DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416

Numero 416 Anno 1989 GU 30.12.1989 Codice 089G0493

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 16:38:31

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Rifugiati)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 ))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 ))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 ))
.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N.189.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione di cui al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2008, N.25 ))

Art. 1-ter

#

Art. 1-quater

#

Art. 1-quinquies

#

Art. 1-sexies

#

Comma 1

(Sistema di accoglienza e integrazione)

Comma 2

1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili,
((...))
qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47
((, nonchè i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ))
.
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.
((1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario))
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale
((di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142))
, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. (9) (10)
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies. (8)

Comma 3

---------------
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente."

Comma 4

---------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 9 settembre 2002, n.195 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni."

Art. 1-septies

#

Comma 1

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

Comma 2

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (8) (12)
((13))

Comma 3

---------------
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente."

Comma 4

---------------
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 204) che "Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014".

Comma 5

---------------
AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 179) che "Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 204) che "Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 7-bis

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Comma 1