DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Numero 197 Anno 1995 GU 27.05.1995 Codice 095G0211

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Art. 1

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Comma 1

Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.


Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
"a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti".


L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo".


L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".


L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 6 (Nomina ad agente)
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne faccino richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della
durata di dodici mesi di cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento di periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di fondazione di cui al comma 2.
4. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
5. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di fondazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.
Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; ((gli agenti in prova e)) gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro ((previsti)) dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."


Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.


L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto".


L'art. 11 e' abrogato.


L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente".


Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."


Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.


Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.


Dopo l'art. 15, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'intitolazione "CAPO IV" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III".


Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati.


Dopo l'art. 24, abrogato, e prima dell'intitolazione "CAPO V" sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.
Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi, affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
(( Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anziani di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al camma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del Concorso di cui alla successiva lettera b). ))

Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - (( 1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. ))

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
(( 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto)).
((24-quinquies.1 (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ))

Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto (( mediante scrutinio per merito assoluto )) al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 24-septies (Promozione e sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
(( Art. 24-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori"))
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Art. 3

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Comma 1

1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente "CAPO IV".
3. L'art. 25, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.".
4. L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Funzioni degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Agli stessi puo' essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita' operative equivalenti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto gia' specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualita' di ufficiale di pubblica sicurezza.".
5. L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio (( secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter )), e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, (( del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d) )) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
(( 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. )). (( Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia)
1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4 Al concorso non sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.
Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.
Art. 27-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retribuivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3." ))

6. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Promozioni a ispettore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.".
(( 6-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelannente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3." ))

7. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
8. L'art. 31 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31 (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto (( mediante scrutino per merito assoluto )), al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
(( "Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)
1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore." ))

"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.".
(( "Art. 31-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblico sicurezza)
1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio procedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal sevizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinate per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari, possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di Uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza ma quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5.
Art. 31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore." ))
.


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Cause di sospensione dagli scrutini). ))
((


Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.


Art. 4

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Comma 2

CAPO II - RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.


All'art. 1, terzo comma, le parole "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti".


((


Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente: "Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.".


))


L'art. 3, come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico capo".


L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale.".


(( 6. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Nomina ad operatore tecnico).
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi interni per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria.
Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale."))


Dopo l'art. 6 l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.


L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Promozione a collaboratore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto.".


L'art. 10 e' abrogato.


L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.".


(( 10-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo)
1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."))


Art. 6

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Comma 1

1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione "CAPO IV" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III".
3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.
4. Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti:
"Art. 20-bis (Ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il ruolo dei revisori tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice revisore tecnico;
revisore tecnico;
revisore tecnico capo.".
Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - (( 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge.
La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori di concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso))
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3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4.
(( 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.))
Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 20-quater, comma 1, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi. (( Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato )) il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta', sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
(( 6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.))
((Art. 20-quinquies.1 (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ))

Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto (( mediante scrutinio per merito assoluto )) al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".
(( Art. 20-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.". ))

5. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici). - 1. E' in facolta' dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.".


Art. 7

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Comma 1

1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO IV".
3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - 1. Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico capo;
perito tecnico superiore.".
4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.".
5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.".
6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:
"Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'. Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica.
I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.".
"Art. 25-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.
8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Promozione a perito tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter.".
8-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave delle deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3."
9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo)
1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
11. Dopo l'articolo 31.1 sono inseriti i seguenti :
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31-ter. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
"Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che ((nel)) triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore tecnico".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.
Art. 31-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e
31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."


Art. 8

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Comma 1

L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria) . - 1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.".


Art. 9

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Comma 1

((


La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto.


))


La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.


Comma 2

CAPO III - RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Art. 10

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Comma 1

Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a norma dei seguenti commi:


All'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attivita' musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attivita' di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.".


All'articolo 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.".


All'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.".


Al primo comma dell'art. 7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) centotre orchestrali".


Al primo comma dell'art. 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) ruolo degli orchestrali: centotre posti".


L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Ruolo degli orchestrali). - 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I Parte:
I Parte A
I Parte B
II Parte:
II Parte A
II Parte B
III Parte:
III Parte A
III Parte B
2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.".


L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo
sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.".


L'intitolazione dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente:
"(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)".


L'intitolazione dell'art. 20 e' sostituita dalla seguente:
"(Concorso per la nomina ad orchestrale)".


L'intitolazione dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:
"(Modalita' di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)".


Dopo l'art. 15, e' inserito il seguente:
"Art. l5-bis (Progressione). - 1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.".


Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-ter (Emolumento pensionabile)
1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori)
1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo ((15-quater)), possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, inviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e
15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".


All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" e' sostituita dalla seguente:
"orchestrali".


Art. 11

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Comma 2

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

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Comma 1

Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.


Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.


Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.


Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.


Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.


Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.


Art. 13

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Comma 1

Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianita' complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonche' quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.


Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, e' ridotto di un quinto.


Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.


Art. 14

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Comma 1

Alla selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".


Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.


Art. 15

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Comma 1

Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.


Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.


Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento.


Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguira' il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianita' maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.


Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.


Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianita' di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potra' inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d).


Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso con il trattamento economico piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della nuova qualifica. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".


Art. 16

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Comma 1

Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ((ai sensi del periodo precedente)) e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.


Art. 17

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Comma 1

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.


(( 1-bis. Le modalita' di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura))


Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.


Art. 18

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Comma 1

Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtu' delle disposizioni del presente capo, e' ammesso all'inquadramento del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di inquadramento, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.


Art. 18-bis

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Comma 1

((


Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1 settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.


La nomina a vice revisore tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettiva servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.


Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.


Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.


))


Art. 18-ter

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Comma 1

((


Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1 settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.


La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.


Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.


Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.


))


Art. 19

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Comma 1

Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico scientifica o tecnica.


Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.


Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
15. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".


Art. 20

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Comma 1

Ai fini della progressione in carriera, le anzianita' di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.


Art. 20-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni applicabili al personale dalia Polizia di Stato) ))

Comma 2

((


L'articolo 2, comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' applicabile, con decorrenza 1 settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali e' stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, ne' con l'emolumento di cui l'articolo 2, comma 22-bis, del predetto decreto-legge.


))


Art. 21

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Comma 1

In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici.


In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.


Art. 22

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Art. 23

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Comma 1

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativanente al personale comunque in servizio alla stessa data.


Art. 24

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Comma 1

Alla legge 1 aprile l981, n. 12l, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis ((attribuito al personale di cui al comma 1 )), corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.".


Art. 25

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