DECRETO-LEGGE

D.L. 276/1990 - DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

Numero 276 Anno 1990 GU 04.10.1990 Codice 090G0324

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonchè a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.
2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.
3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.
4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1› gennaio 1991.

Art. 3

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Comma 1

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni anno.
2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Art. 3-bis

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Comma 1

((
1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) direzione centrale di sanità, cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centralè, 'servizio sanitario centralè e "servizio medico a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di sanità".
3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.
4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "ispettore generale capo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore centrale di sanità".
6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione centrale di sanità"))

Art. 4

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Comma 1

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.
2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art. 5

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Comma 1

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso.
L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
((4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione))

Art. 6

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Comma 1

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1› aprile 1981, n. 121, le parole: "fino al venti per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "fino al venticinque per cento dei posti disponibili".
2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1› aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è elevato a 38 anni".
3. All'articolo 60 della legge 1› aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.".

Art. 7

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Comma 1

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonchè prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".

Art. 8

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Comma 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410
((, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137))
, sono promossi al grado superiore:
a) 1 generale di brigata;
b) 3 colonnelli;
c) 9 tenenti colonnelli.
2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 9

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Comma 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, è aumentato nei gradi di:
a) generali di divisione: 1 unità;
b) generali di brigata: 3 unità;
c) colonnelli: 5 unità.
2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Art. 10

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Comma 1

1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 è modificato in 8;
b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 è modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;
c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 è modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;
d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;
e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: "anzianità" sono aggiunte le seguenti: "dopo quattro anni di permanenza nel grado";
f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b), (c) e (d) e le relative note riportate in calce sono abrogate.

Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1' febbraio 1989, n. 53
((, e successive modificazioni ed integrazioni))
, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.
3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori "carica speciale", sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15- ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 12-bis

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Art. 13

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Comma 1

1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:
2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.
2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991-1992, sono così aumentate:
A) Dal 1° gennaio 1991:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.
B) Dal 1° gennaio 1992:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.
4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono così aumentati:
generale di brigata: 4 unità;
colonnelli: 8 unità.
5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come segue:
generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.
6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:
A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.
7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 1› gennaio 1991. La tabella B allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

Art. 14

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Comma 1

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale.
2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
.
4.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
.
5.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
.

Art. 14-bis

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Comma 1

((
1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonchè dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.
5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statalè, mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991))

Art. 15

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Comma 1

((
1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riservatezza.
3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.
4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto ministeriale))

Art. 15-bis

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Comma 1

((1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi). - 1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'articolo 17, purchè abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.
2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.
3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.
4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15"))

Art. 16

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Comma 1

((1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;
b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statalè))

Comma 2

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16-bis

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Art. 17

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI