DECRETO LEGISLATIVO

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Numero 69 Anno 2001 GU 26.03.2001 Codice 001G0125

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - RUOLI E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GIARDIA DI FINANZA CAPO I RUOLI DEGLI UFFICIALI

Art. 1

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Comma 1

(Ambito di applicazione)

Comma 2

Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.


La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.


In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.


((4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.))


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal comma 3 dell'art. 1, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.


Art. 2

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Comma 1

(Ruoli degli ufficiali)

Comma 2

Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo normale - comparto speciale.


Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.


((


A decorrere dalla data di transito prevista dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.


))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 4

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Comma 1

(( (Funzionamento dei ruoli).))

Comma 2

((


Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.


Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.


))


Comma 3

CAPO II - RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 5

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Comma 1

(Disposizioni comuni)

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti.


I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.


Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.


Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.


Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.


Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.


Art. 6

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Comma 1

(Ufficiali del ruolo normale)

Comma 2

Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.


((3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:


a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;


b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;


c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 27) che "Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".


Art. 6-bis

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Comma 1

(Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali)

Comma 2

Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.


L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso.
Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.


Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.


I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.


Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il ((terzo anno)) del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.


Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.


Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ((per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale)), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.


La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.


Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 37, comma 5-quinquies) che la presente modifica ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.


Art. 6-ter

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Comma 1

(Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali)

Comma 2

I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.


Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 ((, 11)) e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 9

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Comma 1

(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

Comma 2

L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, ((individuati dal bando di concorso tra quelli)) previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il ((32° anno)) di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni.


I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.
Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.


Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 ((, 11)) e 13.


Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.


((


Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


))


Art. 10

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Comma 1

(Alimentazione dei ruoli)

Comma 2

1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, ((per ciascun comparto,)) un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.


Art. 11

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Comma 1

(Obblighi da servizio)

Comma 2

Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.


Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.


Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.


Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.


Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data
a. di conclusione dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.


Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.


I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.(13)


Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


((


Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.


6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) che "le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»".


Art. 11-bis

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Comma 1

(( (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). ))

Comma 2

((


Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.


Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita' di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di appartenenza.


))


Comma 3

TITOLO II - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA CAPO I AVANZAMENTO Sezione 1 Norme fondamentali

Art. 12

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Comma 1

(Requisiti per l'avanzamento)

Comma 2

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.


Per l'avanzamento ai vari gradi di generale a requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.


Comma 3

SEZIONE II - AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO E PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 14

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Comma 1

(Commissioni di avanzamento. Generalita)

Comma 2

I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. (7)


((


))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni".


Art. 15

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Comma 1

(Norme procedurali)

Comma 2

Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione ((e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale)).


I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo.


Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.


Art. 16

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Comma 1

(Commissione superiore di avanzamento)

Comma 2

La Commissione superiore di avanzamento e' composta dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.


Assume la presidenza della Commissione il Comandante Generale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale di Corpo d'Armata piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita' di grado, il piu' anziano in ruolo tra i presenti.


Art. 17

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Comma 1

(Commissione ordinaria di avanzamento)

Comma 2

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.


Comma 3

SEZIONE III - VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 18

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Comma 1

(Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)

Comma 2

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.


Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.


Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.


L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.


((La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.)) Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.


Art. 19

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Comma 1

(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)

Comma 2

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.


Il superamento del ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)), istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.


((


Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.


))


Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.


Art. 20

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Comma 1

(Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita)

Comma 2

Il giudizio di avanzamento ad anzianita' si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.


Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.


((


Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.


))


Art. 21

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Comma 1

(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)

Comma 2

Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.


La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.


Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.


Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.


Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.


L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.


Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non ((risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali)) dello stesso comparto. (12) ((14))


I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.


((


))


Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2024".


Comma 3

SEZIONE IV - QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

Art. 22

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Comma 1

(( (Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento) ))


Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale.


Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello.


Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.


Art. 23

#

Comma 1

(Promozioni)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


((Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.))


I tenenti colonnelli sono ((promossi)) a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'articolo (( 30, comma 2-bis, lettera a) )).


La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale.


La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.


Art. 24

#

Comma 1

(( (Annullamento della valutazione) ))

((


La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.


Il Comandante generale ha facolta' ((annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1)) nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


All'ufficiale e' data comunicazione ((dell'annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno determinata.


Il provvedimento ((...)) di annullamento della valutazione di cui al comma 1 ((...)) e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.


Art. 25

#

Comma 1

(( (Perdita dei requisiti per la promozione) ))


L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale ((, valutato per l'avanzamento al grado superiore,)) abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente ((decreto per la promozione)) deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di ((annullamento della valutazione)).


Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il ((Comandante generale)), sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


L'ufficiale ((di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione)) e' non idoneo all' avanzamento.


All'ufficiale e' data comunicazione dell'((annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno ((determinato)).


Art. 26

#

Comma 1

(Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione)


Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. ((Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze)).


Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.


Comma 2

CAPO II - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 27

#

Comma 1

(Requisiti per la valutazione)

Comma 2

Ai fini della valutazione per l' avanzamento, i periodi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle tabelle di cui al comma 1 per il grado rivestito, possono essere svolti, un tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.


Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzione che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.


Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.


I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.


Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28, si computa sia l'anno solare di conferimento del grado rivestito, sia quello di inserimento nelle aliquote di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.


Art. 28

#

Comma 1

(Formazione delle aliquote e valutazione)

Comma 2

Per gli avanzamenti ad anzianita', alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.


I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l' avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota ((assume particolare rilevanza)) ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. (12) (13)


((


I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.


I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.


I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.


))


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


((Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento)) sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per ((l'avanzamento)) per l'anno successivo ((. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,)) sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.


((Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento)) sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e ((utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono)) promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.


La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.


Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27, comma 1.
Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 41) che "Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito.
Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento".


Art. 29

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Comma 1

(Vacanze organiche)

Comma 2

Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)).


Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.


Art. 29-bis

#

Comma 1

(Ufficiali in soprannumero agli organici)

Comma 2

Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di ((venticinque unita')) e, comunque, nel limite di spesa annuale di ((790.000 euro)), gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.


Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.


Art. 30

#

Comma 1

(Promozioni annuali)

Comma 2

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. ((A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.))


Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.


((


))


Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.


Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.


Art. 31

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Comma 1

(Modalita' per colmare le vacanze)

Comma 2

Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive.
Tali promozioni ((, conferite con decorrenza 1° luglio,)) non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.


Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.


Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.


Comma 3

CAPO III - CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

Art. 33

#

Comma 1

(Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento)

Comma 2

L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione ((...)). ((La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo.))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 60-quater) che "Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".


Art. 34

#

Comma 1

(Rinnovazione del giudizio di avanzamento)

Comma 2

La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1 luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


All' ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.


Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.


Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente ((dall'anno)) di riferimento.


Comma 3

CAPO IV - NORME PARTICOLARI PER I SOTTOTENENTI

Art. 35

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Comma 1

(Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza)

Comma 2

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.


I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.


Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il ((secondo)) anno di tale corso.


Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.


Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.


Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Comma 3

TITOLO III - MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

Art. 36

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Comma 1

(Limiti di eta' per il collocamento in congedo)

Art. 37

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Comma 1

(Norme di collegamento in materia di stato giuridico)

Art. 38

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Comma 1

(Documentazione caratteristica)

Comma 2

A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di Finanza con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429.


Il comma 1, primo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata".


Il comma 1, terzo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".


Il modello A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal modello A allegato al presente decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.


All'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, le parole. "generali di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".
((14))


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:
a) l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".


Art. 38-bis

#

Comma 1

(( (Composizione del consiglio di disciplina) ))

Comma 2

((


))


Art. 39

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Comma 1

(Riammissione in servizio)

Comma 2

Non puo' essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.


Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.


Comma 3

TITOLO IV - ASSESTAMENTO DEI RUOLI CAPO I RUOLO AERONAVALE

Art. 40

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 41

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

CAPO II - RUOLO SPECIALE

Art. 42

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 43

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

CAPO III - RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO

Art. 44

#

Comma 1

(Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

Comma 2

A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.


Art. 45

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 46

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO I NORME TRANSITORIE VARIE

Art. 47

#

Comma 1

(Limiti di eta)

Comma 2

I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.


Ai concorsi previsti dall'articolo 7, commi 8 e 10, e dall'articolo 8, banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di eta'.


Art. 48

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Comma 1

(Aliquote di valutazione)

Comma 2

Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita' e all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.


Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' equiparato al comando provinciale.


Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.


Art. 49

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Comma 1

(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

Comma 2

(( . . . )) il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.


Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.


Comma 3

CAPO II - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI AVANZAMENTO

Art. 50

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Comma 1

(Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata)

Comma 2

Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza e' istituito con effetto dal 1^ ottobre 2000. Le promozioni a tale grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001.


Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo alla data del 1^ ottobre 2000, i quali abbiano esercitato le attribuzioni previste per il grado rivestito, gia' grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello della promozione, almeno due anni di anzianita' di grado. Le disposizioni di cui all'articolo 38 non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali.


I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429, prevista per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)), iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali nel numero necessario per colmare le donazioni organiche stabilite per il grado di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 18.


Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle vacanze organiche verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata, si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate mediante il conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine di ruolo, con la formazione di uno o piu' quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3.


Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo in data successiva al 1o ottobre 2000, data di istituzione del grado di generale di corpo d'armata.
Per tali ufficiali, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, e' richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli incarichi fissati con determinazione del Comandante Generale per tale grado.


Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)) o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del presente decreto.


Art. 51

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Comma 1

Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio

Comma 2

Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".


Art. 52

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Comma 1

Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio

Comma 2

Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del ruolo normale e' fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante unita' quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione.


Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale e' pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2004, in ordine di graduatoria di merito.


Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006.


Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unita'. Le promozioni al grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003 compreso, sono fissate in tante unita' quanti sono i capitani inscritti in aliquota di valutazione. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo.


Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo e' annualmente fissato con determinazione del Comandante Generale, in relazione alla consistenza e alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.


Le promozioni di cui ai commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per ciascun grado dalla tabella I allegata al presente decreto.
((12))


-------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".


Art. 53

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Comma 1

Disposizioni comuni per il periodo transitorio

Comma 2

Per gli anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di promozione fissati nelle medesime tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente capo.


Sino all'anno (( 2012 )) compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale e' autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando gli organici complessivi.


Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di eta'. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.


Art. 54

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Comma 1

(Commissioni di avanzamento)

Comma 2

Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'articolo 16, e' composta anche dai generali di divisione di cui all'articolo 50, comma 2.


Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),
sono individuati nei sette piu' anziani in ruolo con priorita' per quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo.


Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre disposizioni di cui all'articolo 17.


Comma 3

CAPO III - NORME FINALI

Art. 55

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Comma 1

(( (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza).))

Comma 2

((


Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.


))


Art. 56

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Comma 1

(( (Precedenza al comando e attribuzioni). ))

Comma 2

((


Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.


Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale.


Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.


))


Art. 57

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Comma 1

( Disciplina del ((corso superiore di polizia
economico-finanziaria))
)

""1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
1. Il ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)) provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)), della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) non sono piu' previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.


Art. 58

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Comma 1

(Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

Comma 2

Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli e ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.


A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.


L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo al VI livello retributivo.


Art. 59

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Comma 1

(( (Adeguamento dei ruoli, delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche).))

Comma 2

((


))


Art. 60

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 61

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Comma 1

(Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli)

Comma 2

Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, ne' in altro ruolo.


Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di ((Scuola di polizia economico-finanziaria)), di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 62

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Comma 1

(Norme applicabili)

Comma 2

Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.


((


I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.


))


Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 63

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Comma 1

(Avanzamento per meriti eccezionali)

Comma 2

I ((luogotenenti del Corpo della guardia di finanza)) possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali ((, disciplinato dall'articolo 61)) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di sottotenente del ruolo ((normale - comparto speciale)).


Art. 64

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Comma 1

(Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza)

Comma 2

((


Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


))


Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.


Art. 65

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Comma 1

(Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)

Comma 2

Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro dell'economia e delle finanze)).


I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del ((Ministro dell'economia e delle finanze)), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 66

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Comma 1

(Norme che non si applicano alla Guardia di finanza)

Comma 2

Agli ufficiali della Guardia di finanza non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.


Art. 67

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Comma 1

(Modificazione e abrogazione di norme)

Comma 2

((


Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.


))


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163.


Art. 68

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Comma 1

(Riduzione e rimodulazione degli organici)

Comma 2

La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unita', sara' praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 69.


Art. 69

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Comma 1

(Clausola finanziaria)

Art. 70

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Comma 1

(Entrata in vigore)

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.