Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
Art. 6
#Comma 1
"Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.".
Art. 7
#Comma 1
"A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonchè prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
804, è aumentato nei gradi di:
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.
A) Dal 1° gennaio 1991:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.
B) Dal 1° gennaio 1992:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.
generale di brigata: 4 unità;
colonnelli: 8 unità.
generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.
A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.
Art. 14
#Comma 1
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
Art. 14-bis
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 15-bis
#Comma 1
"Art. 17-bis (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi). - 1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'articolo 17, purchè abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.
2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.
3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.
4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15"))
Art. 16
#Comma 1
a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;
b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statalè))
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI