DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Numero 337 Anno 1982 GU 10.06.1982 Codice 082U0337

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:54

Preambolo

TITOLO I - ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Capo I

Art. 1

#

Comma 1

(Istituzione di ruoli e carriera).



Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.


I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla ((lettera d) possono essere)) articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario ((, sicurezza cibernetica)) e supporto logistico-amministrativo.


Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.


Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. ((Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.))


---------------


AGGIORNAMENTO (7)


Il D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 40 comma 1) che "Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41".


Art. 2

#

Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Al personale appartenente ai ruoli ((e alla carriera)) di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
L'equiparazione del personale dei ruoli ((e della carriera)) suddetti con quello che espleta funzioni di polizia ((anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,)) e' fissata nella allegata tabella B.


Art. 3

#

Comma 1

(( (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). ))

Comma 2

((


Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico.


))


Art. 4

#

Comma 1

(Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici )

Comma 2

Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.


Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.


Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.


Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale.


In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi ((1, 2, 3 e 4)), ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.


Art. 5

#

Comma 1

Nomina ad agente tecnico

Comma 2

L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.


I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.


Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 , salvo quello relativo ai limiti di eta'.


Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.


((Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente)).


Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.


Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione. (18)




----------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5)
che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 5-bis

#

Comma 1

(( (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico).))

Comma 2

((


Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.


La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.


))


Art. 6

#

Comma 1

Promozione ad ((agente scelto tecnico))

La promozione ad ((agente scelto tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli ((agenti tecnici)) che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.


Art. 7

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 8

#

Art. 9

#

Comma 1

(Promozione ((ad assistente tecnico)) ).


La promozione alla qualifica di ((assistente tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ((agente scelto tecnico)).


Art. 10

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).


Art. 11

#

Comma 1

(( (Promozione ad assistente capo tecnico).))

Comma 2

((


La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.


))


Art. 11-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 12

#

Art. 13

#

Art. 14

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 15

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 16

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 17

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 18

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 19

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 20

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).


Art. 20-ter

#

Comma 1

(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici)

Comma 2

Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive ((, anche qualificate e complesse,)) richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.


Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.


Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. ((20))


Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.


---------------


AGGIORNAMENTO (20)


Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che " 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»".


Art. 20-quater

#

Comma 1

(Nomina a vice sovrintendente tecnico)

Comma 2

((


Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.


))


Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.


Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.


((


Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).


))


Con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b) ((, del presente articolo)) , le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 ((del presente articolo)) e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso((...)). (18)


I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.


((


La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva.


7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.))


--------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 20-quinquies

#

Comma 1

(Dimissione dal corso).


Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.


E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.


Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.


((


Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.


))


Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.


Art. 20-quinquies.1

#

Art. 20-quinquies

Comma 1

Art. 20-quinquies. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 20-sexies

#

Comma 1

(Promozione a sovrintendente tecnico)

Comma 2

La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto ((quattro)) anni di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 20-septies

#

Comma 1

(( (Promozione a sovrintendente capo tecnico).))

Comma 2

((


La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.


))


Art. 20-octies

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 21

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 22

#

Comma 1

(Ruolo degli ispettori tecnici)

Comma 2

Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
((sostituto commissario tecnico)).


Art. 23

#

Comma 1

Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo ((degli ispettori tecnici))

E in facolta' dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo ((o settore)) professionale nell'ambito del ruolo ((degli ispettori tecnici)), disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.
((La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.))


Art. 24

#

Comma 1

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici)

Comma 2

Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.


L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.


In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.


In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico.


Il personale appartenente alla qualifiche di ispettore superiore tecnico ((e di sostituto commissario tecnico)) svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresi', in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.


In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ((ai sostituti commissari tecnici)), che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.


Art. 25

#

Comma 1

(Nomina a vice ispettore tecnico)

Comma 2

I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.


((


Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.


))


Art. 25-bis

#

Comma 1

(Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico)

Comma 2

((


))


((


Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.


))


Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.


A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.


Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.


Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.


Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.


I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.


I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione ((di crediti formativi universitari per il conseguimento)) della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno ((...)), ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. ((Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.)) I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.


I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.


Con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, ((e)) dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.


Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di ((tirocinio operativo di prova)) della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del ((periodo di tirocinio operativo di prova)), sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. ((Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.))


---------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 25-ter

#

Comma 1

(Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico)

Comma 2

Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.


Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale.


Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.


I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.


Con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)), sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi ((di cui al comma 4 del presente articolo)), in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso. (18)


Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 25-quater

#

Comma 1

(Dimissioni dal corso)

Comma 2

((


))


Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.


E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.


Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.


I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.


Art. 25-quinquies

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 26

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).


Art. 27

#

Art. 28

#

Comma 1

(Promozione a ispettore tecnico)

Comma 2

La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al ((periodo)) di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.


Art. 28-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 29

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).


Art. 30

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).


Art. 31

#

Comma 1

Promozione a ispettore capo tecnico

Comma 2

La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.


Art. 31.1

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 31-bis

#

Comma 1

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico)

Comma 2

L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di ((otto)) anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.
Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree ((triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.))

(18)


---------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ccc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo".


Art. 31-ter

#

Comma 1

((


Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.


))


Art. 31-quater

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 31-quinquies

#

Comma 1

(Promozione a sostituto commissario tecnico)

Comma 2

La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.


Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

(18) ((20))


---------------


AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera uu)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione;".


---------------


AGGIORNAMENTO (20)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera tt-bis)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...]
tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025".


Art. 31-sexies

#

Comma 1

(((Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) ))

Comma 2

((


Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e 31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.


))


Art. 32

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 33

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 34

#

Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 )). ((9))


---------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal D. LGS. 3 maggio 2001, n. 201, ha disposto (con l'art. 69, comma 1-bis) che l'abrogazione del presente articolo decorre dal 15 marzo 2001.


Art. 35

#

Art. 36

#

Art. 37

#

Art. 38

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 39

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 40

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 41

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Comma 2

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

#

Comma 1

(Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95)).


((


Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.


))


Art. 43

#

Comma 1

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Comma 2

Il personale dei ruoli tecnici puo' essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni.


Art. 44

#

Comma 1

Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

Comma 2

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni ((rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici)), presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte ((da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o)) da funzionari della carriera direttiva amministrativa.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.


Art. 45

#

Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
L'indennita' mensile pensionabile e' di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.


Comma 3

TITOLO III - INQUADRAMENTO

Art. 46

#

Comma 1

((Inquadramento Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attivita' tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, puo' accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attivita' da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalita' previste nei successivi articoli. Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverra' secondo l'anzianita' di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma))

Comma 2

((2))


-----------------


AGGIORNAMENTO (2)


La L. 10 ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l'art. 13) che la domanda prevista dal presente articolo, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della L. 668/1986.


Art. 47

#

Comma 1

Modalita' di inquadramento

Comma 2

L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella piu' elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici puo' essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.


Art. 49

#

Art. 50

#

Comma 1

Prove pratiche

Comma 2

Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.


Art. 51

#

Comma 1

Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente

Comma 2

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.
I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 52

#

Comma 1

Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia

Comma 2

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' impiegato nelle suddette attivita' continuera', salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui e' adibito.
Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, puo' disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti gia' inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.
Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, puo' essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 53

#

Comma 1

Congedi e aspettative

Comma 2

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.


Art. 53-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).


Art. 55

#

Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facolta' di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.


Art. 56

#

Comma 1

Clausola finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.