LEGGE

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

Numero 78 Anno 2000 GU 04.04.2000 Codice 000G0120

urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:29:53

Preambolo

Capo I - NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 2

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 3

#

Comma 1

Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato

Comma 2

Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.


Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.


Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.


Art. 4

#

Comma 1

Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.


Art. 5

#

Comma 1

Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato

Comma 2

Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.


Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. ((1))


Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della presente legge.


Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate

Comma 2

Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.


((


Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.


Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.


2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))


A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla seguente:
"a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".


Art. 7

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 8

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Comma 2

Capo II - NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 10

#

Comma 1

Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno

Comma 2

Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.


Art. 11

#

Comma 1

Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza

Comma 2

Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.


Art. 12

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.