All'articolo 2081, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento -» sono sostituite dalle seguenti: «, se ricorrono i presupposti per l'autotutela,».
Testo vigente
Art. 8
#Comma 1
Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Comma 2
E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.»;
d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»;
e) alla rubrica dell'articolo 2156, dopo la parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 2160, comma 1, le parole: «non dirigenti» sono soppresse;
g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
h) all'articolo 2236, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»;
i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse:
1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»;
2) al terzo periodo, le parole: «e il numero massimo di promozioni annuali»;
l) all'articolo 2248, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 2253:
1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dall'articolo dall'articolo 1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»;
n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» e' sostituito dal seguente: «966»;
o) all'articolo 2267, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.»;
p) all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 268) e' soppresso;
2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»;
3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»;
4) il numero 552) e' soppresso;
5) il numero 596) e' soppresso;
6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono aggiunte le seguenti: «, escluso l'articolo 1»;
7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse;
8) al numero 723), le parole: «escluso articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare»;
9) il numero 993) e' soppresso;
10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell'articolo 1-bis»;
11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono inserite le seguenti: «3, comma 10,»;
12) al numero 1083), dopo le parole «36,», sono inserite le seguenti: «47,»;
13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;
1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole: "delle Forze armate,".»;
q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
r) all'articolo 2269, comma 1:
1) dopo il numero 213), e' inserito il seguente: «213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»;
2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.».
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Comma 2
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.».
Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.».
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette.
All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto.».
Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 e' abrogato.
L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.