DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell

Numero 172 Anno 2019 GU 05.02.2020 Codice 20G00012

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.


Comma 3

Capo I - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Comma 4

Capo II - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri Sezione I Disposizioni generali e comuni

Art. 8

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Comma 1

Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri

Art. 10

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Comma 1

Reclutamento

Comma 2

Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.
c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso.


Comma 3

Sezione II - Ruoli degli ufficiali

Comma 4

Sezione III - Ruoli degli ispettori

Art. 17

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Comma 1

Ruoli

Comma 3

Sezione IV - Ruolo dei sovrintendenti

Art. 19

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Comma 1

Ruoli

Comma 3

Sezione V - Ruolo degli appuntati e carabinieri

Art. 21

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Comma 1

Dotazione organica

Comma 3

Sezione VI - Norme di coordinamento e transitorie

Comma 4

Capo III - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza

Art. 26

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Comma 2

Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.


Art. 27

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

Comma 2

La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.».


Comma 3

Capo IV - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 33

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276

Art. 35

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Comma 1

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria

Comma 2

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.


Comma 3

Capo V - Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Art. 36

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Comma 2

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.».
1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.».


Art. 37

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Comma 2

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato). ─ 1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio".
2. Il personale della Polizia di Stato che, una o piu' volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Art. 41

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Comma 1

Disposizioni finali e finanziarie

Comma 2

Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430 euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.


A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.


Art. 43

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall'anno 2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.


Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.