Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
"Art, 446. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria".
"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonchè l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 8-bis
#Comma 1
"Art. 109-bis. - Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni"))
Art. 8-ter
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
"Art. 74. - 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.
2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.
3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonchè il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.
4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.
5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.
7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H - 18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.
8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.
9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza".
10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4))
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 9-ter
#Comma 1
"Art. 76. - 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato.
Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino,
2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.
3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta".
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.
3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.
4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.
5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.
6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
"a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali;".
Art. 20
#Comma 1
"1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario"
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DEGAN, Ministro della sanità
SCALFARO, Ministro dell'interno
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 11