DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato.

Numero 150 Anno 1987 GU 21.04.1987 Codice 087U0150

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.


La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.


Art. 2

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Comma 1

Stipendi

Comma 2

Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:





Livello




Dal 1 gennaio 1986




Dal 1 gennaio 1987




Dal 1 gennaio 1988






IV




330.000




715.000




1.100.000






V




420.000




910.000




1.400.000






VI




510.000




1.105.000




1.700.000






VI-bis




555.000




1.202.000




1.850.000






VII




600.000




1.300.000




2.000.000






VIII




810.000




1.755.000




2.700.000






VIII-bis




891.000




1.930.500




2.970.000






A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:



livello quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000 livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000 livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000



In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessita' di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:



agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 130.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000 vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio. . L. 130.000 vice sovrintendente con piu' di cinque anni di servizio. . L. 364.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 455.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000



Al dipendente che gia' riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 3.


Tale importo e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.


Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.


I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.


Art. 3

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.


In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.


Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.


Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.


Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
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(I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti).


Art. 4

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Comma 1

Passaggi di qualifica

Comma 2

Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.


In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore.


Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
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(Il comma 3 dell'art. 4 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N.163 E DAL D.P.R. 18 GIUGNO 2002, N. 164))


Art. 6

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Comma 1

Indennita' pensionabile

Art. 7

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Comma 1

Servizio giornaliero, notturno e festivo

Comma 2

Il supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.


Tale supplemento non e' corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermita' od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Gli importi dell'indennita' per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno.


I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.


Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilita' del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo puo' essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce.


Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non puo' essere inferiore ai venti giorni.


In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio.


Art. 9

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Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.


Art. 10

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 11

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Comma 1

Ruoli tecnici e dei sanitari

Comma 2

Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.


Al personale di cui al comma 1 compete altresi' l'indennita' di cui all'art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.