DECRETO LEGISLATIVO

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Numero 334 Anno 2000 GU 20.11.2000 Codice 000G0354

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - ((CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA)). Capo I Carriera dei funzionari di Polizia

Art. 1

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Comma 1

(( (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia).))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera v)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa)".


Art. 2

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Comma 1

(Funzioni)

Comma 2

Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.


Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. ((Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione)) del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici.
Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera gg)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto".


Art. 2-bis

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Comma 1

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia

Comma 2

((


Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.


))


Art. 3

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Comma 1

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia

Comma 2

L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono ((dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.)) Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' ((...))e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (14) (15)


((


Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.


))


Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento ((, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,)) le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 ((del presente articolo)), le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. (14)(15)


Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario ((...)) e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ((a contenuto giuridico)) e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.» (14)(15)


((5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.))


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 4

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Comma 1

Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario

Comma 2

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. (14) (15) (20) (24)


Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.


Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.


I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (14)


I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a ((quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate)), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. ((31))


L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.


Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera cc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera cc)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017; Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso".


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AGGIORNAMENTO (20)


Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto (con l'art. 10, comma 10-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4".


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AGGIORNAMENTO (24)


Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio".


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AGGIORNAMENTO (31)


La L. 4 aprile 2025, n. 42, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".


Art. 5

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Comma 1

Dimissioni dal corso di formazione iniziale

Comma 2

I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.


((


I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.


))


Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.


Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno). ))


L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale in possesso ((delle lauree di cui al comma 2)), il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno ((...)) per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui ((il quaranta per cento riservato al)) personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e ((il sessanta per cento)) riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il ((regolamento)) di cui all'articolo 3, comma 3.


((


Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.


))


((Con il regolamento)) di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 ((del presente articolo)), tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.


A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto".


Art. 5-ter

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Comma 1

(Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario)

Comma 2

I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.


Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.


I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.


((


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.


))


Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.


L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle ((province indicate dall'Amministrazione))
((...)).


Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, ((secondo comma)), della legge 1° aprile 1981, n. 121.


Art. 5-quater

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Comma 1

(( (Dimissioni dal corso di formazione).))

Comma 2

((


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.


))


Art. 5-quinquies

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Comma 1

(( (Promozione a commissario).))

Comma 2

((


La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.


))


Art. 6

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Comma 1

(Promozione a vice questore aggiunto)

Comma 2

((


Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.


))


Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. ((Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.))


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) ((del presente articolo)), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria ((...)) di fine corso sono determinati con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.))


Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Promozione a vice questore).))

Comma 2

((


La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.


))


Art. 7

#

Comma 1

(Promozione a primo dirigente)

Comma 2

La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, ((nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre)) di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1° gennaio ((successivi.))
(14)


------------


AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ee)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".


Art. 8

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 9

#

Comma 1

((Promozione a dirigente superiore))

Comma 2

La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che ((...)) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1o gennaio ((successivi.))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15))


Art. 11

#

Comma 1

Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza

Comma 2

I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.


Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, ((e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1)).


La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.


Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.


Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1o gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.


Art. 12

#

Comma 1

Modifica all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Comma 2

L'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
(( 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B. ))

5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B".


Art. 13

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Comma 1

Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio

Comma 2

Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
((. . . . .)) dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.


Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.


La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.


Comma 3

Capo II - Ruolo direttivo speciale ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 14

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 19

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

Capo III - Disposizioni transitorie

Art. 22

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Comma 1

Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari

Comma 2

Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


((


Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario.
Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.


))


Art. 22-bis

#

Comma 1

Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari

Comma 2

Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. ((2))


Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.


In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, e' reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica.
Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. "


Art. 22-ter

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Comma 1

(( (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). ))

Comma 2

((


Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.


Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.


))


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti

Comma 2

Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.


Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.


Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15))


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 26

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Comma 1

Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza

Comma 2

Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi. ((3))


Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianita' nella qualifica, e' comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano gia' nominati a tale ultima qualifica.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che " Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, e' da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ".


Art. 27

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Comma 1

Collocamento a riposo del personale in servizio

Comma 2

I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressivita', agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale e' collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', di seguito indicata:



=====================================================================
Anticipazione del collocamento
a riposo
=====================================================================
(( Anno di collocamento
a riposo per il |Dirigenti superiori | Altre qualifiche raggiungimento del
65° anno di eta' ))





---------------------------------------------------------------------
2001 | - | -
---------------------------------------------------------------------
2002 | 8 mesi | 9 mesi
---------------------------------------------------------------------
2003 | 11 mesi | 13 mesi
---------------------------------------------------------------------
2004 | 14 mesi | 19 mesi
---------------------------------------------------------------------
2005 | 17 mesi | 27 mesi
---------------------------------------------------------------------
2006 | 20 mesi | 34 mesi
---------------------------------------------------------------------
2007 | 24 mesi | 41 mesi
---------------------------------------------------------------------
2008 | 47 mesi
---------------------------------------------------------------------
2009 | 53 mesi
--------------------------------------------------------------------
2010 | 60 mesi




((1))


Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 e' disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella


3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di eta' a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed e' assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio.


Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sara' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovera' applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.


Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.


A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di eta'"


Art. 28

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Comma 1

Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento

Comma 2

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.


Art. 28-bis

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Comma 1

(( (Collocamento in disponibilita' a domanda). ))

Comma 2

((


Al termine del periodo massimo della disponibilita', che non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta', i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.


I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


))


Comma 3

Titolo II - CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO. Capo I Carriera dei funzionari tecnici ((di Polizia))

Art. 29

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Comma 1

(Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

Comma 2

La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.


La carriera dei funzionari tecnici di Polizia e' articolata nelle seguenti qualifiche:
((commissario tecnico)), limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
((commissario capo tecnico)), anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.


Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ggg)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto".


Art. 30

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Comma 1

(Funzioni)

Comma 2

Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.


Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ((fino a commissario capo tecnico)) svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. ((Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici)), oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.


Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera mmm)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto".


Art. 31

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Comma 1

(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

Comma 2

L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a ((trentadue anni)), e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (14) (23)


Con decreto del Ministro dell'interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.


Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.


Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».


Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (23)


La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 dicembre 2022, n. 262 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2022, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di eta' «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato".


Art. 32

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Comma 1

((Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.))


I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.


((


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.


))


Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.


I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni((...)) finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa ((verifica finale)) del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il ((regolamento)) di cui all'articolo 4, comma 6 ((, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)). Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.


Art. 33

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Comma 1

(Promozione a direttore tecnico capo)

Comma 2

La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con ((esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.)) Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici ((che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico))
((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre)).


((


Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.


))


Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 ((del presente articolo)), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.))


Art. 33-bis

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Comma 1

(( (Promozione a direttore tecnico superiore).))

Comma 2

((


La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.


))


Art. 34

#

Comma 1

(Promozione a primo dirigente tecnico)

Comma 2

La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, ((nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre)) di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1° gennaio ((successivi.))
(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera lll)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".


Art. 35

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 36

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Comma 1

Promozione ((a)) dirigente superiore tecnico


La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che ((...)) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))


Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1 gennaio ((successivi.))


Art. 36-bis

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Comma 1

(Nomina a dirigente generale tecnico)

Art. 37

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.


L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.


((Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis)).


Comma 3

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 37-bis

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Comma 1

Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici

Comma 2

Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. ((2))


Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica.
Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. "


Art. 37-ter

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Comma 1

Disposizioni conseguenti agli inquadramenti

Comma 2

Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.


Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica. (( Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. ))


Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici

Comma 2

((


Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.


))


Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.


Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 39

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Comma 1

Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici

Comma 2

Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


((


Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico.
Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.


Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


))


Art. 40

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
((14))


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera nn)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria".


Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 42

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

Titolo III - CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI ((DELLA POLIZIA DI STATO)) Capo I Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

Art. 43

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Comma 1

(( (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia).))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ooo)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq)".


Art. 44

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Comma 1

(Attribuzioni dei medici di Polizia)

Comma 2

Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.


L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
(14)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ttt)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto".


Art. 45

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Comma 1

(Attribuzioni particolari dei medici di Polizia)

Comma 2

I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. ((Gli stessi possono essere altresi' componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.))


I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.


Il personale a partire dalla qualifica di medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.


Art. 45-bis

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Comma 1

(( (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia).))

Comma 2

((


Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.


))


Art. 46

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Comma 1

(Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia)

Comma 2

L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti ((civili e)) politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' ((...)) di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
. (14)


((Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i ((medici veterinari di Polizia)) e le relative modalita' di accertamento((,)) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, ((...)) le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.


((Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.)) Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non
inferiore a "ottimo".((Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.))


((3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.))


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5)
che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 47

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Comma 1

((Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia))

Comma 2

I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i ((medici veterinari di Polizia)) rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.


((


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.


))


Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti ((a un quarto.)).


I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.


Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Art. 48

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Comma 1

(Promozione a medico capo e a medico veterinario capo)

Comma 2

L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, ((con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.)) Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ((che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.)).


((


Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.


))


Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 ((del presente articolo)), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati ((con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.))
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera qqq-bis)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi".


Art. 48-bis

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Comma 1

(( (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore).))

Comma 2

((


La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.


))


Art. 49

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Comma 1

(Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario)

Comma 2

La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, ((nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre)) di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1° gennaio ((successivi.))
(14) (15)


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera sss)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera sss)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
sss)in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".


Art. 50

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 51

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Comma 1

((Promozione a dirigente superiore medico))

Comma 2

((La promozione alla qualifica di)) dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre)).


Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.


Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1o gennaio ((successivi.))


Art. 52

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Comma 1

(Aggiornamento professionale e formazione specialistica)

Comma 2

Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede ((anche)) l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.


Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.


Art. 52-bis

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Comma 1

((Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.))

Comma 2

Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.


Art. 53

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Al personale appartenente alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis ((...)).


Comma 3

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 53-bis

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Comma 1

(Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici)

Comma 2

Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. ((2))


Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica.
Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. "


Art. 53-ter

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Comma 1

(( (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). ))

Comma 2

((


Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale
consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.


Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.


))


Art. 54

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari

Comma 2

((


Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.


))


Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.


Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 54-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici). ))

Comma 2

((


Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.


))


Art. 55

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Comma 1

Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Comma 2

Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.


Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.


Su presentazione di domanda revocabile (( entro il 30 giugno 2002 )), da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.


Comma 3

Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))


Art. 56

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Comma 1

Riconoscimento dei crediti formativi

Comma 2

Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, puo' attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo com-ma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.


Art. 57

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Comma 1

(Aggiornamento professionale)

Comma 2

Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.


((Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,)) sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 ((del presente articolo)), che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007."


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 6-quinquies) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015".
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 2, comma 6-quater) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma 6-quinquies) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 come modificato dal D.L. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 6-quinquies) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017".


Art. 58

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Comma 1

Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale

Comma 2

Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali dei funzionari.


Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.


Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.


((Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338)).


Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilita', il comando e il collocamento fuori ruolo.


Art. 59

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Comma 1

Commissione per la progressione in carriera

Comma 2

Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ((e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)). Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.


Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 e' integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.


Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.


Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.


Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.


La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.


Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.


Art. 59-bis

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Comma 1

(( (Criteri di valutazione per gli scrutini).))

Comma 2

((


Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.


I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.


Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.


In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purche' conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.


Il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce gia' dalla prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni.


Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.


Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.


))


Art. 60

#

Comma 1

Cause di esclusione dagli scrutini

Comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 61

#

Comma 1

Sospensione dalla partecipazione agli scrutini

Comma 2

E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi ((per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)).


Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.


Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.


Art. 62

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Comma 1

Valutazione annuale dei dirigenti

Comma 2

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori ((, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate)) della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.


Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori ((i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate)) presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.


Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione. (6)


Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.


La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.


La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente ((, di vice questore e di vice questore aggiunto)) sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.


I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.


L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito con L. 5 novembre 2004, n. 263 ha disposto che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo "si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'art. 62 del dcreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2003."


Art. 63

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Comma 1

Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali

Comma 2

Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. ((...))
((La)) commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. ((Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.))


Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.


Art. 64

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Comma 1

Collocamento in disponibilita'

Comma 2

I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.


I dirigenti generali di pubblica sicurezza ((...)) e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.


I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.


I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.


I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.


Art. 65

#

Comma 1

Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche

Comma 2

Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 2025, N. 42)).


Art. 65-bis

#

Comma 1

(( (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). ))

Comma 2

((


Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.


L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.


))


Art. 65-ter

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Comma 1

(Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza).

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio. ((14))


Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.


Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.


Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio.


Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale ((delle carriere)) di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.


Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale ((delle carriere)) della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 1, comma 5, lettera lll)) che nel comma 1 del presente articolo le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato".


Comma 3

Titolo V - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 66

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Comma 1

Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza

Comma 2

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilita' connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.


Comma 3

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

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Comma 1

(Riorganizzazione (( della Scuola superiore di polizia) )).


All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale ((della Scuola superiore di polizia, istituita)) nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (( , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) )) e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. ((Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)).


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato.


Art. 68

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Comma 1

Modifiche alla normativa vigente

Comma 2

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".
2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito." 4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato.
In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
(( Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.".
4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ))

5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".
6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".
7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".
9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"(( b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. ))"
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".
11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".


Art. 68-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale) ))

Comma 2

((


.


Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che possieda l'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.


2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno))


Art. 69

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

((


))


Art. 70

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Comma 1

Rinvio alle disposizioni vigenti

Art. 71

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Comma 1

Inquadramenti

Comma 2

Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalita' applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.


Art. 72

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Comma 1

Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici

Comma 2

La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sara' attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.


Art. 73

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Comma 1

Clausola finanziaria