LEGGE

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Numero 113 Anno 1954 GU 29.04.1954 Codice 054U0113

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-22 16:56:31

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

#

Art. 2

#

Art. 3

#

Art. 4

#

Art. 5

#

Art. 6

#

Art. 7

#

Art. 8

#

Art. 9

#

Art. 10

#

Art. 11

#

Art. 12

#

Art. 13

#

Art. 14

#

Art. 15

#

Art. 16

#

Art. 17

#

Art. 18

#

Art. 19

#

Art. 20

#

Art. 21

#

Art. 22

#

Art. 23

#

Art. 24

#

Art. 25

#

Art. 26

#

Art. 27

#

Art. 28

#

Art. 29

#

Art. 30

#

Art. 31

#

Art. 32

#

Art. 33

#

Art. 34

#

Art. 35

#

Art. 36

#

Art. 37

#

Art. 38

#

Art. 39

#

Art. 40

#

Art. 41

#

Art. 42

#

Art. 43

#

Art. 44

#

Art. 45

#

Art. 46

#

Art. 47

#

Art. 48

#

Art. 49

#

Art. 50

#

Art. 51

#

Art. 52

#

Art. 53

#

Art. 54

#

Art. 55

#

Art. 56

#

Art. 57

#

Art. 58

#

Art. 59

#

Art. 60

#

Art. 61

#

Art. 62

#

Art. 63

#

Art. 64

#

Art. 65

#

Art. 66

#

Art. 67

#

Art. 68

#

Comma 1

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

Comma 2

subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 capitani e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 maggiori e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 210.000 colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . L. 270.000 generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 360.000 generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 420.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. . . . . L. 480.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.
All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta lino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non può, però in alcun caso superare tale somma.
Le disposizioni contenute, nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 38.
All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
((22))

Art. 69

#

Art. 70

#

Art. 71

#

Art. 72

#

Art. 73

#

Art. 74

#

Art. 75

#

Art. 76

#

Art. 77

#

Art. 78

#

Art. 79

#

Art. 80

#

Art. 81

#

Art. 82

#

Art. 83

#

Art. 84

#

Art. 85

#

Art. 86

#

Art. 87

#

Art. 88

#

Art. 89

#

Art. 90

#

Art. 91

#

Art. 92

#

Art. 93

#

Art. 94

#

Art. 95

#

Art. 96

#

Art. 97

#

Art. 98

#

Art. 99

#

Art. 100

#

Art. 101

#

Art. 102

#

Art. 103

#

Art. 104

#

Art. 105

#

Art. 106

#

Art. 107

#

Art. 108

#

Art. 109

#

Art. 110

#

Art. 111

#

Art. 112

#

Art. 113

#

Art. 114

#

Art. 115

#

Art. 116

#

Art. 117

#

Art. 118

#

Art. 119

#

Art. 120

#

Art. 121

#

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Comma 3

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TAVIANI - GAVA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO