Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Art. 1-quater
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali".
Art. 1-quinquies
#Comma 1
Art. 1-sexies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente."
Comma 4
Il D.L. 9 settembre 2002, n.195 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni."
Comma 5
Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto."
Art. 1-septies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente."
Comma 4
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 204) che "Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014".
Comma 5
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 179) che "Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 204) che "Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
Art. 2
Comma 1
Art. 3
Comma 1
Art. 4
Comma 1
Art. 5
Comma 1
Art. 6
Comma 1
Art. 7
Comma 1
Art. 7-bis
Comma 1
Art. 8
Comma 1
Art. 9
Comma 1
Art. 10
Comma 1
Art. 11
Comma 1
Art. 12
Comma 1
Art. 13
Comma 1