DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

Numero 147 Anno 1990 GU 14.06.1990 Codice 090G0184

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.


Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono:



Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.081.000 " VI . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000 " VI- bis . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000 " VII . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . " 13.331.000 " VIII . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . " 15.531.000



Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con
decorrenza 1' luglio 1990.


Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:



Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 354.600 " VI . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 385.600 " VI- bis . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . " 436.100 " VII . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . " 486.600 " VIII . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . " 512.000



Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:



Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.459.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.668.600 " VI . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200 " VI- bis . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850 " VII . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . " 2.290.500 " VIII . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . " 2.410.000



Dal 1' luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:



Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.450.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.800.000 " VI . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000 " VI- bis . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . " 3.450.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . " 3.850.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . " 4.050.000



Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino
alla data del conseguimento di quello successivo. (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto:
-(con l'art. 2, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, "sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


Livello III L. 102.000
" IV L. 107.000
" V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000".

- (con l'art. 2, comma 2) che i predetti aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre
1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello III L. 78.000
" IV " 82.000
" V " 86.000
" VI " 94.000
" VI-bis " 100.000
" VII " 106.000
" VIII " 123.000
" IX " 140.000".

- (con l'art. 2, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Livello III L. 9.445.000
" IV L. 10.555.000
" V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000 "

- (con l'art. 35, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente
articolo, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384
, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, "sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000".

- (con l'art. 35, comma 2) che i presetti aumenti competono con
decorrenza 1 dicembre 1995.
- (con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V L. 86.000
" VI L. 94.000
" VI-bis L. 100.000
" VII L. 106.000
" VIII L. 123.000
" IX L. 140.000".

- (con l'art. 35, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Livello V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000".





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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, nel modificare il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili
lorde:

Livello IV . .. L. 179.000
Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis . . L. 210.000
Livello VII . .. L. 220.000
Livello VII-bis . L. 229.500
Livello VIII . .. L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000.

- (con l'art. 2, comma 2) che i predetti aumenti competono con
decorrenza 1 luglio 1997.
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996
competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV . .. L. 62.000
Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis . L. 74.000
Livello VII . .. L. 78.000
Livello VII-bis . L. 80.500
Livello VIII . .. L. 83.000
Livello IX ... L. 91.000".

- (con l'art. 2, comma 4) che "Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997
competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV . .. L. 134.000
Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis . .. L. 157.000
Livello VII . .. L. 165.000
Livello VII-bis .. L. 172.000
Livello VIII . .. L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000

- (con l'art. 2, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari
annui lordi a regime, sono:

Livello IV . .. L. 12.703.000
Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis . .. L. 16.663.000
Livello VII . .. L. 17.879.000
Livello VII-bis .. L. 19.225.000
Livello VIII . .. L. 20.571.000
Livello IX ... L. 23.639.000".

Lo stesso D.P.R., nel modificare il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha inoltre disposto:
- (con l'art. 11, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal
presente articolo sono incrementati, a regime, delle seguenti misure
mensili lorde:

Livello V..................... L. 187.000

Livello VI.................... L. 200.000

Livello VI-bis................ L. 210.000

Livello VII................... L. 220.000

Livello VII-bis............... L. 229.500

Livello VIII.................. L. 239.000

Livello IX.................... L. 262.000

- (con l'art. 11, comma 2) che i predetti aumenti competono con
decorrenza 1 luglio 1997.
- (con l'art. 11, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre
1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V..................... L. 65.000

Livello VI.................... L. 70.000

Livello VI-bis................ L. 74.000

Livello VII................... L. 78.000

Livello VII-bis............... L. 80.500

Livello VIII.................. L. 83.000

Livello IX.................... L. 91.000".

- (con l'art. 11, comma 4) che "Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V..................... L. 140.000

Livello VI.................... L. 150.000

Livello VI-bis................ L. 157.000

Livello VII................... L. 165.000

Livello VII-bis............... L. 172.000

Livello VIII.................. L. 179.000

Livello IX.................... L. 196.000".

- (con l'art. 11, comma 4) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, sono:

Livello V..................... L. 13.921.000

Livello VI.................... L. 15.447.000

Livello VI-bis................ L. 16.663.000

Livello VII................... L. 17.879.000

Livello VII-bis............... L. 19.225.000

Livello VIII.................. L. 20.571.000

Livello IX.................... L. 23.639.000".


Art. 3

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:


Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 288.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 330.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 357.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 384.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 462.000 " ((IX)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 508.200


Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.


Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall'art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.


Art. 4

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche Lire Lire
___ ___ ___
Ruolo degli agenti e assistenti . . . 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli
ispettori . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 2.500.000


Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche Lire Lire
___ ___ ___
Vice commissario e commissario . . . 2.100.000 2.700.000
Commissario capo . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto . . . . . . . 3.200.000 4.500.000 (2)
(3) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche lire lire
--- - -
Ruolo degli agenti, assistenti
ed equiparati 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovraintendenti ed
equiparati e ruolo degli
ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei
commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli
ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli
inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente
articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche lire lire
- - -
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000 Commissario capo 2.800.000 4.500.000 Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000
- (con l'art. 38, comma 1) che gli assegni funzionali
pensionabili di cui al presente articolo, sono dovuti nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
Ruolo di servizio di servizio
lire lire
- - -
Ruolo appuntati e carabinieri
e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000

Ruolo sovrintendenti e ruolo
ispettori 1.700.000 2.500.000

- (con l'art. 38, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti dai
ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
Grado di servizio di servizio
lire lire
- - -
Tenente 2.100.000 2.700.000
Capitano 2.100.000 2.700.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000".


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di
cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995
, a decorrere
dal 1 luglio 1996 e'rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Ruolo degli agenti, assistenti ed
equiparati 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000
- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo
dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli
inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo,nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395/1995
, a decorrere dal 1 luglio 1996 e'
rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000
- (con l'art. 14, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili
di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando
i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono
rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Ruolo appuntati e carabinieri e
appuntati finanzieri 1.365.000 1.785.000
Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000
Lo stesso D.P.R., nel modificare il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 14, comma 2) che per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al
presente articolo, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo Lire Lire
-- -- --
Sottotenente 2.205.000 2.835.000
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000


----------------

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di
cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996
, e' fissato
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati:


===================================================================
QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE
===================================================================
Agente e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.900
Agente scelto " " 1.365.000 1.785.000
Assistente " " 1.365.000 1.785.000
Assistente capo " " 1.365.000 1.785.000
Vice-sovrintendente " " 1.785.000 2.625.000
Sovrintendente " " 1.785.000 2.625.000
Sovrintendente capo " " 1.785.000 2.625.000
Vice-ispettore " " 1.820.000 2.675.000
Ispettore " " 1.820.000 2.675.000
Ispettore-capo " " 1.820.000 2.675.000
Ispettore superiore S.U.PS. 1.820.000 2.675.000
-------------------------------------------------------------------

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei
commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli
ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli
inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente
articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359 del 1996
, e' fissato nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:


===================================================================
QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE
===================================================================
Vice commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000
Commissario " " 2.205.000 2.835.000
Commissario capo " " 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto " " 3.360.000 4.725.000
-------------------------------------------------------------------

- (con l'art. 45, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili
di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359
,
sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:


===================================================================
QUALIFICHE 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE
===================================================================
Carabiniere e finanziere 1.365.000 1.785.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.365.000 1.785.000
Appuntato 1.365.000 1.785.000
Appuntato scelto 1.365.000 1.785.000
Vice brigadiere 1.785.000 2.625.000
Brigadiere 1.785.000 2.625.000
Brigadiere capo 1.785.000 2.625.000
Maresciallo 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000
Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000
Maresciallo aiutante SUPS e 1.820.000 2.675.000.
Maresciallo aiutante


----------------

AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, nel modificare il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'assegno di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i
requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni
di servizio sottoindicati:


Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio lire lire
- -
Ispettore
superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000
- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei
commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i
funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate
nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:


Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio lire lire
- - -
Vice questore
aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni
di servizio sottoindicati:


Qualifiche 19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
- - -
Maresciallo aiutante S.U.P.S.
e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000
Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000
Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000
Maresciallo 2.180.000 3.035.000
Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000
Brigadiere 2.145.000 2.985.000
Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000
Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000
Appuntato 1.725.000 2.145.000
Carabiniere scelto e
finanziere scelto 1.725.000 2.145.000
Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000



Art. 6

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Comma 1

Indennita' pensionabile

Art. 7

#

Comma 1

Indennita' di rischio da radiazioni

Comma 2

Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.


La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.


Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennita' di rischio lorda di lire cinquantamila.
L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.


L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.


Art. 8

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. (2)


Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. ((3))


Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.


I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica piu' elevata.


Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 6, comma
1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti".


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con gli artt. 6, comma 1 e 15, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento".


Art. 9

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Comma 1

Indennita' integrativa speciale nella tredicesima mensilita'

Comma 2

A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.


Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmenteridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non compete in misura intera.


Art. 10

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Comma 1

Indennita' di ordine pubblico fuori sede

Comma 2

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1› giugno 1990.


Art. 11

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Comma 1

Presenza qualificata

Comma 2

Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi' come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990.


Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.


La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12. ((2a))

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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".


Art. 12

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Comma 1

Servizi esterni

Comma 2

Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990.


Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua e Ferragosto.


Art. 13

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.


Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.


Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.


La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.


Art. 14

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Comma 1

Assenze obbligatorie

Comma 2

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.


Art. 15

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.


La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.


I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.


Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Art. 16

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Comma 1

Attivita' culturali e ricreative

Comma 2

Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalita' giuridica, che abbiano come finalita' la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.


La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalita' giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalita' le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attivita' possono essere demandate ai suddetti enti.


Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione puo', compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.


L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.


Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.


Art. 17

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Comma 1

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

Comma 2

L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.


Art. 18

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Comma 1

Permessi sindacali retribuiti

Comma 2

I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.


I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.


I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.


Art. 19

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Comma 1

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

Comma 2

Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.


La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.


La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.


Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale.


Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.


Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresi' in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.


Art. 20

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Comma 1

Igiene e sicurezza del lavoro

Comma 2

L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.


Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali e' riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' istituito apposito libretto sanitario.


Art. 21

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Art. 22

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Comma 1

Onere finanziario

Comma 2

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 1› giugno 1990, n. 127.


Art. 23

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.