un
rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.


Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti
designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle
stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la
designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel
rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita
rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.


Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti di assistenza del personale. (5)


---------------


AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che " Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosi' come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto".


Art. 27

#

Comma 1

Distacchi sindacali

Comma 2

A decorerre dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.


Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.


Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.


Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.


I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


A partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli
articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalita' l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.


Art. 28

#

Comma 1

Permessi sindacali

Comma 2

Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.


A decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.


Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.


Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.


I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.


L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale.


I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.


I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


A partire dal 1 gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1 aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalita' difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.


Art. 29

#

Comma 1

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

Comma 2

I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.


Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.


I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.


Art. 30

#

Comma 1

Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilita'

Comma 2

Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.


Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.


Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3,
distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.


Le norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.


Art. 31

#

Comma 1

Diritto di affissione

Comma 2

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.


Art. 32

#

Comma 1

Tutela dei dirigenti sindacali

Comma 2

I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.


Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi
quarto
e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.


Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.


Art. 33

#

Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

----------------


AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto ".


Comma 3

TITOLO II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).

Art. 34

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195
, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31
dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.


Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.


Art. 35

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
, e dall'art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 232
, comprensivi del conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384
, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:



Livello V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000



Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.


Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:



Livello V L. 86.000
" VI L. 94.000
" VI-bis L. 100.000
" VII L. 106.000
" VIII L. 123.000
" IX L. 140.000


4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199
, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il
miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:



Livello V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000. (2) ((3))




-----------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 11) che
"gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:

Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII . . L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.500
Livello VIII . .L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis . L. 74.000
Livello VII . .. L. 78.000
Livello VII-bis .L. 80.500
Livello VIII . ..L. 83.000
Livello IX . .. L. 91.000


Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis . L. 157.000
Livello VII . .. L. 165.000
Livello VII-bis .L. 172.000
Livello VIII . ..L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000


Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis .L. 16.663.000
Livello VII . ..L. 17.879.000
Livello VII-bis L. 19.225.000
Livello VIII . .L. 20.571.000
Livello IX . .. L. 23.639.000."


-----------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 35) che "

"Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359
, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

===================================================================
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
-------------------------------------------------------------------



6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".


Art. 36

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.


La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni
straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.


Art. 37

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.


A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.


In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:



Gradi
Tenente colonnello L. 876.900
Maggiore L. 861.700
Capitano L. 846.400
Tenente e sottotenente L. 815.900
Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100
Maresciallo capo L. 815.900
Maresciallo ordinario L. 785.300
Maresciallo L. 754.300
Brigadiere capo L. 785.300
Brigadiere L. 724.300
Vice brigadiere L. 724.300
Appuntato scelto L. 632.100
Appuntato L. 556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300
Carabiniere e finanziere L. 441.900



((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)).


Art. 38

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
Ruolo di servizio di servizio
lire lire
- - -

Ruolo appuntati e carabinieri
e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000

Ruolo sovrintendenti e ruolo
ispettori 1.700.000 2.500.000


Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni
funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:


19 anni 29 anni
Grado di servizio di servizio
lire lire
- - -
Tenente 2.100.000 2.700.000
Capitano 2.100.000 2.700.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 ((2))


Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".


-----------------

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 38, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo Lire Lire
-- -- --
Sottotenente 2.205.000 2.835.000
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000




Art. 39

#

Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.


Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in
missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.


A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in
missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta
dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.


Art. 40

#

Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle
Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.


A decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito
d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.


La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al
trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.


Art. 41

#

Comma 1

Presenza qualificata

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)). (2)

-----------------



AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.


Art. 42

#

Comma 1

Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4))


A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4))


--------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 50 ,comma
1) che a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di
cui al suddetto 'articolo 42, comma 1, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che La corresponsione
del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che "A decorrere dal 1°
gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al suddetto articolo 42, comma 2, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
--------------



AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".


Art. 43

#

Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.


A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo della indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. ((2))

-----------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 17, comma 1 e 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 43 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo 43, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.


Art. 44

#

Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78
, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, (( nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, )) le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per imilitari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.


Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle
A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.


Art. 45

#

Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di trentasei ore
settimanali.


In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 34, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.


Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.


L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico ed e' articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi.


Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.


Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque
giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.


Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e' consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.


Art. 46

#

Comma 1

F e s t i v i t a'

Comma 2

Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.


Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101.


Art. 47

#

Comma 1

Licenza ordinaria

Comma 2

Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni
anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito.
Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.


La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni
lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.


I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.


A tutto il personale sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.


In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di servizio.


Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio
la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.


La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile.


Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.


Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.


Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.


Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza
ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.


In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1996. Per il personale che ha gia' maturato venticinque anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria e' di quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 48

#

Comma 1

Licenze straordinarie

Comma 2

Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza
straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.


Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537
, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 49

#

Comma 1

Aspettativa per motivi privati e per infermita'

Comma 2

Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1 febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, e' di due anni.


Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.


Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.


Art. 50

#

Comma 1

Permessi brevi

Comma 2

Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore nel corso dell'anno.


La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.


Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


Art. 51

#

Comma 1

Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro

Comma 2

L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in
condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.


In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del
lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.


L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in
merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.


Art. 52

#

Comma 1

Copertura assicurativa

Art. 53

#

Comma 1

Aggiornamento professionale

Comma 2

La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento
professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.


Art. 54

#

Comma 1

Diritto allo studio

Art. 55

#

Comma 1

Elevazione e aggiornamento culturale

Comma 2

L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.


Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza
possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.


((


Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.


Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.


))


Art. 56

#

Comma 1

Brevetto di pilota

Comma 2

Il disposto dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,
recante modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' esteso al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per quanto attiene la specializzazione "pilota di elicottero".


Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative norme d'attuazione.


Art. 57

#

Comma 1

Gruppi sportivi

Comma 2

Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.


Art. 58

#

Comma 1

Informazione

Comma 2

Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.


Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
, i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.


Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.


Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno
intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.


((


Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione
dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.


))


Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.


Art. 59

#

Comma 1

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale.

Comma 2

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.


Art. 60

#

Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

--------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto ".


Art. 61

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.