DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

Numero 64 Anno 1993 GU 18.03.1993 Codice 093G0079

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo d'applicazione

Comma 2

Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.


Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.


L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantita' pericolose per la salute umana.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.


Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se e' rimosso, puo' comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.


Art. 3

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Comma 1

Solventi di estrazione

Comma 2

Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.


Possono essere impiegati, altresi', quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidita' o l'alcalinita', e le altre sostanze alimentari che posseggono proprieta' solventi.


Art. 5

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.


Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.


Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.


Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.


Art. 6

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Comma 1

Solventi destinati ad altri Paesi

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonche' a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.


L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio.


E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.


Art. 7

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Comma 1

Decretazione

Comma 2

Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.


Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Norme di rinvio

Art. 9

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.


I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.


I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.


Art. 10

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi.