Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto)).
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Comma 2
Comma 3
Capo II - Valutazione delle domande di protezione internazionale
Art. 3
#Comma 1
Esame dei fatti e delle circostanze
Comma 2
Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Art. 4
#Comma 1
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine
Comma 2
La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.
Art. 6
#Comma 1
Soggetti che offrono protezione
Comma 2
La protezione di cui al comma 1 ((e' effettiva e non temporanea e)) consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Comma 3
Capo III - Status di rifugiato
Art. 8
#Comma 1
Motivi di persecuzione
Comma 2
Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
Art. 9
#Comma 1
Cessazione
Comma 2
Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
((2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario))
La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10
#Comma 1
Esclusione
Comma 2
Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.
Art. 11
#Comma 1
Riconoscimento dello status di rifugiato
Comma 2
La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Comma 3
Capo IV - Protezione sussidiaria
Art. 15
#Comma 1
Cessazione
Comma 2
La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria.
Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
((2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario))
Art. 16
#Comma 1
Esclusione
Comma 2
Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.
Art. 17
#Comma 1
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
Comma 2
La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.
Comma 3
Capo V - Contenuto della protezione internazionale
Art. 19
#Comma 1
Disposizioni generali
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)), le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
((
Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore.
))
Art. 21
#Comma 1
Informazioni
Comma 2
Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.
Art. 22
#Comma 1
Mantenimento del nucleo familiare
Comma 2
E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
Ai familiari del titolare dello ((status di protezione internazionale)) presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
((
Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
))
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23
#Comma 1
Permesso di soggiorno
Comma 2
Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ((con validita' quinquennale)) rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Art. 24
#Comma 1
Documenti di viaggio
Comma 2
Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1 modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
Art. 25
#Comma 1
Accesso all'occupazione
Comma 2
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, ((per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.))
E' consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
Art. 26
#Comma 1
Accesso all'istruzione
Comma 2
I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
((
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.
))
Art. 27
#Comma 1
Assistenza sanitaria e sociale
Comma 2
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
((
Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
))
Art. 28
#Comma 1
Minori non accompagnati
Comma 2
Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte ((, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,)) nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29
#Comma 1
Libera circolazione, integrazione e alloggio
Comma 2
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
((
Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.
L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani.
))
Art. 30
#Comma 1
Rimpatrio
Comma 2
L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Comma 3
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 31
#Comma 1
Punto di contatto
Comma 2
Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 32
#Comma 1
Personale
Comma 2
Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.
Art. 33
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.
I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.